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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25197/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio diviolazione di legge, per l’errata applicazione della disciplina contenuta all’art.512, cod. proc. pen., e che contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese allaP.G. dalla persona offesa in sede di querela e di individuazione fotografica, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed èanche manifestamente infondato giacché le argomentazioni spese dalla corted’appello in motivazione sono esenti da vizi logici e, anzi, esaustive e avvalorate,sul piano giuridico, dal richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità (sivedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata, ove il giudice adito non solo illustrai presupposti per poter ritenere imprevedibile l’irreperibilità della fonte delledichiarazioni, ma sottopone anche a riscontri oggettivi il loro contenuto, tra iquali vengono richiamati il referto medico, l’analisi del profilo social delricorrente, le fotografie riproducenti la persona offesa immediatamente dopol’aggressione, nonché i tabulati telefonici a conferma della sottrazione deldispositivo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio diviolazione di legge, per l’errata applicazione della disciplina contenuta all’art.512, cod. proc. pen., e che contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese allaP.G. dalla persona offesa in sede di querela e di individuazione fotografica, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed èanche manifestamente infondato giacché le argomentazioni spese dalla corted’appello in motivazione sono esenti da vizi logici e, anzi, esaustive e avvalorate,sul piano giuridico, dal richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità (sivedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata, ove il giudice adito non solo illustrai presupposti per poter ritenere imprevedibile l’irreperibilità della fonte delledichiarazioni, ma sottopone anche a riscontri oggettivi il loro contenuto, tra iquali vengono richiamati il referto medico, l’analisi del profilo social delricorrente, le fotografie riproducenti la persona offesa immediatamente dopol’aggressione, nonché i tabulati telefonici a conferma della sottrazione deldispositivo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris