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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37886/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Roma confermava la applicazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della massima misura custodiale in relazione al reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, così qualificata la condotta inizialmente inquadrata come estorsione.

Si contestava loro di avere prospettato a persona ultrasessantacinquenne un pericolo immaginario e di avere così lucrato la somma di oltre millesettecento euro.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che la riqualificazione del fatto - da estorsione a truffa - avrebbe dovuto comportare una rivalutazione del pericolo cautelare correlato alla minore gravità della truffa; si deduceva, tra l'altro, che il ricorrente era della classe 2000, che viveva in famiglia e che era gravato da un unico precedente risalente al 2017 quando lo stesso, appena maggiorenne, era stato condannato per porto abusivo di un coltello.

Non sarebbe stata, inoltre, adeguatamente valutata la possibilità di applicare la misura degli arresti in un domicilio [OSCURATO:PERSONA] lontano dal luogo del commesso delitto. 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva:

3.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: con due distinti motivi si deduceva che la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata dal Tribunale imponesse una rivalutazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura; la minore gravità del reato come riqualificato (truffa incìvece che estorsione), il fatto che il ricorrente era gravato solo da due condanne per reati depenalizzati ed il comportamento successivo alla sottoposizione della misura avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere inesistente, ci quantomeno, attenuato, il pericolo di reiterazione;; anche la valutazione in ordine alla proporzionalità sarebbe carente, in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe enunciato le ragioni dell'inadeguatezza di misure non custodiali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorsi, omogenei, sono fondati nella parte in cui contestano la motivazione posta a sostegno della scelta della misura, in punto di proporzionalità della stessa.

Il Tribunale riteneva che la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico non poteva soddisfare le esigenze di cautela emerse, atteso che gli indagati avevano dimostrato «particolare sfrontatezza e spregiudicatezza nello spostarsi dalla provincia di Napoli alla Capitale»; rilevava altresì che le modalità organizzate dalla condotta indicavano che gli indagati avessero dei punti di rirerimento a Roma, il che aggravava il pericolo di reiterazione; il quadro cautelare, nella valutazione del Tribunale risultava

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Roma confermava la applicazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della massima misura custodiale in relazione al reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, così qualificata la condotta inizialmente inquadrata come estorsione. Si contestava loro di avere prospettato a persona ultrasessantacinquenne un pericolo immaginario e di avere così lucrato la somma di oltre millesettecento euro. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che la riqualificazione del fatto - da estorsione a truffa - avrebbe dovuto comportare una rivalutazione del pericolo cautelare correlato alla minore gravità della truffa; si deduceva, tra l'altro, che il ricorrente era della classe 2000, che viveva in famiglia e che era gravato da un unico precedente risalente al 2017 quando lo stesso, appena maggiorenne, era stato condannato per porto abusivo di un coltello. Non sarebbe stata, inoltre, adeguatamente valutata la possibilità di applicare la misura degli arresti in un domicilio [OSCURATO:PERSONA] lontano dal luogo del commesso delitto. 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: con due distinti motivi si deduceva che la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata dal Tribunale imponesse una rivalutazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura; la minore gravità del reato come riqualificato (truffa incìvece che estorsione), il fatto che il ricorrente era gravato solo da due condanne per reati depenalizzati ed il comportamento successivo alla sottoposizione della misura avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere inesistente, ci quantomeno, attenuato, il pericolo di reiterazione;; anche la valutazione in ordine alla proporzionalità sarebbe carente, in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe enunciato le ragioni dell'inadeguatezza di misure non custodiali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorsi, omogenei, sono fondati nella parte in cui contestano la motivazione posta a sostegno della scelta della misura, in punto di proporzionalità della stessa. Il Tribunale riteneva che la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico non poteva soddisfare le esigenze di cautela emerse, atteso che gli indagati avevano dimostrato «particolare sfrontatezza e spregiudicatezza nello spostarsi dalla provincia di Napoli alla Capitale»; rilevava altresì che le modalità organizzate dalla condotta indicavano che gli indagati avessero dei punti di rirerimento a Roma, il che aggravava il pericolo di reiterazione; il quadro cautelare, nella valutazione del Tribunale risultava
Sentenza Cassazione n. 37886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris