CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22726/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eit-t-e-awirse-trife-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17