Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24293/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania dell'8 ottobre 2020 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui ascritto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod.pen. era estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili; secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di avvocato, era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di occuparsi di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ragusa a carico della moglie e della suocera di questi, e si era appropriato della somma che avrebbe dovuto essere usata per una istanza di conversione del pignoramento. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta in via preliminare che poiché la motivazione della sentenza impugnata era stata depositata oltre il termine di 90 giorni fissato nel suo dispositivo, ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod.proc.pen. l'avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato al difensore dell'imputato; di ciò non si avevano informazioni, atteso che l'imputato aveva interrotto il rapporto professionale e fiduciario con il difensore, il quale nulla aveva mai comunicato in merito all'infuori del testo integrale della sentenza, per cui gli atti andavano restituiti alla Corte di appello di Catania per i necessari adempimenti e la corretta notifica dell'avviso, al fine di assicurare il diritto di difesa al difensore, che aveva redatto il ricorso senza poter consultare gli atti processuali, anche in considerazione delle difficoltà esistenti per l'emergenza sanitaria 1.2 II difensore lamenta che le sentenze di merito si fondavano esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile, malgrado la prova di assoluta mancanza di contatto diretto con l'imputato, e la mancanza di prova che la raccomandata fosse stata inviata all'imputato all'indirizzo corretto, visto che il ricorrente aveva spostato la sede del suo studio professionale; mancava anche del tutto la prova di interversione del possesso. 1.3 I giudici di merito avevano anche errato nel ritenere che la querela fosse stata tempestiva e che il titolare del diritto di querela non fosse il cliente nei confronti del quale andava eseguita la prestazione: quanto a quest'ultimo aspetto, titolare del diritto di querela, danneggiato e legittimato a costituirsi parte civile non era Guastella, ma la moglie e la suocera, tanto che la raccomandata era stata spedita per loro conto; quanto al primo aspetto, il difensore rileva che Guastella aveva saputo sin da subito che l'istanza di conversione del pignoramento era stata respinta e che le somme erano state 2 , (1\i\f\,,, ,,r,s. messe a disposizione degli aventi diritto, per cui era illogico ritenere che Guastella si fosse reso conto che l'imputato aveva inteso appropriarsi delle somme "con buona probabilità" solo in data anteriore e prossima al 23 dicembre 2010 (data non della revoca del mandato, come scriveva la Corte, ma della raccomandata con cui si chiedeva la restituzione delle somme). 1.4 II difensore lamenta che i giudici di merito avevano fatto cattivo uso del potere di determinazione equitativa del danno, visto che era stata stabilita una voce onnicomprensiva (il chè rendeva del tutto impossibile una valutazione sulla congruità della liquidazione), che non era stato considerato che Guastella non era il soggetto che aveva subìto il danno e che non vi era alcun riferimento ai fatti, al grado di partimento, turbamento e disagio ed a tutte quelle voci che devono essere necessariamente valutate per fornire la proporzionalità con la determinazione della somma dovuta.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare la genericità dello stesso, posto che il difensore lamenta soltanto che il precedente difensore si sia limitato a trasmettere il testo integrale della sentenza; peraltro, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che la sentenza è stata notificata al precedente difensore in data 21 gennaio 2021. 1.2 Dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., questa Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili in quanto, come precisato da Corte Cost. n. 182/2021, l'imputato ha diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile ha diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria; nella motivazione della citata sentenza, la Suprema Consulta ha precisato che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione 3 S censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto." Ciò premesso, passando al merito delle censure, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa Guastella, evidenziando che il suo racconto era pienamente riscontrato dalla documentazione in atti (la quietanza del 31 marzo 2010 in cui [OSCURATO:PERSONA] attestava di aver ricevuto da Guastella la somma di euro 10.000,00 in contanti; l'istanza presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di conversione del pignoramento; l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui l'istanza era stata dichiarata inammissibile; l'autorizzazione alla restituzione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 7.300,00; la revoca del mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di restituzione delle somme, effettuata con raccomandata la cui notifica si era perfezionata per compiuta giacenza); quanto poi al fatto che non vi sarebbe la prova che il ricorrente non abbia ricevuto la raccomandata con la quale si chiedeva la restituzione della somma, a fronte di una non contestata notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, la censura è estremamente generica. 1.3 Relativamente alla tempestività della querela, la Corte di appello ha ritenuto, con una valutazione di merito sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità, che Guastella si fosse reso conto che la somma non sarebbe stata restituita soltanto dopo i numerosi tentativi di contattare [OSCURATO:PERSONA], fino a quando era stata spedita la raccomandata con la richiesta di restituzione della somma nel dicembre 2010, con conseguente tempestività della stessa; con riferimento poi all'eccezione secondo la quale Guastella non sarebbe il soggetto legittimato alla restituzione della somma, è agevole rilevare che dalla quietanza del 31 marzo 2010 citata dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata risulta che era stato Guastella a consegnare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di 10.000 euro da utilizzare per l'istanza di conversione del pignoramento, ed era quindi lui legittimato a pretenderne la restituzione, indipendentemente dai rapporti che poi vi erano tra Guastella, la moglie e la suocera. 1.4 Tale considerazione riverbera i suoi effetti anche relativamente al riconosciuto risarcimento del danno, in quanto Guastella è la persona che ha effettivamente subìto un danno dal comportamento dell'imputato; si deve poi ribadire che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.", Sez. 5, Sentenza n. 7993 del 09/12/2020, P. Rv. 280495 - 02; vedi anche Sez.

L. Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021, Rv. 662663 - 01: "La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto"; nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello secondo cui la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice è corretta in considerazione del grado di ansia e sofferenza patite dalla persona offesa nei tentativi di recupero della somma/è corretta e congrua con le risultanze processuali.2.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado,

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania dell'8 ottobre 2020 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui ascritto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod.pen. era estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili; secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di avvocato, era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di occuparsi di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ragusa a carico della moglie e della suocera di questi, e si era appropriato della somma che avrebbe dovuto essere usata per una istanza di conversione del pignoramento. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta in via preliminare che poiché la motivazione della sentenza impugnata era stata depositata oltre il termine di 90 giorni fissato nel suo dispositivo, ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod.proc.pen. l'avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato al difensore dell'imputato; di ciò non si avevano informazioni, atteso che l'imputato aveva interrotto il rapporto professionale e fiduciario con il difensore, il quale nulla aveva mai comunicato in merito all'infuori del testo integrale della sentenza, per cui gli atti andavano restituiti alla Corte di appello di Catania per i necessari adempimenti e la corretta notifica dell'avviso, al fine di assicurare il diritto di difesa al difensore, che aveva redatto il ricorso senza poter consultare gli atti processuali, anche in considerazione delle difficoltà esistenti per l'emergenza sanitaria 1.2 II difensore lamenta che le sentenze di merito si fondavano esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile, malgrado la prova di assoluta mancanza di contatto diretto con l'imputato, e la mancanza di prova che la raccomandata fosse stata inviata all'imputato all'indirizzo corretto, visto che il ricorrente aveva spostato la sede del suo studio professionale; mancava anche del tutto la prova di interversione del possesso. 1.3 I giudici di merito avevano anche errato nel ritenere che la querela fosse stata tempestiva e che il titolare del diritto di querela non fosse il cliente nei confronti del quale andava eseguita la prestazione: quanto a quest'ultimo aspetto, titolare del diritto di querela, danneggiato e legittimato a costituirsi parte civile non era Guastella, ma la moglie e la suocera, tanto che la raccomandata era stata spedita per loro conto; quanto al primo aspetto, il difensore rileva che Guastella aveva saputo sin da subito che l'istanza di conversione del pignoramento era stata respinta e che le somme erano state 2 , (1\i\f\,,, ,,r,s. messe a disposizione degli aventi diritto, per cui era illogico ritenere che Guastella si fosse reso conto che l'imputato aveva inteso appropriarsi delle somme "con buona probabilità" solo in data anteriore e prossima al 23 dicembre 2010 (data non della revoca del mandato, come scriveva la Corte, ma della raccomandata con cui si chiedeva la restituzione delle somme). 1.4 II difensore lamenta che i giudici di merito avevano fatto cattivo uso del potere di determinazione equitativa del danno, visto che era stata stabilita una voce onnicomprensiva (il chè rendeva del tutto impossibile una valutazione sulla congruità della liquidazione), che non era stato considerato che Guastella non era il soggetto che aveva subìto il danno e che non vi era alcun riferimento ai fatti, al grado di partimento, turbamento e disagio ed a tutte quelle voci che devono essere necessariamente valutate per fornire la proporzionalità con la determinazione della somma dovuta. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare la genericità dello stesso, posto che il difensore lamenta soltanto che il precedente difensore si sia limitato a trasmettere il testo integrale della sentenza; peraltro, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che la sentenza è stata notificata al precedente difensore in data 21 gennaio 2021. 1.2 Dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., questa Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili in quanto, come precisato da Corte Cost. n. 182/2021, l'imputato ha diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile ha diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria; nella motivazione della citata sentenza, la Suprema Consulta ha precisato che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione 3 S censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto." Ciò premesso, passando al merito delle censure, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa Guastella, evidenziando che il suo racconto era pienamente riscontrato dalla documentazione in atti (la quietanza del 31 marzo 2010 in cui [OSCURATO:PERSONA] attestava di aver ricevuto da Guastella la somma di euro 10.000,00 in contanti; l'istanza presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di conversione del pignoramento; l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui l'istanza era stata dichiarata inammissibile; l'autorizzazione alla restituzione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 7.300,00; la revoca del mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di restituzione delle somme, effettuata con raccomandata la cui notifica si era perfezionata per compiuta giacenza); quanto poi al fatto che non vi sarebbe la prova che il ricorrente non abbia ricevuto la raccomandata con la quale si chiedeva la restituzione della somma, a fronte di una non contestata notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, la censura è estremamente generica. 1.3 Relativamente alla tempestività della querela, la Corte di appello ha ritenuto, con una valutazione di merito sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità, che Guastella si fosse reso conto che la somma non sarebbe stata restituita soltanto dopo i numerosi tentativi di contattare [OSCURATO:PERSONA], fino a quando era stata spedita la raccomandata con la richiesta di restituzione della somma nel dicembre 2010, con conseguente tempestività della stessa; con riferimento poi all'eccezione secondo la quale Guastella non sarebbe il soggetto legittimato alla restituzione della somma, è agevole rilevare che dalla quietanza del 31 marzo 2010 citata dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata risulta che era stato Guastella a consegnare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di 10.000 euro da utilizzare per l'istanza di conversione del pignoramento, ed era quindi lui legittimato a pretenderne la restituzione, indipendentemente dai rapporti che poi vi erano tra Guastella, la moglie e la suocera. 1.4 Tale considerazione riverbera i suoi effetti anche relativamente al riconosciuto risarcimento del danno, in quanto Guastella è la persona che ha effettivamente subìto un danno dal comportamento dell'imputato; si deve poi ribadire che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.", Sez. 5, Sentenza n. 7993 del 09/12/2020, P. Rv. 280495 - 02; vedi anche Sez. L. Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021, Rv. 662663 - 01: "La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto"; nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello secondo cui la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice è corretta in considerazione del grado di ansia e sofferenza patite dalla persona offesa nei tentativi di recupero della somma/è corretta e congrua con le risultanze processuali.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 24293/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris