CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07431/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al febbraio 2009, e il reato di cui all’art. 575 cod. pen., commesso il 4.4.2008; Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del fatto che in cognizione si è accertato che l’omicidio era stato deciso per motivi contingenti, nient’affatto pertinenti con l’attività della cosca Aprea cui aderiva [OSCURATO:PERSONA], e cioè per ragioni di gelosia e di “rispetto”, che non potevano essere preventivate al momento dell’adesione del condannato all’associazione, a maggior ragione perché il soggetto ucciso da [OSCURATO:PERSONA] era persona diversa da quella che si era stabilito di eliminare; Dato atto che il ricorso censura che non sia stato considerato che l’omicidio è avvenuto comunque ad opera del clan Aprea e che solo per motivi contingenti gli esecutori avevano poi colpito anche il fratello della vittima designata; Considerato, tuttavia, che, anche a tenere presente questa prospettazione, il ricorso non spiega affatto perché si dovrebbe ritenere che [OSCURATO:PERSONA], aderendo precedentemente al clan Aprea (nel quale, peraltro, egli aveva mansioni di addetto allo spaccio di sostanze stupefacenti), avesse già previsto e voluto un omicidio estemporaneo per motivi di gelosia; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12