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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 22509/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1940/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4728/2021 depositata il22/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 22 dicembre 2021 dalla Corte d’Appello di Roma; che, nella decisione impugnata, il giudice adito ha rilevato che la controversia, incardinata ai sensi dell’art. 28 l. n. 794/42 da avvocato nei confronti del proprio cliente per l’ottenimento del compenso professional e , dovesse essere delibata dalla Corte d’Appello di Perugia, con riguardo ai procedimenti ex lege n. 89/2001, e dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, quanto ai compensi per le procedure esecutiveivi svolte; Considerato: che a sostegno del ricorso assume il ricorrente che il cliente [OSCURATO:PERSONA] ha residenza o domicilio eletto in Roma , per cui in forza del principio del Foro del consumatore, disciplinatodall’art. 33 D. Lgs.

N. 206/2005, tale foro sarebbe esclusivo e speciale, prevalendo su ogni altro; che l’intimato non ha resistito; che il P.G. ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma; che la Corte deve dare atto di come, diversamente da quanto affermato n ell’ordinanza impugnata, la competenza stabilita dall’art. 14 comma 2° D. Lgs. n. 150/2011 è sicuramente recessiva rispetto alla competenza esclusiva del foro del consumatore, di cui all’art. 33 comma 1° lett. u) del D. Lgs. n. 206/05 (Sez. 6-2, n. 33439 del 11 novembre 2021; Sez. 6-2, n. 31733 del 4 novembre 2021); che pertanto, risulta pacifica la competenza dell’autorità giudiziaria di Roma, in quanto il Boni è ivi residente e d è da r itenersi sicuramente un consumatore, posto che le attività difensive dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono state rese in giudizi non inerenti l’attività imprenditoriale o professionale svolta dal cliente medesimo (arg. a contrario ex Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016 Rv. 638267; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 Rv. 662809); che, purtuttavia, una volta esclusa l’applicabilità del criterio di competenza di cui all’art. 14 comma 2 D. Lgs. n. 150/11, che avrebbe giustificato la competenza della Corte d’Appello di Perugia, non ha alcuna giustificazione neppure la competenza della Corte d’Appello di Roma, rispetto alla quale non è ravvisabile alcun criterio di radicamento della competenza medesima; che in definitiva, dunque, una volta individuata la competenza in rapporto al foro del consumatore, le regole ordinarie conducono a fissare nel Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, l’organo giurisdizionale competente per valore sull’intera domanda di pagamento proposta dal ricorrente; che lespese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M.

La Corte dichiara la comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1940/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4728/2021 depositata il22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 22 dicembre 2021 dalla Corte d’Appello di Roma; che, nella decisione impugnata, il giudice adito ha rilevato che la controversia, incardinata ai sensi dell’art. 28 l. n. 794/42 da avvocato nei confronti del proprio cliente per l’ottenimento del compenso professional e , dovesse essere delibata dalla Corte d’Appello di Perugia, con riguardo ai procedimenti ex lege n. 89/2001, e dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, quanto ai compensi per le procedure esecutiveivi svolte; Considerato: che a sostegno del ricorso assume il ricorrente che il cliente [OSCURATO:PERSONA] ha residenza o domicilio eletto in Roma , per cui in forza del principio del Foro del consumatore, disciplinatodall’art. 33 D. Lgs. N. 206/2005, tale foro sarebbe esclusivo e speciale, prevalendo su ogni altro; che l’intimato non ha resistito; che il P.G. ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma; che la Corte deve dare atto di come, diversamente da quanto affermato n ell’ordinanza impugnata, la competenza stabilita dall’art. 14 comma 2° D. Lgs. n. 150/2011 è sicuramente recessiva rispetto alla competenza esclusiva del foro del consumatore, di cui all’art. 33 comma 1° lett. u) del D. Lgs. n. 206/05 (Sez. 6-2, n. 33439 del 11 novembre 2021; Sez. 6-2, n. 31733 del 4 novembre 2021); che pertanto, risulta pacifica la competenza dell’autorità giudiziaria di Roma, in quanto il Boni è ivi residente e d è da r itenersi sicuramente un consumatore, posto che le attività difensive dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono state rese in giudizi non inerenti l’attività imprenditoriale o professionale svolta dal cliente medesimo (arg. a contrario ex Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016 Rv. 638267; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 Rv. 662809); che, purtuttavia, una volta esclusa l’applicabilità del criterio di competenza di cui all’art. 14 comma 2 D. Lgs. n. 150/11, che avrebbe giustificato la competenza della Corte d’Appello di Perugia, non ha alcuna giustificazione neppure la competenza della Corte d’Appello di Roma, rispetto alla quale non è ravvisabile alcun criterio di radicamento della competenza medesima; che in definitiva, dunque, una volta individuata la competenza in rapporto al foro del consumatore, le regole ordinarie conducono a fissare nel Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, l’organo giurisdizionale competente per valore sull’intera domanda di pagamento proposta dal ricorrente; che lespese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M. La Corte dichiara la comp
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