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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 35480/2023

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la seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la pronuncia di condanna resa nei confronti del predetto, dal Tribunale in sede, in data 28 maggio 2022, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 1) e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

P. Seminara, con riserva di deposito dei motivi.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in assenza dell'enunciazione dei motivi di impugnazione e, inoltre, in quanto relativo a sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Invero, ove la rinuncia investa, come nel caso di specie, i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati, attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

Peraltro, nella specie, alcun motivo risulta indicato a fondamento dell'impugnazione.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e detta inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la pronuncia di condanna resa nei confronti del predetto, dal Tribunale in sede, in data 28 maggio 2022, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 1) e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. P. Seminara, con riserva di deposito dei motivi. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in assenza dell'enunciazione dei motivi di impugnazione e, inoltre, in quanto relativo a sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Invero, ove la rinuncia investa, come nel caso di specie, i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati, attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Peraltro, nella specie, alcun motivo risulta indicato a fondamento dell'impugnazione. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e detta inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2023 Il Consigliere esten
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