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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 36612/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso in data 08/11/2020; rilevato che il ricorrente deduce, con cinque motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, valutato sufficiente il riconoscimento operato dal testimone, che invece era impreciso e avrebbe dovuto essere ritenuto insufficiente per la condanna; qualificato il fatto come violazione dell'art. 424 cod. pen. anziché dell'art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di ridurre la pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, con riferimento a tutti i motivi, perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la responsabilità del ricorrente e la qualificazione giuridica del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso in data 08/11/2020; rilevato che il ricorrente deduce, con cinque motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, valutato sufficiente il riconoscimento operato dal testimone, che invece era impreciso e avrebbe dovuto essere ritenuto insufficiente per la condanna; qualificato il fatto come violazione dell'art. 424 cod. pen. anziché dell'art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di ridurre la pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, con riferimento a tutti i motivi, perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la responsabilità del ricorrente e la qualificazione giuridica del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 36612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris