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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29047/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 25617 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -controricorrentee ricorrente incidentale- Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 25617/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNAn. 211/ 20 1 7, depositata in data 2 7 / 6 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA](anche “il contribuente”), presa conoscenza dell’estratto di ruolo rilasciato in data 29/6/2011 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in avanti, anche “agente della riscossione”), contenente il riferimento alla cartella di pagamento n. 02520110019809448 emessa in forza di iscrizione a ruolo n. 2011/000109, per un debito residuo di 61261,90, propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari per sentir dichiarare l’illegittimità della pretesa a causa dell’inesistenza o nullità degli atti presupposti.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione, la C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso dopo aver accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti.

Su appello del contribuente, la C.T.R. della Sardegna confermò – con la sentenza indicata in epigrafe -la pronuncia di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

Ragioni della decisione 1.La Corte deve rilevare,d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado contro l’estratto di ruolo (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022; in senso conforme v., di seguito, Cass., Sez, V, ordinanza n. 6857 del 7/03/2023). r.g. n. 25617/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l egge n. 215 del 2021 , comma poi sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024, l’estratto di ruolo non è impugnabile, a parte i casi eccezionali previsti nello stesso citato comma, di cui il contribuente non hadedotto l’esistenza.

Questa sezione, con orientamento cui si intende dare continuità(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024), ha recentemente affermato chequalora non si sia formato un giudicato interno esplicito sulla autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione, sulla scorta dell’insegnamento a sezioni unite, citato, del 2022.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio – ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. - perché la causa non poteva essere proposta.

I motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti.

2. Essendo stata presa la presente decisione sulla base di uno ius superveniens rispetto al tempo di proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M Cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Compensa tra le parti le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 25617 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -controricorrentee ricorrente incidentale- Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 25617/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNAn. 211/ 20 1 7, depositata in data 2 7 / 6 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA](anche “il contribuente”), presa conoscenza dell’estratto di ruolo rilasciato in data 29/6/2011 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in avanti, anche “agente della riscossione”), contenente il riferimento alla cartella di pagamento n. 02520110019809448 emessa in forza di iscrizione a ruolo n. 2011/000109, per un debito residuo di 61261,90, propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari per sentir dichiarare l’illegittimità della pretesa a causa dell’inesistenza o nullità degli atti presupposti. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione, la C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso dopo aver accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti. Su appello del contribuente, la C.T.R. della Sardegna confermò – con la sentenza indicata in epigrafe -la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.La Corte deve rilevare,d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado contro l’estratto di ruolo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022; in senso conforme v., di seguito, Cass., Sez, V, ordinanza n. 6857 del 7/03/2023). r.g. n. 25617/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l egge n. 215 del 2021 , comma poi sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024, l’estratto di ruolo non è impugnabile, a parte i casi eccezionali previsti nello stesso citato comma, di cui il contribuente non hadedotto l’esistenza. Questa sezione, con orientamento cui si intende dare continuità(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024), ha recentemente affermato chequalora non si sia formato un giudicato interno esplicito sulla autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione, sulla scorta dell’insegnamento a sezioni unite, citato, del 2022. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio – ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. - perché la causa non poteva essere proposta. I motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti. 2. Essendo stata presa la presente decisione sulla base di uno ius superveniens rispetto al tempo di proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa tra le parti le sp
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