CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 05875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 novembre 2023 la Corte di appello di Bari confermava la precedente sentenza del 10 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto al capo a) mentre lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato quanto al capo b); che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando il provvedimento opposto nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha argomentato circa la destinazione dello stupefacente rinvenuto dando rilievo al dato ponderale, sufficiente per la preparazione di oltre 300 dosi medie singole, al rinvenimento di materiale idoneo al suo confezionamento tali da escludere con ragionevole certezza l'uso esclusivamente personale; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore il P