CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 1986
Cassazione n. 28455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento in data 21.02.2022, rigettava la richiesta avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare carceraria in corso di esecuzione nei confronti dell'Abbondante, per mancato avviso al nominato difensore dell'interrogatorio di garanzia svoltosi in data 15.02.2022 alle ore 14.15. Il giudicante osservava che in sede di interrogatorio Abbondante aveva nominato quale difensore di fiducia l'[OSCURATO:PERSONA]; e rilevava che la comunicazione relativa alla nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata inviata il 15.02.2022 alle ore 17.36. Nel provvedimento si considera inoltre che Abbondante nulla aveva eccepito nel corso dell'interrogatorio. 2. Avverso il richiamato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'esponente deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. La parte osserva che Abbondante, in data 14.02.2022, tradotto presso il carcere di Avellino, alle ore 13.05 provvedeva a nominare quale proprio difensore di fiducia l'[OSCURATO:PERSONA], nomina che veniva trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] procedente con pec inviata in pari data, alle ore 15.07. Tanto premesso, l'esponente sottolinea che all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non venne inviato avviso dell'interrogatorio di garanzia dell'Abbondante, fissato per il giorno 15.02.2022. Il ricorrente sottolinea che in sede di interrogatorio Abbondante, al quale erano stati nominati due difensori di ufficio, effettuò la nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza effettuare la precedente nomina fiduciaria in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'esponente rileva che il provvedimento ricorso risulta inficiato da violazione di legge atteso che il giudicante ha omesso di rilevare l'intervenuta violazione del disposto di cui agli artt. 178 e 294, comma 4, cod. proc. pen., per omesso avviso al difensore di fiducia dell'espletamento di un atto al quale aveva diritto di partecipare. Osserva che la richiamata violazione di legge ha determinato l'invalidità dell'interrogatorio di garanzia, con conseguente inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 302, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Suprema Corte ha chiarito che l'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato (Sez. 3, n. 19993 del 17/01/2020 Rv. 279314; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201;). La peculiare funzione dell'interrogatorio di garanzia e i termini assai ristretti fissati per la celebrazione dell'udienza camerale, funzionali ad una pronta verifica della tenuta del provvedimento limitativo della libertà personale alla luce del contraddittorio con la persona arrestata, . costituiscono terreno elettivo per l'applicazione di tale principio. 2.1 L'applicazione dei richiamati principi, che il Collegio condivide e riafferma, conduce ad apprezzare l'infondatezza del motivo di ricorso in esame. Ed invero, nel caso di specie, la nomina fiduciaria in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il 14.02.2022; l'interrogatorio è stato effettuato il successivo 15.02.2022, in difetto di avviso al predetto difensore ed il ricorrente non solo non ha segnalato al giudice procedente che al difensore di fiducia non era stato notificato l'avviso dell'interrogatorio, ma ha effettuato una ulteriore nomina fiduciaria, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta nulla ebbe ad rilevare. E la Corte regolatrice, in tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, ha rilevato che qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca (Sez. 5, n. 47374 del 06/10/2014, Rv. 261007); e si tratta di principio di diritto che risulta applicabile vieppiù in caso di nomina di un ulteriore difensore di fiducia in sede di interrogatorio di garanzia, come avvenuto nel caso di specie, in assenza di alcuna eccezione o deduzione circa il mancato avviso al difensore precedentemente nominato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone, inoltre, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] competente a norma dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter