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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07816/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il-ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen., perché estinti per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1 nonché di concorso in undici episodi di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge sulle armi (contestati promiscuamente nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13), ed il solo [OSCURATO:PERSONA] per gli episodi di cui al capo 9 (con rapina soltanto tentata), in continuazione, con la recidiva reiterata specifica per entrambi, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia.

1.1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 1), ha dichiarato gli imputati colpevoli anche del concorso nell'episodio di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge sulle armi contestato promiscuamente nel capo 14, ed ha rimodulato le pene ritenute di giustizia nei confronti di entrambi gli imputati.

2. Contro quest'ultima decisione, gli imputati hanno presentato ricorso congiunto per i motivi che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata: - va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. contestato nel capo 9 perché estinti per prescrizione; - va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo 14, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati.

I ricorsi sono, nel resto, inammissibili; vanno conseguentemente dichiarate irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità nei confronti di entrambi gli imputati.

1. Con il primo motivo, riguardante il reato di cui al capo 14 (in ordine al quale gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dalla Corte di appello a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione del P.M.), gli imputati lamentano erronea t valutazione delle prove testimoniali valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità e violazione della legge processuale nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito dignità di prova a dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni.

1.1. Il motivo è soltanto parzialmente fondato.

1.2. La giurisprudenza convenzionale ritiene tradizionalmente che la condanna emessa in grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Convenzione EDU (ed in particolare con il disposto dell'art. 6, § 1, Conv.

EDU ), purché essa, se determinata da una diversa valutazione di attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive, consegua all'esame diretto dei testimoni da parte del giudice del gravame: la rivisitazione dell'originario verdetto assolutorio non può, infatti, avere luogo correttamente, nel rispetto dei principi del giusto processo, senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa (cfr.

Corte EDU, Grande Camera, 07/07/1989, caso Bricmont c.

Belgio, §§ 83 ss., che ha ritenuto non equo un processo nel quale, in appello, il ricorrente era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese dalla parte civile in primo grado, senza che gli fosse data l'opportunità di esaminarla dinanzi alla Corte chiamata a pronunciarsi sul gravame della Pubblica accusa, osservando che, in tali circostanze, non aver sentito la parte civile accusatrice come testimone viola l'art. 6, § 1; conformi, nel solco di un orientamento ormai consolidato, Corte EDU, Sez. 3, 21/09/2010, caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna; Corte EDU, Sez. 3, 05/07/2011, caso Dan c.

Moldavia, § 33; Corte EDU, Sez. 3, 04/06/2013, caso Hanu c.

Romania, § 39; Corte EDU, Sez. 3, 05/03/2013, caso Manolachi c.

Romania; Corte EDU, Sez. 2, 05/07/2016, caso Lazu c.

Moldavia, § 43).

Nei casi in cui la Corte di appello non abbia riassunto innanzi a sé le testimonianze valorizzate al fine di ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado, pur essendo possibile farlo, spetta alla Corte Suprema porre rimedio alla situazione, rinviando il caso alla Corte di appello per un nuovo esame delle testimonianze: in caso contrario, l'intervenuta riduzione del diritto di difesa del ricorrente integra una violazione dell'art. 6, § 1 (Corte EDU, caso Hanu c.

Romania cit., §§ 40 s.).

L'obbligo convenzionale di rinnovazione sussiste anche nei casi in cui né il ricorrente né il suo difensore ne abbiano fatto richiesta, perché, secondo la Corte EDU, il rilievo della violazione anche di ufficio rientra tra gli obblighi positivi che incombono sugli Stati che aderiscono alla Convenzione [Corte EDU, caso Hanu c.

Romania cit., § 38: «la Corte ribadisce che i tribunali interni hanno l'obbligo di adottare misure positive a tale fine, anche nel caso in cui il ricorrente non ne faccia richiesta»; nel medesimo senso, successivamente, Corte EDU, Sez. 2, 10/11/2020, caso Dan c.

Moldavia (n. 2), § 57].1.2.1.

I predetti principi sono stati ribaditi dalla Corte EDU anche nei confronti dell'Italia (Corte EDU, Sez. 1, 22/10/2020, caso Tondo c.

Italia; Corte EDU, Sez. 1, 29/06/2017, caso Lorefice c.

Italia).

1.2.2. Per adeguare la normativa interna all'interpretazione dell'art. 6 Conv.

EDU accolta dalla Corte di Strasburgo (che, ai sensi dell'art. 32 Conv.

EDU , vincola gli Stati che aderiscono alla Convenzione), la legge n. 103 del 2017 (c.d.

"riforma Orlando") ha inserito, all'interno dell'art. 603 cod. proc. pen. (che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), un nuovo comma 3-bis, a norma del quale, «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

1.2.3. Prima dell'entrata in vigore della novella, era assolutamente pacifico che il giudice d'appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria emessa in primo grado, fosse obbligato - in base all'art. 6, § 1, Conv.

EDU , come interpretato dalla giurisprudenza convenzionale - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in tutti i casi nei quali intendesse ritenere attendibile una prova testimoniale decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità ritenuta in primo grado non attendibile (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Rv. 254623- 01; Sez. 3, n. 28530 del 26/02/2014, Rv. 260271 - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262115 - 01 /14); diversamente, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non era ritenuta necessaria quando, ai fini della riforma dell'originario verdetto assolutorio, la rivalutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado non fosse decisiva (Sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, Rv. 255984 - 01), o comunque non fosse stato necessario rivalutare l'attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute inattendibili dal Tribunale (Sez. 5, n. 14040 del 22/01/2014, Rv. 260400 - 01; Sez. 3, n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124 - 01).

I principi affermati dalla Corte EDU non erano ritenuti applicabili anche nei casi in cui il giudice di appello non fosse chiamato a procedere ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma dovesse apprezzarle alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice (Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Rv. 264682 - 01; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 259127 - 01), né con riguardo alle prove dichiarative cartolari acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertamento della subornazione del testimone, a condizione che non sussistessero elementi ulteriori, indicativi di una successiva modifica della predette condizione del dichiarante (Sez. 2, n. 55068 del 26/09/2017, Rv. 271552 - 01).

1.2.4. Dopo l'entrata in vigore del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che i motivi attinenti alla prova dichiarativa «sono non soltanto quelli concernenti la questione it dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto (salvo che non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile) è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987 - 01; conformi, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 01).

La previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone, quindi, la rinnovazione di tutte le prove dichiarative, ma soltanto di quelle che, secondo le ragioni specificamente prospettate nell'atto d'impugnazione (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 - 02; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050 - 01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 01): - abbiano costituito oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado ... - ... e siano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna".

L'appello proposto dal pubblico ministero contro una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, peraltro, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito l'instaurazione del contraddittorio tra le parti (non necessariamente in limine litis, ma anche all'esito della discussione): a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove da riassumere, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, Rv. 275997 - 01).

Il giudice dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è, quindi, tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riguardo a quelle prove che ritenga irrilevanti ai fini della decisione, pur se le stesse siano invece state ritenute 3- rilevanti nella prospettazione della pubblica accusa appellante (Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Rv. 278322 - 01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 - 02).

Come osservato dalla dottrina, conserva validità, e merita di essere accolto per la sua immediata efficacia, il principio affermato (sia pur con riferimento alla normativa previgente) dalle Sezioni unite, secondo le quali il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata: - per omissione; - per invenzione; - per falsificazione, in quanto in questo caso «la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante» (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 - 01).

1.3. Per altro verso, questa Corte (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01) è tradizionalmente orientata nel senso che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado (sia condannando l'imputato assolto, sia assolvendo l'imputato condannato) ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Pertanto, a prescindere dalla rinnovazione o meno delle prove dichiarative, in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione per così dire "rafforzata"; la necessità di una motivazione "rafforzata" s'impone, peraltro, unicamente nei casi in cui la riforma in appello del verdetto pronunciato dal Tribunale fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite, non anche quando essa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità della valutazione del primo giudice.

1.4. Ciò premesso, osserva il collegio che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (come risulta dal verbale dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ff. 56 ss., che risulta allegato al ricorso) è stato riconosciuto quale responsabile dei reati ascrittigli dal capo 14) dal teste Calattini (che in dibattimento, e quindi senza necessità di ulteriori riscontri, ha dichiarato di non ricordare cosa avesse riferito quando era stato invitato a rendere sommarie informazioni testimoniali in fase di indagini preliminari, ma che c se aveva dichiarato di riconoscere l'imputato, quando aveva ricorsi più freschi dell'accaduto, ciò era certamente vero).

1.4.1. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 10249 del 03/02/2021, Rv. 280772 - 01) ha già chiarito che il riconoscimento effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo.

Diversamente, il riconoscimento compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 - 01).

1.4.2. Ne consegue che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha correttamente argomentato, sulla base della necessaria "motivazione rafforzata", l'affermazione di responsabilità, senza riassumere l'esame del predetto testimone, avendo all'evidenza il Tribunale travisato il senso delle dichiarazioni rese dal testimone (il quale, secondo il Tribunale, non avrebbe ribadito in udienza il riconoscimento operato nel corso delle indagini preliminari).

Il motivo dedotto nell'interesse dell'imputato è, pertanto, manifestamente infondato.

1.5. A conclusioni diverse, proprio in applicazione dei medesimi principi di diritto, deve necessariamente pervenirsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché il testimone che dovrebbe averlo riconosciuto, tal [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame dibattimentale non ha assolutamente confermato il riconoscimento.

In questo caso, la Corte di appello, premessi rilievi in diritto non conformi all'orientamento giurisprudenziale innanzi enunciato (§ 1.4.1.) e riferimenti alle ulteriori rapine ascritte all'imputato, che certo non possono da sole dimostrare la responsabilità dell'imputato in ordine ad una rapina ulteriore, ha valorizzato il riconoscimento operato dal teste Pucci, senza precisare se lo ritenesse ribadito in dibattimento (il che traviserebbe le dichiarazioni in realtà rese dal teste) ovvero si riferisse a quello reso nel corso delle indagini preliminari (in tal caso, sottraendosi agli oneri di motivazione rafforzata, oltre che a quelli imposti dalla disciplina di cui all'art. 500 cod. proc. pen.).

2. Con il secondo motivo, gli imputati censurano promiscuamente, senza operare alcuno specifico riferimento ai singoli capi d'imputazione, le intervenute affermazioni di responsabilità quanto all'intervenuta valorizzazione di dati del traffico telefonico che si è ritenuto di desumere da utenze che si afferma essere state immotivatamente ritenute in disponibilità dei due imputati e quanto alla configurazione dei delitti di sequestro di persona.

2.1. A prescindere dalla menzionata causa d'inammissibilità del motivo di ricorso, esso risulta privo della necessaria specificità perché si limita a reiterare doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello (si rinvia alla parte della motivazione della sentenza impugnata - redatta, con tecnica non apprezzabile, senza numerazione delle pagine - dedicata all'impugnazione degli imputati), riprendendo le analoghe considerazioni del Tribunale, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, riproponendo le proprie congetture difensive, non avvalorate da alcun elemento.

2.2. Risulta, inoltre, manifestamente infondato quanto alla configurazione dei delitti di sequestro di persona, essendosi la Corte di appello correttamente conformata all'orientamento secondo il quale il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae anche dopo l'avvenuto impossessamento della res, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, Rv. 280240 - 02), valorizzando, in particolare, il fatto che i dipendenti degli istituti/esercizi rapinati "non venivano immediatamente liberati al momento in cui i rapinatori si allontanavano con la refurtiva, e in alcuni casi la privazione della libertà personale permaneva fino all'intervento delle forze dell'ordine").

2.2.1. La doglianza sarebbe, comunque, assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

3. Con il terzo motivo, gli imputati lamentano l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 605 cod. pen. a ciascuno ascritti.

3.1. Il motivo, che, per espressa opzione difensiva, non riguarda i reati commessi in violazione delle legge sulla armi (in ordine ai quali, pertanto, in difetto di devoluzione, non è consentita alcuna pronuncia officiosa), è fondato: tenuto conto del fatto che (diversamente da quanto opinano gli stessi ricorrenti) le contestate recidive risultano disapplicate, e tenuto conto delle intervenute sospensioni, i predetti reati di cui all'art. 605 cod. pen. risultavano prescritti a partire dal 16/05/2014, ovvero ben prima della pronuncia della sentenza impugnata.

3.2. Gli acquisiti elementi di prova, unitamente ai rilievi in diritto svolti sub § 2.2., non consentono il proscioglimento degli imputati dai predetti reati con più favorevole formula nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. 4.

Ne consegue che la sentenza impugnata: - va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. contestato nel capo 9 perché estinti per prescrizione; - va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo 14, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, che sarà celebrato conformandosi ai principi di diritto affermati sub §

1.4.1. e colmando i vuoti motivazionale evidenziati sub §

1.5. La Corte di appello, in sede di rinvio, provvederà anche a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati.

4.1. I ricorsi sono, nel resto, inammissibili; vanno conseguentemente dichiarate irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità nei confronti di entrambi gli imputati.

4.2. L'intervenuto accoglimento del ricorso in ordine ai reati contestati sub 14), nonché in ordine a tutti i reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati agli imputati negli altri capi d'imputazione, non comporta la declaratoria di estinzione delle violazioni della legge sulle armi pur contestate nei medesimi capi d'imputazione.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965 — 01, Aiello ed altro) hanno, infatti, stabilito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile; l'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile.

4.2.1. L'inammissibilità in toto del secondo motivo di ricorso, specificamente riguardante le affermazioni di responsabilità delle violazioni della legge sulle armi contestate agli imputati preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione dei reati eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non dedotta nei motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. contestato nel capo 9 perché estinti per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo 14, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, nonché per la rideterminazione del trattamento sanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il-ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen., perché estinti per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1 nonché di concorso in undici episodi di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge sulle armi (contestati promiscuamente nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13), ed il solo [OSCURATO:PERSONA] per gli episodi di cui al capo 9 (con rapina soltanto tentata), in continuazione, con la recidiva reiterata specifica per entrambi, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. 1.1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 1), ha dichiarato gli imputati colpevoli anche del concorso nell'episodio di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge sulle armi contestato promiscuamente nel capo 14, ed ha rimodulato le pene ritenute di giustizia nei confronti di entrambi gli imputati. 2. Contro quest'ultima decisione, gli imputati hanno presentato ricorso congiunto per i motivi che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata: - va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. contestato nel capo 9 perché estinti per prescrizione; - va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo 14, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati. I ricorsi sono, nel resto, inammissibili; vanno conseguentemente dichiarate irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità nei confronti di entrambi gli imputati. 1. Con il primo motivo, riguardante il reato di cui al capo 14 (in ordine al quale gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dalla Corte di appello a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione del P.M.), gli imputati lamentano erronea t valutazione delle prove testimoniali valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità e violazione della legge processuale nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito dignità di prova a dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni. 1.1. Il motivo è soltanto parzialmente fondato. 1.2. La giurisprudenza convenzionale ritiene tradizionalmente che la condanna emessa in grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Convenzione EDU (ed in particolare con il disposto dell'art. 6, § 1, Conv. EDU ), purché essa, se determinata da una diversa valutazione di attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive, consegua all'esame diretto dei testimoni da parte del giudice del gravame: la rivisitazione dell'originario verdetto assolutorio non può, infatti, avere luogo correttamente, nel rispetto dei principi del giusto processo, senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 07/07/1989, caso Bricmont c. Belgio, §§ 83 ss., che ha ritenuto non equo un processo nel quale, in appello, il ricorrente era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese dalla parte civile in primo grado, senza che gli fosse data l'opportunità di esaminarla dinanzi alla Corte chiamata a pronunciarsi sul gravame della Pubblica accusa, osservando che, in tali circostanze, non aver sentito la parte civile accusatrice come testimone viola l'art. 6, § 1; conformi, nel solco di un orientamento ormai consolidato, Corte EDU, Sez. 3, 21/09/2010, caso [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; Corte EDU, Sez. 3, 05/07/2011, caso Dan c. Moldavia, § 33; Corte EDU, Sez. 3, 04/06/2013, caso Hanu c. Romania, § 39; Corte EDU, Sez. 3, 05/03/2013, caso Manolachi c. Romania; Corte EDU, Sez. 2, 05/07/2016, caso Lazu c. Moldavia, § 43). Nei casi in cui la Corte di appello non abbia riassunto innanzi a sé le testimonianze valorizzate al fine di ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado, pur essendo possibile farlo, spetta alla Corte Suprema porre rimedio alla situazione, rinviando il caso alla Corte di appello per un nuovo esame delle testimonianze: in caso contrario, l'intervenuta riduzione del diritto di difesa del ricorrente integra una violazione dell'art. 6, § 1 (Corte EDU, caso Hanu c. Romania cit., §§ 40 s.). L'obbligo convenzionale di rinnovazione sussiste anche nei casi in cui né il ricorrente né il suo difensore ne abbiano fatto richiesta, perché, secondo la Corte EDU, il rilievo della violazione anche di ufficio rientra tra gli obblighi positivi che incombono sugli Stati che aderiscono alla Convenzione [Corte EDU, caso Hanu c. Romania cit., § 38: «la Corte ribadisce che i tribunali interni hanno l'obbligo di adottare misure positive a tale fine, anche nel caso in cui il ricorrente non ne faccia richiesta»; nel medesimo senso, successivamente, Corte EDU, Sez. 2, 10/11/2020, caso Dan c. Moldavia (n. 2), § 57].1.2.1. I predetti principi sono stati ribaditi dalla Corte EDU anche nei confronti dell'Italia (Corte EDU, Sez. 1, 22/10/2020, caso Tondo c. Italia; Corte EDU, Sez. 1, 29/06/2017, caso Lorefice c. Italia). 1.2.2. Per adeguare la normativa interna all'interpretazione dell'art. 6 Conv. EDU accolta dalla Corte di Strasburgo (che, ai sensi dell'art. 32 Conv. EDU , vincola gli Stati che aderiscono alla Convenzione), la legge n. 103 del 2017 (c.d. "riforma Orlando") ha inserito, all'interno dell'art. 603 cod. proc. pen. (che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), un nuovo comma 3-bis, a norma del quale, «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 1.2.3. Prima dell'entrata in vigore della novella, era assolutamente pacifico che il giudice d'appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria emessa in primo grado, fosse obbligato - in base all'art. 6, § 1, Conv. EDU , come interpretato dalla giurisprudenza convenzionale - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in tutti i casi nei quali intendesse ritenere attendibile una prova testimoniale decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità ritenuta in primo grado non attendibile (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Rv. 254623- 01; Sez. 3, n. 28530 del 26/02/2014, Rv. 260271 - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262115 - 01 /14); diversamente, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non era ritenuta necessaria quando, ai fini della riforma dell'originario verdetto assolutorio, la rivalutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado non fosse decisiva (Sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, Rv. 255984 - 01), o comunque non fosse stato necessario rivalutare l'attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute inattendibili dal Tribunale (Sez. 5, n. 14040 del 22/01/2014, Rv. 260400 - 01; Sez. 3, n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124 - 01). I principi affermati dalla Corte EDU non erano ritenuti applicabili anche nei casi in cui il giudice di appello non fosse chiamato a procedere ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma dovesse apprezzarle alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice (Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Rv. 264682 - 01; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 259127 - 01), né con riguardo alle prove dichiarative cartolari acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertamento della subornazione del testimone, a condizione che non sussistessero elementi ulteriori, indicativi di una successiva modifica della predette condizione del dichiarante (Sez. 2, n. 55068 del 26/09/2017, Rv. 271552 - 01). 1.2.4. Dopo l'entrata in vigore del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che i motivi attinenti alla prova dichiarativa «sono non soltanto quelli concernenti la questione it dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto (salvo che non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile) è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987 - 01; conformi, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 01). La previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone, quindi, la rinnovazione di tutte le prove dichiarative, ma soltanto di quelle che, secondo le ragioni specificamente prospettate nell'atto d'impugnazione (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 - 02; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050 - 01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 01): - abbiano costituito oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado ... - ... e siano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna". L'appello proposto dal pubblico ministero contro una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, peraltro, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito l'instaurazione del contraddittorio tra le parti (non necessariamente in limine litis, ma anche all'esito della discussione): a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove da riassumere, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, Rv. 275997 - 01). Il giudice dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è, quindi, tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riguardo a quelle prove che ritenga irrilevanti ai fini della decisione, pur se le stesse siano invece state ritenute 3- rilevanti nella prospettazione della pubblica accusa appellante (Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Rv. 278322 - 01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 - 02). Come osservato dalla dottrina, conserva validità, e merita di essere accolto per la sua immediata efficacia, il principio affermato (sia pur con riferimento alla normativa previgente) dalle Sezioni unite, secondo le quali il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata: - per omissione; - per invenzione; - per falsificazione, in quanto in questo caso «la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 - 01). 1.3. Per altro verso, questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01) è tradizionalmente orientata nel senso che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado (sia condannando l'imputato assolto, sia assolvendo l'imputato condannato) ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Pertanto, a prescindere dalla rinnovazione o meno delle prove dichiarative, in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione per così dire "rafforzata"; la necessità di una motivazione "rafforzata" s'impone, peraltro, unicamente nei casi in cui la riforma in appello del verdetto pronunciato dal Tribunale fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite, non anche quando essa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità della valutazione del primo giudice. 1.4. Ciò premesso, osserva il collegio che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (come risulta dal verbale dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ff. 56 ss., che risulta allegato al ricorso) è stato riconosciuto quale responsabile dei reati ascrittigli dal capo 14) dal teste Calattini (che in dibattimento, e quindi senza necessità di ulteriori riscontri, ha dichiarato di non ricordare cosa avesse riferito quando era stato invitato a rendere sommarie informazioni testimoniali in fase di indagini preliminari, ma che c se aveva dichiarato di riconoscere l'imputato, quando aveva ricorsi più freschi dell'accaduto, ciò era certamente vero). 1.4.1. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 10249 del 03/02/2021, Rv. 280772 - 01) ha già chiarito che il riconoscimento effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo. Diversamente, il riconoscimento compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 - 01). 1.4.2. Ne consegue che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha correttamente argomentato, sulla base della necessaria "motivazione rafforzata", l'affermazione di responsabilità, senza riassumere l'esame del predetto testimone, avendo all'evidenza il Tribunale travisato il senso delle dichiarazioni rese dal testimone (il quale, secondo il Tribunale, non avrebbe ribadito in udienza il riconoscimento operato nel corso delle indagini preliminari). Il motivo dedotto nell'interesse dell'imputato è, pertanto, manifestamente infondato. 1.5. A conclusioni diverse, proprio in applicazione dei medesimi principi di diritto, deve necessariamente pervenirsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché il testimone che dovrebbe averlo riconosciuto, tal [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame dibattimentale non ha assolutamente confermato il riconoscimento. In questo caso, la Corte di appello, premessi rilievi in diritto non conformi all'orientamento giurisprudenziale innanzi enunciato (§ 1.4.1.) e riferimenti alle ulteriori rapine ascritte all'imputato, che certo non possono da sole dimostrare la responsabilità dell'imputato in ordine ad una rapina ulteriore, ha valorizzato il riconoscimento operato dal teste Pucci, senza precisare se lo ritenesse ribadito in dibattimento (il che traviserebbe le dichiarazioni in realtà rese dal teste) ovvero si riferisse a quello reso nel corso delle indagini preliminari (in tal caso, sottraendosi agli oneri di motivazione rafforzata, oltre che a quelli imposti dalla disciplina di cui all'art. 500 cod. proc. pen.). 2. Con il secondo motivo, gli imputati censurano promiscuamente, senza operare alcuno specifico riferimento ai singoli capi d'imputazione, le intervenute affermazioni di responsabilità quanto all'intervenuta valorizzazione di dati del traffico telefonico che si è ritenuto di desumere da utenze che si afferma essere state immotivatamente ritenute in disponibilità dei due imputati e quanto alla configurazione dei delitti di sequestro di persona. 2.1. A prescindere dalla menzionata causa d'inammissibilità del motivo di ricorso, esso risulta privo della necessaria specificità perché si limita a reiterare doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello (si rinvia alla parte della motivazione della sentenza impugnata - redatta, con tecnica non apprezzabile, senza numerazione delle pagine - dedicata all'impugnazione degli imputati), riprendendo le analoghe considerazioni del Tribunale, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, riproponendo le proprie congetture difensive, non avvalorate da alcun elemento. 2.2. Risulta, inoltre, manifestamente infondato quanto alla configurazione dei delitti di sequestro di persona, essendosi la Corte di appello correttamente conformata all'orientamento secondo il quale il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae anche dopo l'avvenuto impossessamento della res, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, Rv. 280240 - 02), valorizzando, in particolare, il fatto che i dipendenti degli istituti/esercizi rapinati "non venivano immediatamente liberati al momento in cui i rapinatori si allontanavano con la refurtiva, e in alcuni casi la privazione della libertà personale permaneva fino all'intervento delle forze dell'ordine"). 2.2.1. La doglianza sarebbe, comunque, assorbita dall'accoglimento del terzo motivo. 3. Con il terzo motivo, gli imputati lamentano l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 605 cod. pen. a ciascuno ascritti. 3.1. Il motivo, che, per espressa opzione difensiva, non riguarda i reati commessi in violazione delle legge sulla armi (in ordine ai quali, pertanto, in difetto di devoluzione, non è consentita alcuna pronuncia officiosa), è fondato: tenuto conto del fatto che (diversamente da quanto opinano gli stessi ricorrenti) le contestate recidive risultano disapplicate, e tenuto conto delle intervenute sospensioni, i predetti reati di cui all'art. 605 cod. pen. risultavano prescritti a partire dal 16/05/2014, ovvero ben prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3.2. Gli acquisiti elementi di prova, unitamente ai rilievi in diritto svolti sub § 2.2., non consentono il proscioglimento degli imputati dai predetti reati con più favorevole formula nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata: - va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. contestato nel capo 9 perché estinti per prescrizione; - va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo 14, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, che sarà celebrato conformandosi ai principi di diritto affermati sub § 1.4.1. e colmando i vuoti motivazionale evidenziati sub § 1.5. La Corte di appello, in sede di rinvio, provvederà anche a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati. 4.1. I ricorsi sono, nel resto, inammissibili; vanno conseguentemente dichiarate irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità nei confronti di entrambi gli imputati. 4.2. L'intervenuto accoglimento del ricorso in ordine ai reati contestati sub 14), nonché in ordine a tutti i reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati agli imputati negli altri capi d'imputazione, non comporta la declaratoria di estinzione delle violazioni della legge sulle armi pur contestate nei medesimi capi d'imputazione. Le Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965 — 01, Aiello ed altro) hanno, infatti, stabilito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile; l'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile. 4.2.1. L'inammissibilità in toto del secondo motivo di ricorso, specificamente riguardante le affermazioni di responsabilità delle violazioni della legge sulle armi contestate agli imputati preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione dei reati eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non dedotta nei motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 605 cod. pen. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. contestato nel capo 9 perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo 14, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, nonché per la rideterminazione del trattamento sanz
Sentenza Cassazione n. 07816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris