CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 03343/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi Potenza sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 30 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto il divieto di colloqui e di corrispondenza tra [OSCURATO:PERSONA], attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ed i familiari. Il provvedimento è stato motivato con l’emersione, nel corso delle indagini, della circostanza che, dopo avere commesso il delitto, l’indagato si era reso irreperibile grazie al padre, al fratello e alla compagna. E’ stata, dunque ravvisata l’esigenza di preservare la genuinità delle acquisizioni investigative e ciò ha giustificato il disposto divieto. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependone la nullità in quanto emesso da organo privo di competenza sul punto che non riguarda esigenze investigative o di cautela. E’ stata, altresì eccepita la mancanza di ogni richiesta da parte del Pubblico ministero del quale, il giudice procedente, ha omesso di chiedere anche il parere. Ciò avrebbe determinato la nullità assoluta del provvedimento ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Il difensore ha trasmesso provvedimento di revoca del decreto oggetto di impugnazione emesso in data 6 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per effetto della revoca del provvedimento impugnato, per come risulta da quanto comunicato dal difensore del ricorrente, è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. L’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.). 2. Nel caso di specie, la rappresentazione del difensore e la documentazione allegata attestano che è stato ottenuto il provvedimento per il quale era stata avanzata la domanda originaria oggetto del presente procedimento che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi). P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico