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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2019

ECLI:EU:T:2019:830
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0658_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (Rappresentazione di un motivo a quadri) (causa T‑658/18) «Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 14)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 15, 16)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Riconoscimento del carattere distintivo del segno non subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica – Marchio che svolge una funzione decorativa o ornamentale – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 17, 18)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 19‑22)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 23, 24)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta un motivo a quadri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 29, 33, 34, 36, 39, 42‑45, 47, 51, 52)

7. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punto 55)

8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1) (v. punti 56‑61) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 (procedimento R 442/2018‑2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AB è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0658_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (Rappresentazione di un motivo a quadri) (causa T‑658/18) «Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 14) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 15, 16) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Riconoscimento del carattere distintivo del segno non subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica – Marchio che svolge una funzione decorativa o ornamentale – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 17, 18) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 19‑22) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 23, 24) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta un motivo a quadri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 29, 33, 34, 36, 39, 42‑45, 47, 51, 52) 7. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punto 55) 8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1) (v. punti 56‑61) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 (procedimento R 442/2018‑2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AB è condannata alle spese.
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