CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 34884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Bari quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee e che iltempo di commissione dei reati è contenutoRilevato che le doglianze oggetto del ricorso, peraltro esposte intermini confusi (in prima battuta si indicano condotte qualificate ex art. 73d.p.r. 309/1990 e, successivamente “reati commessi in violazione dellalegge armi”) sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, con il riferimento alla distanza di tempo tra i fatti e allariferibilità dei secondi a un diverso e specifico contesto, ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questonon sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità dellecondotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicitàoriginaria deliberativa (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]