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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28359/2026

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P di BergamoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, con lasentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, previa riqualificazione dei fatticontestati sotto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.800di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato allosvolgimento di attività non retribuita in favore del Comune di Chiuduno per lastessa durata della pena comminata.Il giudicante ha ravvisato la corretta sussumibilità delle cessioni di cocainanell'ipotesi della lieve entità, avuto riguardo all'esiguo quantitativo di sostanzaceduto nelle singole occasioni, ravvisando altresì la continuazione, desumibile dallacollocazione temporale dei fatti e dalla loro omogeneità.Ha reputato congrua la pena richiesta, condizionalmente sospesa,subordinando l'efficacia del beneficio allo svolgimento di attività non retribuita aisensi dell'art. 165 cod.pen., avendone l’imputato già usufruito in precedenza.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale eviolazione di legge laddove il giudicante, nell'accogliere l'istanza di applicazionepena, ha subordinato la sospensione condizionale alla prestazione di attività nonretribuita in favore del Comune di Chiuduno, determinandone la durata in misurapari a quella della pena principale, vale a dire dieci mesi.Osserva che il provvedimento è stato adottato in manifesta violazione dilegge.Rammenta che le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato il principio percui la durata della prestazione di attività non retribuita in favore della collettivitàsoggiace a due limiti massimi cumulativi, costituiti da quello di sei mesi, previstodal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. cod.pen. e 54, comma 2,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, da quello stabilito dall'art. 165,primo comma, cod.pen., a presidio del non superamento della durata della penasospesa (Sez.

U, n. 23400 del 2022).Rileva l'analogia con la vicenda scrutinata dal massimo consesso, ove ilgiudice a quo aveva subordinato il beneficio a una prestazione protratta per benquattrocento giorni, e conclude che il giudicante, nel fissare la durata in dieci mesi,ha illegittimamente travalicato i limiti massimi consentiti, risultando invece il tettolegittimamente applicabile pari a mesi sei, donde l'annullamento sul punto.2.2.

Lamenta altresì il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e ladecisione adottata.Espone che, con istanza di patteggiamento depositata l'11 giugno 2025 e giàassistita dal consenso del Pubblico Ministero, egli aveva chiesto la pena finale dimesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui all'art. 73, commaquinto, d.P.R. n. 309/90, subordinando espressamente l'istanza al riconoscimentodella sospensione condizionale ex art. 164 cod.pen.Precisa che, pur avendo egli reso il 22 settembre 2025, su sollecitazione delgiudicante, la mera dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività nonretribuita, nessun accordo era intervenuto sulla durata della prestazione.Deduce che il giudicante, fissando motu proprio la durata, ha violato ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la natura negoziale del ritospeciale, sottraendo alle parti la possibilità di prevedere e concordare ogni aspettodella sanzione, ivi compresa la durata della prestazione.Richiama nuovamente il principio per cui, nel procedimento di cui all'art. 444cod.proc.pen., l'accordo sull'applicazione della pena detentiva di cui si chiede lasospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi exlege alla concessione del beneficio, con la conseguenza che, in difetto dipattuizione sui medesimi, la sospensione non può essere accordata e, qualora larichiesta vi sia stata subordinata, l'istanza deve essere integralmente rigettata.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl'accoglimento del ricorso, con la rettifica diretta della durata in sei mesi.5.

Fondato e assorbente è il secondo motivo, con cui la difesa denuncia ildifetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la decisioneadottata, per avere il giudice subordinato la sospensione condizionale allosvolgimento di attività non retribuita senza che l’accordo delle parti fosse estesoalla durata dell’obbligo.Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel procedimento speciale di cuiall’art.444 cod. proc. pen., l’accordo sull’applicazione di una pena detentiva dellaquale venga richiesta la sospensione condizionale deve comprendere anche gliobblighi ulteriori eventualmente imposti ex lege dall’art. 165 cod. pen.,indicandone, quando previsto, la durata; in difetto di pattuizione anche su talielementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora il beneficio sia statoposto come condizione di efficacia della richiesta, il patto deve essereintegralmente rigettato.Il principio, affermato da Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv.283191-01, muove dalla struttura negoziale del rito e dalla necessaria prevedibilitàdel contenuto della decisione per l’imputato che vi acceda.La subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione di attivitànon retribuita non costituisce, infatti, un effetto automaticamente predeterminatodalla legge in tutti i suoi elementi, poiché richiede la concreta individuazionedell’obbligo, della sua estensione temporale e delle modalità esecutive.Tali profili incidono in modo non marginale sulla posizione dell’imputato e,proprio per questo, non possono essere integrati dal giudice mediante unadeterminazione officiosa estranea al contenuto del patto.Nel caso in esame, dall’istanza di applicazione della pena, alla quale il PubblicoMinistero ha prestato il proprio assenso, risulta che la richiesta era statasubordinata alla concessione della sospensione condizionale, ma non emergealcuna pattuizione sulla durata della prestazione di attività non retribuita.La dichiarazione di disponibilità resa dall’imputato, sollecitata dal giudicante,non equivale alla formazione di un accordo processuale completo su tutti glielementi dell’obbligo, e segnatamente sulla sua durata, per di più non fissata nellastessa dichiarazione.Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA], una volta rilevata la necessità di subordinare laconcessione del beneficio a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. econstatata l’assenza di una pattuizione anche sulla durata della prestazione, nonpoteva integrare autonomamente l’accordo, fissando l’obbligo per un periodo parialla pena applicata (peraltro in misura superiore al limite massimo di mesi sei).L’unica soluzione consentita era il rigetto integrale della richiesta, non essendopraticabile la subordinazione della sospensione a una prescrizione noncompiutamente concordata dalle parti.6.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio, restandoassorbita la questione relativa alla durata massima della prestazione di attività nonretribuita.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Bergamo per nuovo giudizio.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P di BergamoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, con lasentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, previa riqualificazione dei fatticontestati sotto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.800di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato allosvolgimento di attività non retribuita in favore del Comune di Chiuduno per lastessa durata della pena comminata.Il giudicante ha ravvisato la corretta sussumibilità delle cessioni di cocainanell'ipotesi della lieve entità, avuto riguardo all'esiguo quantitativo di sostanzaceduto nelle singole occasioni, ravvisando altresì la continuazione, desumibile dallacollocazione temporale dei fatti e dalla loro omogeneità.Ha reputato congrua la pena richiesta, condizionalmente sospesa,subordinando l'efficacia del beneficio allo svolgimento di attività non retribuita aisensi dell'art. 165 cod.pen., avendone l’imputato già usufruito in precedenza.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale eviolazione di legge laddove il giudicante, nell'accogliere l'istanza di applicazionepena, ha subordinato la sospensione condizionale alla prestazione di attività nonretribuita in favore del Comune di Chiuduno, determinandone la durata in misurapari a quella della pena principale, vale a dire dieci mesi.Osserva che il provvedimento è stato adottato in manifesta violazione dilegge.Rammenta che le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato il principio percui la durata della prestazione di attività non retribuita in favore della collettivitàsoggiace a due limiti massimi cumulativi, costituiti da quello di sei mesi, previstodal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. cod.pen. e 54, comma 2,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, da quello stabilito dall'art. 165,primo comma, cod.pen., a presidio del non superamento della durata della penasospesa (Sez. U, n. 23400 del 2022).Rileva l'analogia con la vicenda scrutinata dal massimo consesso, ove ilgiudice a quo aveva subordinato il beneficio a una prestazione protratta per benquattrocento giorni, e conclude che il giudicante, nel fissare la durata in dieci mesi,ha illegittimamente travalicato i limiti massimi consentiti, risultando invece il tettolegittimamente applicabile pari a mesi sei, donde l'annullamento sul punto.2.2. Lamenta altresì il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e ladecisione adottata.Espone che, con istanza di patteggiamento depositata l'11 giugno 2025 e giàassistita dal consenso del Pubblico Ministero, egli aveva chiesto la pena finale dimesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui all'art. 73, commaquinto, d.P.R. n. 309/90, subordinando espressamente l'istanza al riconoscimentodella sospensione condizionale ex art. 164 cod.pen.Precisa che, pur avendo egli reso il 22 settembre 2025, su sollecitazione delgiudicante, la mera dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività nonretribuita, nessun accordo era intervenuto sulla durata della prestazione.Deduce che il giudicante, fissando motu proprio la durata, ha violato ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la natura negoziale del ritospeciale, sottraendo alle parti la possibilità di prevedere e concordare ogni aspettodella sanzione, ivi compresa la durata della prestazione.Richiama nuovamente il principio per cui, nel procedimento di cui all'art. 444cod.proc.pen., l'accordo sull'applicazione della pena detentiva di cui si chiede lasospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi exlege alla concessione del beneficio, con la conseguenza che, in difetto dipattuizione sui medesimi, la sospensione non può essere accordata e, qualora larichiesta vi sia stata subordinata, l'istanza deve essere integralmente rigettata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl'accoglimento del ricorso, con la rettifica diretta della durata in sei mesi.5. Fondato e assorbente è il secondo motivo, con cui la difesa denuncia ildifetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la decisioneadottata, per avere il giudice subordinato la sospensione condizionale allosvolgimento di attività non retribuita senza che l’accordo delle parti fosse estesoalla durata dell’obbligo.Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel procedimento speciale di cuiall’art.444 cod. proc. pen., l’accordo sull’applicazione di una pena detentiva dellaquale venga richiesta la sospensione condizionale deve comprendere anche gliobblighi ulteriori eventualmente imposti ex lege dall’art. 165 cod. pen.,indicandone, quando previsto, la durata; in difetto di pattuizione anche su talielementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora il beneficio sia statoposto come condizione di efficacia della richiesta, il patto deve essereintegralmente rigettato.Il principio, affermato da Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv.283191-01, muove dalla struttura negoziale del rito e dalla necessaria prevedibilitàdel contenuto della decisione per l’imputato che vi acceda.La subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione di attivitànon retribuita non costituisce, infatti, un effetto automaticamente predeterminatodalla legge in tutti i suoi elementi, poiché richiede la concreta individuazionedell’obbligo, della sua estensione temporale e delle modalità esecutive.Tali profili incidono in modo non marginale sulla posizione dell’imputato e,proprio per questo, non possono essere integrati dal giudice mediante unadeterminazione officiosa estranea al contenuto del patto.Nel caso in esame, dall’istanza di applicazione della pena, alla quale il PubblicoMinistero ha prestato il proprio assenso, risulta che la richiesta era statasubordinata alla concessione della sospensione condizionale, ma non emergealcuna pattuizione sulla durata della prestazione di attività non retribuita.La dichiarazione di disponibilità resa dall’imputato, sollecitata dal giudicante,non equivale alla formazione di un accordo processuale completo su tutti glielementi dell’obbligo, e segnatamente sulla sua durata, per di più non fissata nellastessa dichiarazione.Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA], una volta rilevata la necessità di subordinare laconcessione del beneficio a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. econstatata l’assenza di una pattuizione anche sulla durata della prestazione, nonpoteva integrare autonomamente l’accordo, fissando l’obbligo per un periodo parialla pena applicata (peraltro in misura superiore al limite massimo di mesi sei).L’unica soluzione consentita era il rigetto integrale della richiesta, non essendopraticabile la subordinazione della sospensione a una prescrizione noncompiutamente concordata dalle parti.6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio, restandoassorbita la questione relativa alla durata massima della prestazione di attività nonretribuita. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Bergamo per nuovo giudizio.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente