CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33587/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato associato alle conclusioni del Procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 4 luglio 2017 dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per due delitti ex art. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (in relazione all'art.648 cod. pen.) e vizi di motivazione, per quanto attiene alla ritenuta sussistenza della condotta di ricettazione, nonostante al momento in cui furono rinvenuti i mezzi compendio di furto - né, a detta della difesa, in precedenza - l'imputato non fosse presente nel capannone (di proprietà di sua moglie e in cui più persone potevano avere libero accesso, come confermato dal teste Maglionico). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo, perché il mero silenzio dell'imputato sulla provenienza della refurtiva non sarebbe significativo in difetto di una certa riconducibilità delle res alla persona del ricorrente. 2.3. Il terzo motivo è diretto a sollecitare una declaratoria di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. 2.4. Con il quarto motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione, avuto riguardo al doveroso favor rei nell'individuazione della data di decorrenza. 2.5. Con il quinto motivo, ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Il primo motivo di ricorso, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, è articolato su censure generiche, meramente confutative e, comunque, miranti a una rivalutazione del merito. I giudici di appello, rispondendo ai motivi di gravame sul punto, hanno congruamente motivato, richiamando in primo luogo la ricostruzione della vicenda storica operata in primo grado (ove era stata valorizzata soprattutto la sintomaticità del rinvenimento dei due mezzi all'interno di un capannone nella piena disponibilità dell'imputato, inequivocabilmente utilizzatore dell'area, a prescindere da titoli di proprietà; non a caso i tre operai trovati sul posto dagli operanti chiamarono subito Calamo, persona con cui erano soliti interloquire e che aveva loro affidato i lavori edili e di trasporto in fase di svolgimento; ulteriori elementi a carico erano dedotti dall'immediato arrivo in loco dell'imputato, dalla sua accettazione della nomina a custode onde poter accudire i cani di sua proprietà presenti sul fondo, dalle dichiarazioni di Maglionico, ex dipendente dell'imputato, secondo cui quest'ultimo utilizzava l'area come deposito per la sua attività imprenditoriale).La Corte salentina, dopo avere ricordato che nell'area (presidiata da un cancello, senza altre vie carrabili di accesso) erano ricoverati altri mezzi della ditta di Calamo, disattende poi le critiche a questa ricostruzione fattuale mosse dalla difesa (che le ha reiterate anche in questo giudizio di legittimità), ritenendo ininfluenti per disarticolare il suddetto percorso logico-giuridico talune dichiarazioni di Maglionico relative una - presunta - libera accessibilità al fondo e alla mancata presenza sul posto di Calamo anche in epoca precedente, nonché il furto di alcune taniche avvenuto ivi in precedenza. Il motivo è dunque non consentito, in quanto diretto a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti, previa nuova ponderazione degli esiti istruttori, impossibile in questa sede di legittimità, a fronte di un impianto argomentativo congruo e privo di illogicità o contraddizioni. 2. La sussistenza del necessario elemento soggettivo è stata ritenuta in coerenza con il costante orientamento di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata plausibile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Il ricorrente contesta l'applicabilità del suddetto principio di diritto al caso di specie, avuto riguardo alla asserita mancanza di effettivo possesso dei due beni, anche in via mediata, da parte sua. Il ragionamento è manifestamente privo di fondamento, alla luce dell'accertamento della piena disponibilità in capo al ricorrente da parte dei giudici di merito, non scalfito dalle censure difensive (cfr. il paragrafo precedente). Del pari, manifestamente infondata la perplessità su quale potesse essere il fine di profitto, per il titolare di un'impresa di escavatori operante nel settore dei trasporti di materiale di risulta, nella disponibilità di un camion con rimorchio e di una macchina per il movimento di terra. 3. Il motivo di ricorso con cui si invoca una declaratoria ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. risulta manifestamente infondato. Il solo rilevante valore economico dei due mezzi - un autocarro con cisterna per autospurgo e un miniescavatore cingolato (come descritti nell'imputazione e nelle sentenze di merito) - impedisce infatti con ogni evidenza di poter configurare fondatamente una qualche tenuità del fatto. 4. Il termine massimo di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., non risultava ancora decorso al 12 ottobre 2022, data della pronuncia di appello, sia pure individuando il dies a quo nel giorno stesso della consumazione dei furti presupposti, quale ipotesi ricostruttiva più favorevole al ricorrente (22 settembre 2012 per il capo a) e 3 dicembre 2012 per il capo b)).Deve infatti tenersi conto anche della sospensione dei termini derivante dal rinvio, disposto all'udienza dibattimentale del 21 marzo 2017 sino alla successiva udienza del 16 maggio 2017 (e quindi per complessivi 56 giorni), per adesione dei difensori dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali. 5. La sola incensuratezza, a fortiori dopo l'inserimento di un terzo comma nel corpo dell'art. 62-bis cod. pen., non vale di per sé quale elemento idoneo a fondare la concessione dell'attenuante; né la difesa - oltre a rammentare correttamente la neutralità del mancato contributo collaborativo dell'imputato - ne indica di ulteriori, confermando indirettamente le conclusioni dei giudici di appello, con cui evita di confrontarsi. Il Tribunale, rigettando la medesima richiesta, aveva peraltro fatto menzione anche della gravità dei fatti, ricavabile dall'ingente valore dei beni sottratti agli aventi diritto. Anche il quinto motivo è dunque manifestamente infondato. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 6.1. La conseguente inidoneità del ricorso a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto "giudicato sostanziale", preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) 6.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 6.3. Consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombenti nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Farina