CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29279/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 931/2019, depositata in data 1 / 3 /20 1 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 3/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A Sa la [OSCURATO:SOCIETA] veniva notificato un avviso di accertamento relativo all’IRES con parziale ripresa del TFM (trattamento di fine mandato) in favore degliamministratori per l’anno d’imposta 2011 . Per l’Ufficio la società aveva dedotto importi superiori al consentito, in quanto la misura dell’accantonamento doveva essere limitata al risultato ottenuto suddividendo la retribuzione annuale per 13,5 , come stabilito dall’art. 2120 c.c.,a seguito della sua sostituzione per effetto della leggen. 297 del 1982 sulla “ d isciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”. 2.La CTP di Lecco, con la sentenza n. 280/2017 , accoglieva il ricorso del contribuente,tenuto conto della diversa disciplina applicabile al TFM rispetto alTFR. 3.La sentenza n. 931/2019 della CTR della Lombardia confermava la sentenza di primo grado. Il richiamo effettuato dall’art. 105, quarto comma, t.u.i.r. al primo comma della stessa disposizione riguarda la tipologia di reddito ma non i presupposti per l’applicazione della tassazione separata. La detraibilità dell’accantonamento dei compensi agli amministratori non deve essere determinata con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti. 4.L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo,rispetto a cui la società ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6.In data 10/10/2025 le parti hanno depositato un accordo conciliativo. 7.Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la controricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo, rubricato « I n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 105, commi 1 e 4 DPR 917/86 (TUIR)», l’Agenzia delle entrate ha dedotto che la sentenzaha erroneamente escluso che il trattamento di fine mandato sia subordinato all e medesime limitazioni previste per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti . Per effetto del rinvio operato dall’art. 105, quarto comma, t.u.i.r. al primo comma della stessa disposizione,il legislatore non ha stabilito per gli accantonamentiin favore degli amministratori una disciplina derogatoria, con la conseguenza che gli accantonamenti deducibil i annualmente non devono essere superior i all’importo dei compensi dovutiper l’anno stesso, divis i per 13,5 . 2. Deve preliminarmente rilevarsi che le parti hanno sottoscritto l’accordo conciliativo n. T9P-500016/2025 del 30/09/2025 , ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 , e chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Per l’effetto, è venuto meno l’interesse dell’Agenzia ricorrente a proseguire il giudizio avente a oggetto la cassazione della sentenza n. 931/2019 della CTR della Lombardia . Va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La compensazione delle spese di lite è prevista dall’accordo conciliativo. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto