CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 05076/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m / / i / / é / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza, con il quale si rigettava l'istanza presentata dal ristretto ai sensi dell'art. 30 ord.pen. per recarsi al domicilio dal suocero. In motivazione, il Tribunale osserva che dalla documentazione prodotta non emergono episodi di acuzie in atto o recenti da cui possa desumersi un imminente pericolo quoad vitam per il congiunto del ristretto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANFREDI Pasquale deducendo violazione di legge in relazione all'art. 30, co. 2 ord.pen.. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il