CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 29950/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22949/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SaraMenichetti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.1156/2018 depositata il 12/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si apprende dagli atti, l'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - [OSCURATO:PERSONA] svolgeva, nel corso dell'anno 2012, una complessa attività di indagine nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. da cui emergeva che la detta società aveva emesso fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti per i periodi d'imposta dal 2004 al 2011. 1.1. A seguito di controlli incrociati, la società [OSCURATO:SOCIETA] era risultata fra i soggetti destinatari delle fatture della società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. per gli anni d'imposta 2005, 2007, 2008 e 2009. 1.2. L'Ufficio, pertanto, chiesti chiarimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione in merito alle operazioni sospette senza ottenere idoneo riscontro, sulla base degli elementi emersi dal controllo effettuato sia nei confrontidella società emittente, sia nei confronti della società cliente, in data 11 febbraio 2 013, notifica va a lla società, nel frattempo fallita, a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico/liquidatore della società e a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e firmataria delledichiarazioni fiscali della società, gli avvisi di accertamento nn. T8B030600357/2013 per l’ anno 2005, T8B030600363/2013 per l’anno 2007, T8B030600378/2013 per l’anno 2008 eT8B030600389/2013 per l’ anno 2009. 1.3. In particolare, gli avvisi di accertamento erano emessi facendo valere nei confronti del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] , della presidente del C.d.A. e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché del curatore fallimentare , la responsabilità per i debiti socialiai sensi dell'art. 36 comma 4 del DPR n. 602/1973 . 2. Con s eparati i ricorsi i contribuenti adivano la commissione tributaria provinciale di Firenze, chiedendo l’annullamento degli atti impositivi in oggetto. 2.1. Nel corso del giudizio l'Ufficio depositava la sentenza n. 4181 del 14 ottobre 2014, con la quale il tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 8 1 c.p. e 2 del D.Lgs. 74/200 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2009 e 2010 elementi passivi fittizi rispettivamente per euro 16.000 ed euro 20.210, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società C eramelli P iattaforme di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., condannandola alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 3. La CTP, riuniti i ricorsi , li respingeva tranne per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana rigettava l’appello della contribuente, salva la riduzione delle sanzioni in applicazione del D.Lgs. n. 158/2015, per il principio del favor rei. 5. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propo neva ricorso per cassazione sorretto da due motivi. 6. Resiste va l’Amministrazione finanziaria con controricorso e ricorso incidentale fondato su unico motivo, a sua volta contrastato da controricorso della contribuente. 7. Con istanza depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente chiesto di dichiarare estinto il giudizio, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ex art. 5 della l. n. 130/2022 , e provvedutoal pagamento di quanto dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 stabilisce le condizioni per fruire della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del predetto articolo 5 sono definibili, previa apposita domanda, le controversie tributarie per le quali: a) la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio2022; b) il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022; e c) non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, salvo le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all'importazione e le sommedovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Inoltre, le condizioni per usufruire della definizione variano a seconda degli esiti dei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, qualoral’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti iprecedenti gradi di giudizio, sono definibili le liti di valore non superiorea 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; mentre, nel caso in cui l’Agenzia delleEntrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previopagamento di un importo pari al 20 per cento del valore dellacontroversia. La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti. A tal proposito, la disposizione in commento precisa che ai fini del perfezionamento della definizione, per un verso, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza digiudizio, mentre, per altro verso, non sorge il diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovutoper la definizione stessa. Per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata, l’art. 5 chiarisce che in seguito al perfezionamento il giudizio si estingue e lespese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. 2. Nella specie, la contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, tanto che per questo motivo l’Agenzia delle entrate ha disposto lo sgravio degli avvisi di accertamento impugnati, come da documentazione prodotta agliatti. Da ciò deriva la declaratoria di estinzione del presente giudizio. 3. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessaz