CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/3/2021 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violazione di domicilia aggravata e tentata violenza privata. 2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate con unico atto a firma del comune difensore deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In tal senso le ricorrenti lamentano come l'aggravante della violenza sulle cose, ritenuta sussistente con riferimento al reato di violazione domicilio, non sarebbe mai stata contestata, atteso che il relativo capo d'imputazione riporta la mera indicazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto, dei commi 1 e 3 dell'art. 614 c.p. Non di meno immotivatamente i giudici del merito avrebbero ritenuto lo scardinamento della porta d'ingresso della vittima fatto sufficientemente grave da giustificare la commisurazione della pena operata dal giudice del primo grado. Le minacce proferite dalle imputate alla presenza dei carabinieri nel frattempo intervenuti sarebbero state poi erroneamente ritenute dalla Corte territoriale idonee ad intimorire la persona offesa al punto di costringerla a fare, tollerare od omettere alcunchè, potendo al più le stesse integrare il meno grave reato di cui all'art. 612 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto all'erronea indicazione nell'imputazione del terzo, anziché del quarto comma dell'art. 614 c.p., trattasi di censura inammissibile, poiché l'errore evidenziato è del tutto irrilevante ai fini della comprensione dell'oggetto della contestazione da parte delle imputate una volta che la circostanza aggravante di cui si tratta è stata esplicitamente e in maniera specifica loro contestata richiamandone il contenuto normativo, nonché attraverso la puntuale descrizione del fatto che in concreto la integra (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 216430; Sez. U, Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). 3. Generiche sono poi le doglianze relative alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, peraltro estranee al vizio di violazione di legge denunziato. Ed infatti le stesse prescindono dalla motivazione della sentenza, che ha a sua volta dichiarato inammissibile per il medesimo motivo le analoghe censure proposte con il gravame di merito. Quanto, infine, alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b), i rilievi difensivi risultano parimenti generici - privi come sono della considerazione dell'antefatto costituito dall'irruzione violenta delle imputate nell'abitazione della persona offesa - e in definitiva tesi a sollecitare indebitamente questa Corte ad una mera rivisitazione del merito della decisione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle