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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 08070/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9287/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2628/2019 depositata il23/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato ad una gara indetta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (KR) il cui termine scadeva il 3.12.2007 alle ore

12. [OSCURATO:SOCIETA], in vista di tale scadenza, ha spedito la sua offerta al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il servizio [OSCURATO:PERSONA] 1 Plus delle [OSCURATO:PERSONA], offerto da queste ultime come il più veloce tra quelli disponibili, in grado di assicurare la consegna in un giorno. 2.-Invece, la consegna è avvenuta cinque giorni dopo, ossia il 3.12.2007, alle ore 12.40, quindi oltre il termine fissato dal bando, con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata esclusa dalla gara, che pure avrebbe potuto vincere, risultando di fatto la sua come l’offerta più vantaggiosa. 3.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque agito in giudizio, convenendo [OSCURATO:PERSONA] spa davanti al Tribunale di Bari, il quale ha riconosciuto, si, la responsabilità nel ritardo, del resto non negata della stessa convenuta, ma ha ritenuto che in base alla normativa speciale, e segnatamente al decreto ministeriale del 26 febbraio 2004, detto Carta della Qualità del Servizio Pubblico, le Poste sono soggette ad un regime speciale: non rispondono dei danni integralmente, ma soltanto nei limiti del rimborso del prezzo della spedizione, circa 9 euro, in quel caso. 4.- Questa decisione è stata interamente confermata dalla Corte di Appello di Bari, avverso la quale ricorre qui la [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi di ricorso illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] spa, costituitasi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.-La ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello di Bari ritiene di doversi limitare a confermare la propria giurisprudenza, attraverso il richiamo integrale di un precedente in termini, che costituisce dunque, per relationem, la motivazione della sentenza.

La tesi è la seguente.

Vero è che la regola che, all’interno della legge sul servizio postale del 1973, limitava, nel caso di ritardo nella consegna, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un indennizzo per lo più commisurato alla spesa della spedizione, è stata dichiarata incostituzionale; vero è che anche la legge del 1999 è stata poi modificata dalla successiva del 2011 nel senso di una ulteriore eliminazione delle situazioni di privilegio; ma è altresì vero che dall’insieme dei principi della legislazione postale e soprattutto da quanto previsto nel decreto ministeriale del 2004 si può ancora sostenere che le Poste, ove ritardino nella consegna, siano tenute soltanto al rimborso, a titolo di indennizzo, del costo della spedizione, ma non già del danno causato, anche perché quest’ultimo è imprevedibile e come tale non risarcibile.

Infine, la Corte di Appello segnala che la ricorrente ha espressamente sottoscritto le clausole limitative della responsabilità delle Poste in caso di ritardo nella consegna. 6.-I motivi di ricorso.

7. Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 1176, 1218 , 1223, 1225 c.c.

La tesi è la seguente.

La norma che limitava la responsabilità del gestore del servizio postale, escludendo il risarcimento del danno e prevedendo soltanto un indennizzo pari al costo, ossia l’articolo 6 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2002.

In seguito, con la sentenza n. 46 del 2011 è stata ribadita l’illegittimità di un regime che limiti la responsabilità del gestore al solo costo della spedizione.

Con la conseguenza che il gestore del servizio postale è soggetto alle regole contrattuali di diritto comune in tema di inadempimento e risarcimento del danno.

Inoltre, la circostanza che il danno sia imprevedibile, nel senso che le Poste non possono sapere cosa conteneva la lettera recapitata con ritardo, e dunque prevedere il danno conseguente a quel tardivo recapito, non impedisce la responsabilità ma incide sull’ammontare del danno. 8.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Si assume infatti che la limitazione di responsabilità pattuita in contratto, ossia posta tra le condizioni generali sottoscritte dal cliente, si atteggia come clausola vessatoria, che richiede l’approvazione specifica, e non quella in blocco, e ciò a prescindere dalla circostanza che la sottoscrizione ha avuto ad oggetto clausole non presenti nel bollettino, richiamate nel retro, ma neanche ivi riportate e di cui dunque non si conosce il contenuto.

Imotivi presentano connessione logica, e se ne può fare scrutinio unitario.

Essi sono fondati.

Inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest’ultimo.

Addirittura, l’articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge.

La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.” Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “ La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del 2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione.

La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente.

Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”.

Questi stessi principi erano già stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254 del 2002), nonché da questa Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la Poste italiana SpA, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma”.

A fronte di ciò, la corte di merito ritiene che comunque dai principi della legislazione postale si ricava che ancora la regola di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] spa è quella per cui essa è tenuta solo nei limiti del costo di spedizione, come peraltro risulterebbe dalla citata Carta del servizio postale adottata con decreto ministeriale, in contrasto con le decisioni della Corte Costituzionale che lo hanno ritenuto insufficiente a garantire un risarcimento soddisfacente, ma che soprattutto costituisce un atto assolutamente inidoneo (è un decreto ministeriale) a derogare ai principi ricavabili dalle norme ordinarie e da quelle costituzionali.

Va infine stigmatizzata la difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, a dimostrazione della esistenza di un principio normativo a sé favorevole, cita l’articolo 19 del DLvo 261 del 1999 il quale prevedeva che le norme di diritto comune in tema di responsabilità contrattuale si applicavano solo ai gestori diversi da [OSCURATO:PERSONA]: citazione che serve a [OSCURATO:PERSONA] per dire che lei continua a godere del privilegio di una responsabilità limitata (p. 5 del controricorso).

Il secondo comma di quella norma, comma citato da Poste, è stato abrogato dall’articolo 15 L. n. 58 del 2011, che cosi recita: “L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Responsabilita'). -

1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile ».

Questa modifica legislativa, di cui la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto, suona ad ulteriore conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune.

Viene a tale stregua pertanto meno l’argomento secondo cui le decisioni della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l’ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale, ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di eguaglianza.

Il legislatore ha accolto invero quell’invito, e, per l’appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune. 8.1.- Alla luce di tutto ciò emerge evidente l’erroneità della tesi secondo cui va dato rilievo alla pattui zione contrattuale della limitazione di responsabilità a favore delle [OSCURATO:PERSONA], avendo il mittente sottoscritto le relative clausole e le ha approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.

A parte il rilievo che si tratta di clausole comportantiuna limitazione di responsabilità, alla luce di quanto detto, e che dunque andavano approvate specificamente per iscritto (1341, II° comma c.c.), assume decisivo rilievo il principio secondo cui l’indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e posto il principio secondo cui invece il gestore di posta è soggetto alle regole di diritto comune, in caso di responsabilità contrattuale, non può essere in ogni caso violato mediante pattuizione contrattuale.

Detto in altri termini: se la regola della esenzione da responsabilità o della limitazione della responsabilità è espunta dall’ordinamento in quanto costituzionalmente illegittima, non può essa ricevere invece tutela e produrre effetti se inserita in una pattuizione, la quale sarà, in parte qua, contrastante con norme imperative (tali sono quelle ricavabili da principi costituzionali) ed automaticamente sostituita dalle norme violate.

Ammesso cioè che è principio conforme a Costituzione che il gestore di posta risponda dell’inadempimento secondo le regole di diritto comune, e dunque, per converso, che è costituzionalmente illegittima la regola che invece lo esenta da quella responsabilità, la previsione contrattuale che, per l’appunto, esenta il gestore dal rispetto di tali regole, è nulla per contrasto con norme imperative, ed è automaticamente sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione costituzionalmente conforme.

Pare evidente che se è ritenuta contraria al principio di eguaglianza la regola legislativa che esenta da responsabilità il gestore, non possa tale regola trovare applicazione e produrre effetti quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale. 8.2.- Infine è errata la decisione impugnata nella parte in cui esclude responsabilità in ragione della imprevedibilità del danno.

Come ricordato da questa Corte “L'imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.” (Cass. 15559/ 2004; Cass. 11189/ 2007; Cass. 16763/2011; Cass.17460/2014). 8.3-Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione del principio di eguaglianza nella interpretazione proposta dalla corte di merito nella sentenzaimpugnata.

Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento deiprimi due. 8.3.-Con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla corte di merito, che in diversa composizione si atterrà al principio di diritto, già espresso in precedenza da questa Corte, secondo cui Poste italiane SpA, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito della spedizione, non costituendo peraltro l'imprevedibilità del danno un limite all'esistenza del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare e restando escluso che il danno possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione.

Le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9287/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2628/2019 depositata il23/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato ad una gara indetta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (KR) il cui termine scadeva il 3.12.2007 alle ore 12. [OSCURATO:SOCIETA], in vista di tale scadenza, ha spedito la sua offerta al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il servizio [OSCURATO:PERSONA] 1 Plus delle [OSCURATO:PERSONA], offerto da queste ultime come il più veloce tra quelli disponibili, in grado di assicurare la consegna in un giorno. 2.-Invece, la consegna è avvenuta cinque giorni dopo, ossia il 3.12.2007, alle ore 12.40, quindi oltre il termine fissato dal bando, con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata esclusa dalla gara, che pure avrebbe potuto vincere, risultando di fatto la sua come l’offerta più vantaggiosa. 3.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque agito in giudizio, convenendo [OSCURATO:PERSONA] spa davanti al Tribunale di Bari, il quale ha riconosciuto, si, la responsabilità nel ritardo, del resto non negata della stessa convenuta, ma ha ritenuto che in base alla normativa speciale, e segnatamente al decreto ministeriale del 26 febbraio 2004, detto Carta della Qualità del Servizio Pubblico, le Poste sono soggette ad un regime speciale: non rispondono dei danni integralmente, ma soltanto nei limiti del rimborso del prezzo della spedizione, circa 9 euro, in quel caso. 4.- Questa decisione è stata interamente confermata dalla Corte di Appello di Bari, avverso la quale ricorre qui la [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi di ricorso illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] spa, costituitasi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.-La ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello di Bari ritiene di doversi limitare a confermare la propria giurisprudenza, attraverso il richiamo integrale di un precedente in termini, che costituisce dunque, per relationem, la motivazione della sentenza. La tesi è la seguente. Vero è che la regola che, all’interno della legge sul servizio postale del 1973, limitava, nel caso di ritardo nella consegna, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un indennizzo per lo più commisurato alla spesa della spedizione, è stata dichiarata incostituzionale; vero è che anche la legge del 1999 è stata poi modificata dalla successiva del 2011 nel senso di una ulteriore eliminazione delle situazioni di privilegio; ma è altresì vero che dall’insieme dei principi della legislazione postale e soprattutto da quanto previsto nel decreto ministeriale del 2004 si può ancora sostenere che le Poste, ove ritardino nella consegna, siano tenute soltanto al rimborso, a titolo di indennizzo, del costo della spedizione, ma non già del danno causato, anche perché quest’ultimo è imprevedibile e come tale non risarcibile. Infine, la Corte di Appello segnala che la ricorrente ha espressamente sottoscritto le clausole limitative della responsabilità delle Poste in caso di ritardo nella consegna. 6.-I motivi di ricorso. 7. Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 1176, 1218 , 1223, 1225 c.c. La tesi è la seguente. La norma che limitava la responsabilità del gestore del servizio postale, escludendo il risarcimento del danno e prevedendo soltanto un indennizzo pari al costo, ossia l’articolo 6 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2002. In seguito, con la sentenza n. 46 del 2011 è stata ribadita l’illegittimità di un regime che limiti la responsabilità del gestore al solo costo della spedizione. Con la conseguenza che il gestore del servizio postale è soggetto alle regole contrattuali di diritto comune in tema di inadempimento e risarcimento del danno. Inoltre, la circostanza che il danno sia imprevedibile, nel senso che le Poste non possono sapere cosa conteneva la lettera recapitata con ritardo, e dunque prevedere il danno conseguente a quel tardivo recapito, non impedisce la responsabilità ma incide sull’ammontare del danno. 8.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c. Si assume infatti che la limitazione di responsabilità pattuita in contratto, ossia posta tra le condizioni generali sottoscritte dal cliente, si atteggia come clausola vessatoria, che richiede l’approvazione specifica, e non quella in blocco, e ciò a prescindere dalla circostanza che la sottoscrizione ha avuto ad oggetto clausole non presenti nel bollettino, richiamate nel retro, ma neanche ivi riportate e di cui dunque non si conosce il contenuto. Imotivi presentano connessione logica, e se ne può fare scrutinio unitario. Essi sono fondati. Inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest’ultimo. Addirittura, l’articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.” Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “ La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del 2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”. Questi stessi principi erano già stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254 del 2002), nonché da questa Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la Poste italiana SpA, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma”. A fronte di ciò, la corte di merito ritiene che comunque dai principi della legislazione postale si ricava che ancora la regola di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] spa è quella per cui essa è tenuta solo nei limiti del costo di spedizione, come peraltro risulterebbe dalla citata Carta del servizio postale adottata con decreto ministeriale, in contrasto con le decisioni della Corte Costituzionale che lo hanno ritenuto insufficiente a garantire un risarcimento soddisfacente, ma che soprattutto costituisce un atto assolutamente inidoneo (è un decreto ministeriale) a derogare ai principi ricavabili dalle norme ordinarie e da quelle costituzionali. Va infine stigmatizzata la difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, a dimostrazione della esistenza di un principio normativo a sé favorevole, cita l’articolo 19 del DLvo 261 del 1999 il quale prevedeva che le norme di diritto comune in tema di responsabilità contrattuale si applicavano solo ai gestori diversi da [OSCURATO:PERSONA]: citazione che serve a [OSCURATO:PERSONA] per dire che lei continua a godere del privilegio di una responsabilità limitata (p. 5 del controricorso). Il secondo comma di quella norma, comma citato da Poste, è stato abrogato dall’articolo 15 L. n. 58 del 2011, che cosi recita: “L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Responsabilita'). - 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile ». Questa modifica legislativa, di cui la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto, suona ad ulteriore conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune. Viene a tale stregua pertanto meno l’argomento secondo cui le decisioni della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l’ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale, ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di eguaglianza. Il legislatore ha accolto invero quell’invito, e, per l’appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune. 8.1.- Alla luce di tutto ciò emerge evidente l’erroneità della tesi secondo cui va dato rilievo alla pattui zione contrattuale della limitazione di responsabilità a favore delle [OSCURATO:PERSONA], avendo il mittente sottoscritto le relative clausole e le ha approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. A parte il rilievo che si tratta di clausole comportantiuna limitazione di responsabilità, alla luce di quanto detto, e che dunque andavano approvate specificamente per iscritto (1341, II° comma c.c.), assume decisivo rilievo il principio secondo cui l’indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e posto il principio secondo cui invece il gestore di posta è soggetto alle regole di diritto comune, in caso di responsabilità contrattuale, non può essere in ogni caso violato mediante pattuizione contrattuale. Detto in altri termini: se la regola della esenzione da responsabilità o della limitazione della responsabilità è espunta dall’ordinamento in quanto costituzionalmente illegittima, non può essa ricevere invece tutela e produrre effetti se inserita in una pattuizione, la quale sarà, in parte qua, contrastante con norme imperative (tali sono quelle ricavabili da principi costituzionali) ed automaticamente sostituita dalle norme violate. Ammesso cioè che è principio conforme a Costituzione che il gestore di posta risponda dell’inadempimento secondo le regole di diritto comune, e dunque, per converso, che è costituzionalmente illegittima la regola che invece lo esenta da quella responsabilità, la previsione contrattuale che, per l’appunto, esenta il gestore dal rispetto di tali regole, è nulla per contrasto con norme imperative, ed è automaticamente sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione costituzionalmente conforme. Pare evidente che se è ritenuta contraria al principio di eguaglianza la regola legislativa che esenta da responsabilità il gestore, non possa tale regola trovare applicazione e produrre effetti quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale. 8.2.- Infine è errata la decisione impugnata nella parte in cui esclude responsabilità in ragione della imprevedibilità del danno. Come ricordato da questa Corte “L'imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.” (Cass. 15559/ 2004; Cass. 11189/ 2007; Cass. 16763/2011; Cass.17460/2014). 8.3-Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione del principio di eguaglianza nella interpretazione proposta dalla corte di merito nella sentenzaimpugnata. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento deiprimi due. 8.3.-Con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla corte di merito, che in diversa composizione si atterrà al principio di diritto, già espresso in precedenza da questa Corte, secondo cui Poste italiane SpA, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito della spedizione, non costituendo peraltro l'imprevedibilità del danno un limite all'esistenza del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare e restando escluso che il danno possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione. Le spese