CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 44464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C.A. Grandioso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a integrare la condotta di reato poiché l'imputato non si era limitato a minacciare un atto autolesionistico, per indurre gli agenti a non procedere al sequestro, ma li aveva direttamente minacciati dicendo loro "se sbagliate a sequestrare, poi vengo e vi sparo", non rilevano, dunque, ai fini della configurabilità del reato, ulteriori modalità del fatto evidenziate dal difensore (il tono supplichevole che, in alcuni passaggi, l'imputato aveva assunto) che sono in realtà volte ad una ricostruzione alternativa dei fatti che la Corte distrettuale ha attentamente compiuto sottoponendo a rigorosa analisi le dichiarazioni dei verbalizzanti; Considerato che non è censurabile la scelta di denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché non manifestamente illogica ( i giudici di merito hanno valorizzato i precedenti penali, anche se di natura contravvenzionale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lator