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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18350/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 073XYQA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla depositata memoria scritta - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio - anche processuali - rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la questione attinente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del GIP di Savona n. 405/2025 è stata adeguatamente affrontata dai giudici genovesi e non può essere rimessa in discussione in questa sede, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione priva di aporie logiche o di errori in diritto sul punto.

Altrettanto adeguata e priva di manifeste illogicità appare la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, a fronte di censure che sconfinano nel merito e che, pertanto, non sono consentite in questa sede.

In proposito, va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M2 )4G2026 o Fun:, Ae.„

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 073XYQA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla depositata memoria scritta - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio - anche processuali - rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la questione attinente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del GIP di Savona n. 405/2025 è stata adeguatamente affrontata dai giudici genovesi e non può essere rimessa in discussione in questa sede, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione priva di aporie logiche o di errori in diritto sul punto. Altrettanto adeguata e priva di manifeste illogicità appare la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, a fronte di censure che sconfinano nel merito e che, pertanto, non sono consentite in questa sede. In proposito, va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M2 )4G2026 o Fun:, Ae.„