CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 42199/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato TUNISIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 14/11/2019 del GIUDICE DELL'[OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rettifica della pena in mesi nove e giorni 25 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il G.U.P. del Tribunale di Livorno, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali (così derubricata l'originaria contestazione di cui al capo A), minaccia aggravata e porto ingiustificato di arma, condannandolo alla pena finale di mesi dieci di reclusione, previa diminuzione per il rito. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando l'illegalità della pena relativamente all'entità della diminuzione operata con riferimento al reato contravvenzionale di cui al capo C), in misura di un terzo anziché della metà, in violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 co. 44 L. n. 103 del 2017 a decorrere dal 3 agosto 2017. 3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. Nella giurisprudenza di legittimità si è già chiarito che, in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo Sez. 2 n. 14068 del 27/02/2019 Rv. 275772; conf. Sez. 1 n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869). 3.1. Facendo applicazione di tale principio di diritto, nel caso di specie, ai sensi dell'art.442 cod.pen., la pena di mesi 1 di reclusione, applicata in continuazione per il reato contravvenzionale, avrebbe dovuto essere diminuita della metà ( e, quindi, di 15 gg.) , anziché di un terzo (gg.10), come ha fatto il giudice di merito. 3.2. A norma dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è consentito al giudice di legittimità di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, nelle sole ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 Ud. (dep. 24/01/2018 ), Matrone, Rv. 271831). Ciò che viene in rilievo nel caso di specie, trattandosi di compiere un semplice calcolo matematico ( riduzione della metà della pena individuata in aumento dal Giudice di merito, piuttosto che di un terzo); cosicchè la pena finale deve essere individuata in mesi 9 e gg. 25 di reclusione in luogo di mesi 10 di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi nove e giorni 25 di reclusione. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore (