CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16136/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15305-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] - controrkorrente - avverso la sentenza n. 186/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI di SASSARI, depositata il 19/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], premesso di aver concesso in locazione, con contratto del 25/5/2004, alla [OSCURATO:PERSONA] SpA un terreno sito in Sorso, intimò licenza per finita locazione e citò la conduttrice davanti al Tribunale di Sassari per la convalida. La convenuta si costituì in giudizio sostenendo che la possibilità di disdire il contratto di locazione per la data del 31/5/2022 era contrattualmente riservata alla sola conduttrice. 2.11 Tribunale adito, con sentenza del 12/6/2020, dichiarò risolto il contratto alla scadenza del 31/5/2022 e fissò il rilascio dell'immobile per pari data. 3. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 19/5/2021, ha accolto l'appello della conduttrice ritenendo che la clausola del contratto relativa alla durata, secondo la quale la stessa era prevista in anni 9 con decorrenza dal giorno 10 giugno 2004, e possibilità di proroga tacita per ulteriori 9 anni e, alla scadenza, per un periodo di ulteriori 9 anni, era fissata in favore del conduttore, il quale era l'unica parte in favore della quale era prevista sia la facoltà di rinnovo tacito sia la facoltà di disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza del primo e del secondo novennio. Il giudice ha ritenuto che questa interpretazione fosse conforme alla natura dell'affare e all'investimento che la società conduttrice, già proprietaria di un terreno confinante a quello preso in locazione, aveva fatto per ampliare il suo impianto di erogazione carburanti. E che neppure poteva ritenersi che la previsione del rinnovo tacito avesse limitato le facoltà del locatore in quanto il medesimo aveva pattuito un incremento del canone di locazione, traendo pertanto anche lui vantaggio dal rinnovo del contratto. 4. Avverso la sentenza che, accogliendo l'appello, ha rigettato l'originaria domanda del Doneddu condannando il medesimo alle spese del doppio grado, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la Kuwait con controricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 27,28 e 29 legge n. 392 del 1978 con riguardo all'art. 360, co. 1 n.- 3 c.p.c. Il ricorrente assume che la sentenza avrebbe illegittimamente limitato il potere del locatore - parte debole del contratto - di esprimere diniego al rinnovo del medesimo, contraendo le sue prerogative oltre i casi esplicitamente previsti degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978. 2. Con il secondo motivo di ricorso - art. 360 co. 1 n. 3 in relazione alla violazione delle norme generali sull'interpretazione dei contratti con particolare riferimento all'art. 1366 c.c. sull'interpretazione di buona fede nonché degli artt. 1368 e 1370 3 c.c. - il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, rinvenendo all'interno della clausola di durata un impegno alla rinuncia alla facoltà di disdetta alla prima scadenza da parte del locatore, avrebbe fatto erronea applicazione della clausola di buona fede. 1-2 I motivi sono da trattare congiuntamente perché connessi e sono entrambi inammissibili perché indirizzati a porre in questione il risultato interpretativo della volontà delle parti. Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021). Le censure non assolvono a tale onere limitandosi ad una mera contrapposizione, rispetto a quella accertata dal giudice del merito, di una diversa e più appagante interpretazione della volontà delle parti. 3. Con il terzo motivo di ricorso - art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. omessa convalida della licenza per finita locazione per la data di legge e art. 360 co. 1 n. 3 per omessa applicazione dell'art. 112 4 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe in ogni caso dovuto indicare la data di scadenza del contratto e dichiarare risolto il contratto stesso per tale data, essendovi una pacifica manifestazione di volontà di risolvere il contratto. 3.1. Il motivo è inammissibile perché, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., non risulta indicata la sede di ingresso tempestivo nel processo della relativa domanda. 4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 1