CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso: - difetta del tutto di specificità in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame: chiarendo per il tramite di congrui richiami giurisprudenziali le ragioni per cui ha escluso che la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato sub specie dell'art. 624 cod. pen. abbia costituito una violazione 521 cod. proc. pen.; nonché fondando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in particolare sulle riprese del sistema di videosorveglianza, profilo neppure menzionato dal ricorso; - ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la riqualificazione del fatto avrebbe imposto la celebrazione dell'udienza preliminare (cfr. Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578 - 01; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Pinelli, Rv. 268487 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]