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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 16341/2022

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la seguente sEuT J 2 o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SPAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e le conclusioni del PG L • 0.1x. 3 n i teck 24J f-&t 12-Q. s du_f X 4_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con una prima decisione emessa in sede di incidente di esecuzione il 7 novembre del 2019 il GIP del Tribunale di Bari ha dichiarato inammisibile la domanda di tutela della posizione creditoria incisa da confisca penale, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:SOCIETA]. (in forza di successione nel credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA].).

La domanda deriva dalla avvenuta sottoscrizione tra il 2003 e il 2006 di contratti di credito su pegno regolare intervenuti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La misura ablativa risulta emessa ai sensi dell'art. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod. - oggi art. 240 bis cod.pen. - in un procedimento penale trattato ed approdato a decisione di condanna (definitiva nel 2011) contenente la statuizione di confisca delle res offerte in pegno.

Il sequestro dei beni è posteriore alla sottoscrezione dei contratti da cui deriva il credito. 1.2 Secondo il giudice dell'esecuzione il diritto di credito non può trovare riconoscimento, non potendosi ritenere applicabile la particolare disciplina dettata dal legislatore in tema di misure di prevenzione patrimoniali, contenuta negli articoli 52 e ss. d.Lgs. n.159 del 2011.

Si citano, sul punto, alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità.

2. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione, in data 14 gennaio 2020, la società AFFIDE (già [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso veniva qualificato come opposizione ai sensi degli articoli 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen. .

3. Con decisione emessa in data 3 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Bari ha respinto l'opposizione, riportandosi espressamente - senza altro aggiungere - alla prima decisione.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - la società AFFIDE, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 In sintesi, la società ricorrente evidenzia che: a) la decisione sulla opposizione si limita a richiamare il primo provvedimento senza esaminare le doglianze contenute nell'atto di opposizione;b) si era chiesta, in prima istanza, l'assegnazione delle somme derivate dalla vendita dei monili in sequestro in rapporto alla qualità di creditore pignoratizio e solo in subordine l'ammissione del credito a tutela ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.159 del 2011M c) in ogni caso, la questione relativa alla applicabilità delle disposizioni in tema di tutela del credito contenute nel codice antimafia (d.lgs. n.159 del 2011) ai creditori incisi da confisca estesa penale è stata più volte risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso opposto a quello affermato dal GIP.

Vi è stata, infine, parificazione espressa delle modalità di tutela del credito - tra confisca di prevenzione e confisca estesa - con l'intervento legislativo realizzato con I.n.161 del 2017, già vigente al momento della prima decisione esecutiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ed invero, al di là della totale assenza di argomentazioni sui contenuti dell'atto di opposizione, va detto che ad essere fondata è la prospettazione in diritto coltivata ab origine dalla società istante circa la avvenuta 'parificazione di tutela' tra i creditori incisi da confisca di prevenzione (in rapporro all'oggetto della medesima) e crreditori incisi da confisca emessa in ambito penale ed ai sensi dell'art.12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod. (ora art. 240 bis cod.pen.).

La condizione di creditore - peraltro pignoratizio - inciso dalla confisca non è posta in dubbio e da ciò deriva la necessaria presa in carico della domanda di tutela, che trattandosi di pegno regolare, andrà valutata ai sensi degli articoli 52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011, per le ragioni che seguono.

3. La formalizzazione legislativa di un sistema di tutela dei diritti di credito incisi dalla confisca (diretta proiezione del principio di tutela dell'affidamento nelle relazioni commerciali) si è realizzata, in sede di prevenzione patrimoniale, con l'intervento legislativo di attuazione della legge delega n.136 del 13.8.2010, denominata Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia.

Consapevole delle criticità emerse - in caso di confisca dei beni - in punto di sacrificio imposto ai portatori - in buona fede - di un diritto di credito correlato alla persona o alle attività imprenditoriali ricollegabili al soggetto portatore di pericolosità, il legislatore delegato del 2010 ha previsto, all'art. 1 comma 3 lett. f) i principi e criteri direttivi che appare opportuno riportare per esteso: f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo: 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede; 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto; 3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare: 3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole; 3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; 3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario; 3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi. 3.1 La traduzione dei principi e dei criteri suddetti, realizzata nel testo degli articoli 52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011, da un lato ha consentito di stabilizzare precedenti arresti giurisprudenziali (tra cui, per tutti, Sez.

Un. 9 del 1999 ric.

Bacherotti) elevando i principi si diritto ivi esposti a sistema normativo organico, dall'altro ha posto le basi per una progressiva espansione del sistema di tutela ad ambiti - penalistici - correlati, primo fra tutti quello della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.), trattandosi di istituto che pur nnantendendo la natura di misura di sicurezza atipica presenta consistenti analogie strutturali e funzionali con la confisca/misura di prevenzione (v. per tutte Corte Cost. n.33 del 2018 ). 3.2 In particolare, alcune decisioni emesse in sede di legittimità hanno realizzato, già a partire dall'anno 2014, la estensione dell'an della tutela del credito, dalla disciplina della prevenzione all'istituto della confisca estesa.

Si tratta, in particolare, di un filone interpretativo basato su una «particolare» disposizione contenuta nella legge di stabilità n.228 del 2012, rappresentata dal comma 190 dell'art. 1 .

Con tale comma è stato riformulato il testo del comma 4-bis dell'allora vigente articolo 12 sexies d.I.306 del 1992, ed inserito il riferimento alla applicabilità (immediata) in procedure di confisca penale di simile 'classe', delle disposizioni «in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo n.159 del 2011».

Secondo una parte della giursprudenza di legittimità, il novum rappresentato dal duplice riferimento alla amministrazione e destinazione dei beni consentiva, in via interpretativa, di includere le disposizioni dettate in tema di tutela del credito inciso dalla confisca (art.52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011) tra quelle immediatamente applicabili alla confisca estesa penale . 3.3 Detto filone interpretativo risulta inaugurato da Cass. Sez.

I n. 26527 del 20.5.2014 ric.

Italfondiario (rv 259331), secondo cui la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 .

Nella motivazione di detto arresto, che appare opportuno riportare per stralcio, si evidenzia che [..] va infatti esaminata con particolare profondità la previsione di legge contenuta nell'art.1 comma 190 della legge di stabilità (n. 228 del 2012) e ne vanno ricostruite tutte le ricadute.

Le opzioni negatorie, infatti, risultano basate sul contenuto letterale del «rinvio» (amministrazione e destinazione dei beni) lì dove le norme in tema di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) risultano contenute in un autonomo Titolo del libro primo del D.Lgs. n.159 del 2011 (così, a pag. 12 della motivazione, Sez.

II n. 10471 del 17.2.2014).

Va però osservato che con tale disposizione (comma 190 art. 1 1.228/2012), il legislatore prevede l'applicabilità alle ipotesi di sequestro e confisca ex art. 12 sexies delle disposizioni in materia di «amministrazione» e «destinazione» dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Igs. n.159 del 6 settembre 2011, senza indicare i singoli articoli applicabili (modificando, dunque, la tecnica di rinvio adottata, da ultimo, con legge n.94 del 2009).Dunque la volontà espressa è quella di rendere applicabili tutte le norme dettate nel 2011 (codice antimafia) in tema di amministrazione e destinazione dei beni, ricomprendenti tanto la fase del sequestro che quella della confisca.Tra queste risultano comprese le norme dettate in punto di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) sia per alcune considerazioni di ordine logico che per la 'presa d'atto sistematica dei rinvii tra le norme espressamente richiamate.Va infatti osservato, già sul piano logico che i concetti di amministrazione e destinazione (specie il secondo) implicano la soluzione in fatto e in diritto di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a confisca.

Non si può operare la destinazione dei beni (nei modi e per le finalità di cui al d.lgs. n.159 del 2011) se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre (in ipotesi) il valore della confisca.

Ma, anche sul piano sistematico, la lettura delle norme richiamate e la loro concreta interrelazione rassicura ampiamente circa l'effetto determinato dal legislatore e rappresentato dalla applicabilità anche delle disposizioni in tema di tutela dei terzi.

Va infatti osservato che : - il titolo III del libro primo del d.lgs. n. 159 del 2011 contiene le norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; - il titolo IV del medesimo libro primo è dedicato alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali.

Ciò solo in apparenza rende le norme in punto di tutela dei terzi un corpus autonomo e slegato dal resto della disciplina (il che giustificherebbe l'interpretazione riduttiva) .

Le interrelazioni ed i richiami espressi tra norme sono, invece, costanti (come la logica impone) e portano alla convalida della opzione includente.

Ciò a partire da quanto prevede l'art. 45, norma che apre il capo sulla «destinazione» dei beni confiscati (della cui applicabilità alle procedure ex art. 12 sexies in forza del rinvio sin qui illustrato non può minimamente dubitarsi) e che testualmente recita : a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.

La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e con le forme di cui al titolo

IV. Dunque l'intero Titolo IV - e le norme in esso contenute - risultano espressamente richiamate dalla norma fondamentale (in quanto svela l'opzione di fondo) in punto di «destinazione» che, come si diceva, è attività che implica la previa risoluzione delle questioni creditorie.

Ma anche in tema di gestione, è evidente che nel determinare le modalità della stessa e nel compiere i relativi atti già vengono concretamente in rilievo i temi qui evocati (analisi e tutela di posizioni creditorie pregresse) come risulta dalla disciplina dettata negli articoli 40 e 41 (ove si prevede espressamente al comma 5 l'applicabilità di altra previsione contenuta nel titolo IV, quale è l'art. 63 per le ipotesi di insolvenza).

Anche la verifica dei contenuti delle norme oggetto di richiamo (titolo IV e tutela dei diritti dei terzi) lascia cogliere la piena sovrapposizione funzionale tra le attività qui descritte, nelle diverse fasi del procedimento gestionale, come è dimostrato dal fatto che le attività di verifica dei crediti possono essere collocate, ai sensi dell'art. 57 comma 2, anche prima della confisca.

Pertanto, una prima conclusione può essere tratta dall'analisi sin qui realizzata, in ciò superandosi il dubbio di costituzionalità posto dal ricorrente : le norme dettate dal legislatore nel d.lgs. 159 del 2011 in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute - in quanto tali - applicabili anche all'ipotesi di confisca emessa ai sensi dell'art. 12 sexies in un procedimento penale, quantomeno a far data dalla entrata in vigore dell'art. 1 comma 190 della legge n. 228 del 2012, da ritenersi norma regolatrice della fattispecie. [ ...].

Sempre nel medesimo arresto (posteriormente ripreso e condiviso, tra le altre, da Sez.

I n. 15533 del 27.10.2017, dep.2018, rv 272626; Sez.

I n. 9757 del 13.12.2016, dep.2017, rv 269420; Sez.

I n. 9758 del 13.12.2016, rv 269278; Sez.

I n. 21 del 19.9.2014, dep.2015, rv 261712; Sez.

I n.12362 del 15.2.2016; Sez.

I n. 11889 del 1.2.2017; Sez.

I n.9677 del 7.2.2017; Sez.

I n. 26379 del 7.2.2017) si precisava peraltro che nessun rilievo poteva essere attribuito ai posteriori contenuti della legge di stabilità del 2012 (commi 194/206 del medesimo articolo 1), dettati esclusivamente per la confisca di prevenzione. 3.4 Il contrasto giurisprudenziale posteriore, evocato nella prima decisione esecutiva (sulla ipotesi della mancata estensione si sono espresse, tra le decisioni oggetto di massimazione, Sez.

III n. 2351 del 11.7.2018, rv 275462; Sez.

IV n. 36092 del 6.7.2017, rv 270805; Sez.

V n. 8935 del 20.1.2016, rv 266077), ha trovato definitiva composizione nell'intervento legislativo adottato con I. n.161 del 2017 (già vigente al momento della prima decisione esecutiva, emessa il 7 novembre del 2019).

Il legislatore, all'articolo 31 della citata legge ha risolto, in via definitiva, il contrasto di giurisprudenza sulla estensione dell'an della tutela tra confisca di prevenzione e confisca estesa, attraverso una ulteriore ri-formulazione del testo dell'art. 12 sexies d.l. n.306 del 1992, espressamente includendo nel rinvio (al comma 4 bis) le disposizioni in tema di «tutela dei terzi» di cui al d.lgs. n.159 del 2011.

Si tratta di una disposizione che recepisce, pettanto, l'orientamento interpretativo maggioritario, già affermatosi a partire da Cass. Sez.

I n. 26527 del 20.5.2014 ric.

Italfondiario, in precedenza citata ed eleva definitivamente ad unitarietà la disciplina del trattamento delle posizioni creditorie incise dalle diverse tipologìe di confisca qui in discussione. 3.5 Per le dette ragioni ad essere erronea in diritto è, pertanto, la decisione esecutiva originaria, richiamata in quella impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sEuT J 2 o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SPAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e le conclusioni del PG L • 0.1x. 3 n i teck 24J f-&t 12-Q. s du_f X 4_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con una prima decisione emessa in sede di incidente di esecuzione il 7 novembre del 2019 il GIP del Tribunale di Bari ha dichiarato inammisibile la domanda di tutela della posizione creditoria incisa da confisca penale, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:SOCIETA]. (in forza di successione nel credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA].). La domanda deriva dalla avvenuta sottoscrizione tra il 2003 e il 2006 di contratti di credito su pegno regolare intervenuti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La misura ablativa risulta emessa ai sensi dell'art. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod. - oggi art. 240 bis cod.pen. - in un procedimento penale trattato ed approdato a decisione di condanna (definitiva nel 2011) contenente la statuizione di confisca delle res offerte in pegno. Il sequestro dei beni è posteriore alla sottoscrezione dei contratti da cui deriva il credito. 1.2 Secondo il giudice dell'esecuzione il diritto di credito non può trovare riconoscimento, non potendosi ritenere applicabile la particolare disciplina dettata dal legislatore in tema di misure di prevenzione patrimoniali, contenuta negli articoli 52 e ss. d.Lgs. n.159 del 2011. Si citano, sul punto, alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità. 2. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione, in data 14 gennaio 2020, la società AFFIDE (già [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso veniva qualificato come opposizione ai sensi degli articoli 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen. . 3. Con decisione emessa in data 3 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Bari ha respinto l'opposizione, riportandosi espressamente - senza altro aggiungere - alla prima decisione. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - la società AFFIDE, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 In sintesi, la società ricorrente evidenzia che: a) la decisione sulla opposizione si limita a richiamare il primo provvedimento senza esaminare le doglianze contenute nell'atto di opposizione;b) si era chiesta, in prima istanza, l'assegnazione delle somme derivate dalla vendita dei monili in sequestro in rapporto alla qualità di creditore pignoratizio e solo in subordine l'ammissione del credito a tutela ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.159 del 2011M c) in ogni caso, la questione relativa alla applicabilità delle disposizioni in tema di tutela del credito contenute nel codice antimafia (d.lgs. n.159 del 2011) ai creditori incisi da confisca estesa penale è stata più volte risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso opposto a quello affermato dal GIP. Vi è stata, infine, parificazione espressa delle modalità di tutela del credito - tra confisca di prevenzione e confisca estesa - con l'intervento legislativo realizzato con I.n.161 del 2017, già vigente al momento della prima decisione esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero, al di là della totale assenza di argomentazioni sui contenuti dell'atto di opposizione, va detto che ad essere fondata è la prospettazione in diritto coltivata ab origine dalla società istante circa la avvenuta 'parificazione di tutela' tra i creditori incisi da confisca di prevenzione (in rapporro all'oggetto della medesima) e crreditori incisi da confisca emessa in ambito penale ed ai sensi dell'art.12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod. (ora art. 240 bis cod.pen.). La condizione di creditore - peraltro pignoratizio - inciso dalla confisca non è posta in dubbio e da ciò deriva la necessaria presa in carico della domanda di tutela, che trattandosi di pegno regolare, andrà valutata ai sensi degli articoli 52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011, per le ragioni che seguono. 3. La formalizzazione legislativa di un sistema di tutela dei diritti di credito incisi dalla confisca (diretta proiezione del principio di tutela dell'affidamento nelle relazioni commerciali) si è realizzata, in sede di prevenzione patrimoniale, con l'intervento legislativo di attuazione della legge delega n.136 del 13.8.2010, denominata Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia. Consapevole delle criticità emerse - in caso di confisca dei beni - in punto di sacrificio imposto ai portatori - in buona fede - di un diritto di credito correlato alla persona o alle attività imprenditoriali ricollegabili al soggetto portatore di pericolosità, il legislatore delegato del 2010 ha previsto, all'art. 1 comma 3 lett. f) i principi e criteri direttivi che appare opportuno riportare per esteso: f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo: 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede; 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto; 3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare: 3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole; 3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; 3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario; 3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi. 3.1 La traduzione dei principi e dei criteri suddetti, realizzata nel testo degli articoli 52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011, da un lato ha consentito di stabilizzare precedenti arresti giurisprudenziali (tra cui, per tutti, Sez. Un. 9 del 1999 ric. Bacherotti) elevando i principi si diritto ivi esposti a sistema normativo organico, dall'altro ha posto le basi per una progressiva espansione del sistema di tutela ad ambiti - penalistici - correlati, primo fra tutti quello della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.), trattandosi di istituto che pur nnantendendo la natura di misura di sicurezza atipica presenta consistenti analogie strutturali e funzionali con la confisca/misura di prevenzione (v. per tutte Corte Cost. n.33 del 2018 ). 3.2 In particolare, alcune decisioni emesse in sede di legittimità hanno realizzato, già a partire dall'anno 2014, la estensione dell'an della tutela del credito, dalla disciplina della prevenzione all'istituto della confisca estesa. Si tratta, in particolare, di un filone interpretativo basato su una «particolare» disposizione contenuta nella legge di stabilità n.228 del 2012, rappresentata dal comma 190 dell'art. 1 . Con tale comma è stato riformulato il testo del comma 4-bis dell'allora vigente articolo 12 sexies d.I.306 del 1992, ed inserito il riferimento alla applicabilità (immediata) in procedure di confisca penale di simile 'classe', delle disposizioni «in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo n.159 del 2011». Secondo una parte della giursprudenza di legittimità, il novum rappresentato dal duplice riferimento alla amministrazione e destinazione dei beni consentiva, in via interpretativa, di includere le disposizioni dettate in tema di tutela del credito inciso dalla confisca (art.52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011) tra quelle immediatamente applicabili alla confisca estesa penale . 3.3 Detto filone interpretativo risulta inaugurato da Cass. Sez. I n. 26527 del 20.5.2014 ric. Italfondiario (rv 259331), secondo cui la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 . Nella motivazione di detto arresto, che appare opportuno riportare per stralcio, si evidenzia che [..] va infatti esaminata con particolare profondità la previsione di legge contenuta nell'art.1 comma 190 della legge di stabilità (n. 228 del 2012) e ne vanno ricostruite tutte le ricadute. Le opzioni negatorie, infatti, risultano basate sul contenuto letterale del «rinvio» (amministrazione e destinazione dei beni) lì dove le norme in tema di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) risultano contenute in un autonomo Titolo del libro primo del D.Lgs. n.159 del 2011 (così, a pag. 12 della motivazione, Sez. II n. 10471 del 17.2.2014). Va però osservato che con tale disposizione (comma 190 art. 1 1.228/2012), il legislatore prevede l'applicabilità alle ipotesi di sequestro e confisca ex art. 12 sexies delle disposizioni in materia di «amministrazione» e «destinazione» dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Igs. n.159 del 6 settembre 2011, senza indicare i singoli articoli applicabili (modificando, dunque, la tecnica di rinvio adottata, da ultimo, con legge n.94 del 2009).Dunque la volontà espressa è quella di rendere applicabili tutte le norme dettate nel 2011 (codice antimafia) in tema di amministrazione e destinazione dei beni, ricomprendenti tanto la fase del sequestro che quella della confisca.Tra queste risultano comprese le norme dettate in punto di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) sia per alcune considerazioni di ordine logico che per la 'presa d'atto sistematica dei rinvii tra le norme espressamente richiamate.Va infatti osservato, già sul piano logico che i concetti di amministrazione e destinazione (specie il secondo) implicano la soluzione in fatto e in diritto di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a confisca. Non si può operare la destinazione dei beni (nei modi e per le finalità di cui al d.lgs. n.159 del 2011) se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre (in ipotesi) il valore della confisca. Ma, anche sul piano sistematico, la lettura delle norme richiamate e la loro concreta interrelazione rassicura ampiamente circa l'effetto determinato dal legislatore e rappresentato dalla applicabilità anche delle disposizioni in tema di tutela dei terzi. Va infatti osservato che : - il titolo III del libro primo del d.lgs. n. 159 del 2011 contiene le norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; - il titolo IV del medesimo libro primo è dedicato alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali. Ciò solo in apparenza rende le norme in punto di tutela dei terzi un corpus autonomo e slegato dal resto della disciplina (il che giustificherebbe l'interpretazione riduttiva) . Le interrelazioni ed i richiami espressi tra norme sono, invece, costanti (come la logica impone) e portano alla convalida della opzione includente. Ciò a partire da quanto prevede l'art. 45, norma che apre il capo sulla «destinazione» dei beni confiscati (della cui applicabilità alle procedure ex art. 12 sexies in forza del rinvio sin qui illustrato non può minimamente dubitarsi) e che testualmente recita : a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e con le forme di cui al titolo IV. Dunque l'intero Titolo IV - e le norme in esso contenute - risultano espressamente richiamate dalla norma fondamentale (in quanto svela l'opzione di fondo) in punto di «destinazione» che, come si diceva, è attività che implica la previa risoluzione delle questioni creditorie. Ma anche in tema di gestione, è evidente che nel determinare le modalità della stessa e nel compiere i relativi atti già vengono concretamente in rilievo i temi qui evocati (analisi e tutela di posizioni creditorie pregresse) come risulta dalla disciplina dettata negli articoli 40 e 41 (ove si prevede espressamente al comma 5 l'applicabilità di altra previsione contenuta nel titolo IV, quale è l'art. 63 per le ipotesi di insolvenza). Anche la verifica dei contenuti delle norme oggetto di richiamo (titolo IV e tutela dei diritti dei terzi) lascia cogliere la piena sovrapposizione funzionale tra le attività qui descritte, nelle diverse fasi del procedimento gestionale, come è dimostrato dal fatto che le attività di verifica dei crediti possono essere collocate, ai sensi dell'art. 57 comma 2, anche prima della confisca. Pertanto, una prima conclusione può essere tratta dall'analisi sin qui realizzata, in ciò superandosi il dubbio di costituzionalità posto dal ricorrente : le norme dettate dal legislatore nel d.lgs. 159 del 2011 in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute - in quanto tali - applicabili anche all'ipotesi di confisca emessa ai sensi dell'art. 12 sexies in un procedimento penale, quantomeno a far data dalla entrata in vigore dell'art. 1 comma 190 della legge n. 228 del 2012, da ritenersi norma regolatrice della fattispecie. [ ...]. Sempre nel medesimo arresto (posteriormente ripreso e condiviso, tra le altre, da Sez. I n. 15533 del 27.10.2017, dep.2018, rv 272626; Sez. I n. 9757 del 13.12.2016, dep.2017, rv 269420; Sez. I n. 9758 del 13.12.2016, rv 269278; Sez. I n. 21 del 19.9.2014, dep.2015, rv 261712; Sez. I n.12362 del 15.2.2016; Sez. I n. 11889 del 1.2.2017; Sez. I n.9677 del 7.2.2017; Sez. I n. 26379 del 7.2.2017) si precisava peraltro che nessun rilievo poteva essere attribuito ai posteriori contenuti della legge di stabilità del 2012 (commi 194/206 del medesimo articolo 1), dettati esclusivamente per la confisca di prevenzione. 3.4 Il contrasto giurisprudenziale posteriore, evocato nella prima decisione esecutiva (sulla ipotesi della mancata estensione si sono espresse, tra le decisioni oggetto di massimazione, Sez. III n. 2351 del 11.7.2018, rv 275462; Sez. IV n. 36092 del 6.7.2017, rv 270805; Sez. V n. 8935 del 20.1.2016, rv 266077), ha trovato definitiva composizione nell'intervento legislativo adottato con I. n.161 del 2017 (già vigente al momento della prima decisione esecutiva, emessa il 7 novembre del 2019). Il legislatore, all'articolo 31 della citata legge ha risolto, in via definitiva, il contrasto di giurisprudenza sulla estensione dell'an della tutela tra confisca di prevenzione e confisca estesa, attraverso una ulteriore ri-formulazione del testo dell'art. 12 sexies d.l. n.306 del 1992, espressamente includendo nel rinvio (al comma 4 bis) le disposizioni in tema di «tutela dei terzi» di cui al d.lgs. n.159 del 2011. Si tratta di una disposizione che recepisce, pettanto, l'orientamento interpretativo maggioritario, già affermatosi a partire da Cass. Sez. I n. 26527 del 20.5.2014 ric. Italfondiario, in precedenza citata ed eleva definitivamente ad unitarietà la disciplina del trattamento delle posizioni creditorie incise dalle diverse tipologìe di confisca qui in discussione. 3.5 Per le dette ragioni ad essere erronea in diritto è, pertanto, la decisione esecutiva originaria, richiamata in quella impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini
Sentenza Cassazione n. 16341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris