CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 42917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato, qualificando il fatto come tentativo. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e all'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo dì sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profilo patrimoniale ( furto di 261 euro, importo non certo irrisorio) ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità. 3. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l'imputata risultava gravata da 9 precedenti anche specifici, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, rilevando altresì che l'ulteriore episodio di furto evidenziava l' ulteriore manifestazione di una chiara propensione a delinquere. Va pertanto ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, è vero che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6 - n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. \í, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il 9bnsiglipre es