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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08267/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15850/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21 – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 7217/64/14, depositata in data 23 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con i quali venivano accertate maggiori IVA e IRAP e, trattandosi di società all’epoca costituita in forma sociale di società in accomandita semplice, venivano recuperati per trasparenza i maggiori redditi IRPEF in capo ai soci.

L’avviso era basato, per entrambe le annualità, su due rilievi, uno riguardante l’indebita deduzione di canoni di locazione in quanto antieconomico, l’altro relativo all’indebita deduzione degli interessi passivi sui mutui, in quanto onere anch’esso antieconomico a fronte del mancato richiamo, anche solo parziale, del credito nei confronti dei soci per acconto utili futuri, il cui richiamo avrebbe coperto la somma finanziata.

Per il periodo di imposta 2007 venivano, altresì, contestati ulteriori tre rilievi, quali l’omessa autofatturazione di prestazioni di sponsorizzazione territorialmente rilevanti, imputate dalla società contribuente a sconti su fatture emesse dalla società, l’indebita detrazione di IVA su sponsorizzazioni effettuate all’estero e l’indebita determinazione di aliquote di ammortamento di spese di manutenzione straordinaria su immobili goduti in locazione.

2. I ricorrenti hanno dedotto la congruità del canone secondo la documentazione contrattuale, la economicità della sottoscrizione del finanziamento bancario, attesa l’impossibilità per i soci di restituire il debito nei confronti della società, l’ascrivibilità dello sconto per F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 sponsorizzazione a una campagna promozionale di lancio del Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 prodotto, l’assoggettamento a IVA secondo la nazionalità del prestatore e il computo degli ammortamenti tenuti conto della durata del contratto, pari a sei anni.

3. La CTP di Bergamo ha rigettato i ricorsi riuniti.

4. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 23 dicembre 2014, nel rigettare l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello dei contribuenti.

Ha ritenuto il giudice di appello che il contratto di locazione deve ritenersi antieconomico rispetto alle esigenze dell’impresa, risultando il canone sproporzionato rispetto ai valori correnti di mercato, tenuto anche conto di clausole quali l’onere per la società contribuente locataria di farsi carico delle spese di straordinaria amministrazione, nonché dell’anomalia dell’operazione, che vede locatore e conduttore con medesima compagine sociale.

Ha, parimenti, ritenuto antieconomica la decisione della società contribuente di stipulare un contratto di finanziamento, corrispondendone gli interessi passivi, in costanza di un consistente credito nei confronti dei soci, ritenendo non provata la circostanza che i soci non potessero restituire tale finanziamento.

Quanto al costo per sponsorizzazioni, la CTR ha ritenuto che la società contribuente avrebbe dovuto procedere a una autofatturazione ex art. 17, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le somme a debito, ritenendo non provato che nella specie ricorresse uno sconto per una campagna promozionale di lancio.

Ha, poi, ritenuto non provata la circostanza che le sponsorizzazioni effettuate all’estero riguardassero eventi realizzatisi nel paese estero, ritenendo in ogni caso che la prestazione correlata agli eventi agonistici, consistenti l’oggetto principale del contratto, costituiscano eventi extraterritoriali.

Ha, infine, rigettato la doglianza degli F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 ammortamenti pluriennali, dovendosi ripartire l’ammortamento Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 sull’intera durata del contratto pari a dodici anni.

5. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a cinque motivi, non numerati, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con un primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per illogicità della motivazione, procedendosi ad analitiche censure in relazione a ciascuno dei primi tre rilievi.

Quanto al primo rilievo, relativo al canone di locazione indeducibile in quanto antieconomico («canone di affitto giudicato troppo caro»), si censura la sentenza per avere dedotto la natura antieconomica dal valore normale OMI, ritenendolo equiparato al canone di mercato, laddove tale elemento assume il valore di mero elemento indiziario, nonché in quanto il canone si sarebbe dovuto aggiornare secondo gli indici ISTAT, il che renderebbe incomprensibile una modulazione del canone al ribasso come indicato negli avvisi di accertamento; si censura, inoltre, assenza di motivazione in relazione alla natura onerosa delle clausole, in ragione della particolare natura del bene locato e incompletezza di motivazione in relazione ai rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA].

Sempre in relazione al primo rilievo, si contesta anche l’utilizzo del criterio dell’antieconomicità quale criterio preso a fondamento della fondatezza degli atti impositivi, in quanto impingerebbe sulla illegittima valutazione dell’Amministrazione finanziaria delle insindacabili scelte imprenditoriali, conferendo agli accertamenti impugnati natura elusiva.

1.2. Quanto al secondo rilievo, relativo alla indeducibilità degli interessi, si formula identica censura (non autonomamente numerata), non essendo stato evidenziato che il ricorso all’indebitamento risalirebbe all’anno 2005, ossia a un periodo successivo all’insorgenza del credito nei confronti dei soci in epoca F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 antecedente di circa quattro anni (2001), non essendo verosimile Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 che l’accensione di un finanziamento bancario presupponga la riscossione di crediti nei confronti di terzi.

1.3. Identico motivo (non autonomamente numerato) viene, poi, articolato in relazione al terzo rilievo, relativo a operazioni di cessione di prodotti in ambito eurounitario verso la Spagna, si deduce l’erronea ripartizione dell’onere della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha addossato al contribuente la prova che nella specie ricorresse uno sconto per sponsorizzazione squadra, laddove era l’avviso di accertamento sprovvisto di elementi di prova.

1.4. Con riferimento al quarto rilievo (non autonomamente numerato) viene formulata censura in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per nullità della sentenza, nonché per omesso esame di fatto decisivo.

I ricorrenti censurano l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’omesso esame dei contratti, omettendosi di esaminare, in particolare, che i contratti di sponsorizzazione non riguardavano le singole gare ma l’attività agonistica.

Sempre in relazione tale aspetto, il ricorrente censura la sentenza anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non potendosi tenere conto del luogo delle competizioni ma della nazionalità del soggetto sponsorizzato e del luogo di destinazione del messaggio pubblicitario.

1.5. Con il quinto motivo (non espressamente numerato), si deduce in relazione ai medesimi profili, nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto indeducibili gli ammortamenti in caso di locazioni prorogate, in quanto superiori a quelle fiscalmente ammesse, nonché violazione degli artt. 27, 28, 29 l. 27 luglio 1978, n. 392.

Si evidenzia, in proposito, che il contratto di locazione non prevederebbe un rinnovo automatico alla prima scadenza e che la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 ripartizione degli ammortamenti in dodici anni sarebbe legata a una Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 circostanza meramente eventuale.

2. I motivi del ricorso sono inammissibili, dovendo il ricorso per cassazione essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; nel qual caso, l’impugnazione si rivela inammissibile ove si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass., Sez.

U., 30 novembre 2011, n. 37552).

3. Si osserva, nella specie, come i motivi di ricorso siano privi di parametro normativo – con la sola eccezione del diffuso richiamo della nullità della sentenza – e siano articolati per ciascuno dei rilievi, quasi a comportare una riedizione dell’esame delle singole censure avverso gli specifici rilievi operati dall’Ufficio e oggetto di esame da parte del giudice di appello.

Nel qual caso, i motivi di censura paiono riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito in relazione a ciascun profilo, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, determinando una inammissibile contrapposizione della valutazione dei ricorrenti al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez.

III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez.

III, 11 gennaio 2005, n. 359).

4. Ciò è, poi, reso ancora più evidente ove i ricorrenti si dolgono dell’interpretazione delle clausole negoziali operata dal giudice di F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 appello e dell’applicazione del principio di antieconomicità, Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 analiticamente illustrato nella sentenza impugnata, contrapponendo la propria interpretazione a quella contenuta nella sentenza impugnata, il che rende inammissibile anche la deduzione sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, in quanto attinente a omesso esame di deduzioni difensive, non sussumibile sotto il suddetto profilo di censura (Cass., Sez.

I, 18 ottobre 2018, n. 26305).

5. Inammissibile è, infine, la deduzione di violazione dell’art. 7 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 27 – 29 l. n. 392/1978, non confrontandosi parte ricorrente con la motivazione della decisione impugnata, che ha ritenuto – quanto al primo aspetto (quarto rilievo) – non provata, tra le altre cose, la circostanza che gli eventi fossero legati a eventi realizzatisi nel paese di residenza dello sponsor e, quanto al secondo aspetto (quinto rilievo), ha ritenuto decisiva la circostanza del divieto di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, conformemente all’orientamento di questa Corte secondo cui la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza per i contratti a uso non abitativo costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale (Cass., Sez.

U. 16 maggio 2013, n. 11830; Cass., Sez.

III, 20 dicembre 2019, n. 34162).

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15850/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21 – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 7217/64/14, depositata in data 23 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con i quali venivano accertate maggiori IVA e IRAP e, trattandosi di società all’epoca costituita in forma sociale di società in accomandita semplice, venivano recuperati per trasparenza i maggiori redditi IRPEF in capo ai soci. L’avviso era basato, per entrambe le annualità, su due rilievi, uno riguardante l’indebita deduzione di canoni di locazione in quanto antieconomico, l’altro relativo all’indebita deduzione degli interessi passivi sui mutui, in quanto onere anch’esso antieconomico a fronte del mancato richiamo, anche solo parziale, del credito nei confronti dei soci per acconto utili futuri, il cui richiamo avrebbe coperto la somma finanziata. Per il periodo di imposta 2007 venivano, altresì, contestati ulteriori tre rilievi, quali l’omessa autofatturazione di prestazioni di sponsorizzazione territorialmente rilevanti, imputate dalla società contribuente a sconti su fatture emesse dalla società, l’indebita detrazione di IVA su sponsorizzazioni effettuate all’estero e l’indebita determinazione di aliquote di ammortamento di spese di manutenzione straordinaria su immobili goduti in locazione. 2. I ricorrenti hanno dedotto la congruità del canone secondo la documentazione contrattuale, la economicità della sottoscrizione del finanziamento bancario, attesa l’impossibilità per i soci di restituire il debito nei confronti della società, l’ascrivibilità dello sconto per F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 sponsorizzazione a una campagna promozionale di lancio del Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 prodotto, l’assoggettamento a IVA secondo la nazionalità del prestatore e il computo degli ammortamenti tenuti conto della durata del contratto, pari a sei anni. 3. La CTP di Bergamo ha rigettato i ricorsi riuniti. 4. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 23 dicembre 2014, nel rigettare l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello che il contratto di locazione deve ritenersi antieconomico rispetto alle esigenze dell’impresa, risultando il canone sproporzionato rispetto ai valori correnti di mercato, tenuto anche conto di clausole quali l’onere per la società contribuente locataria di farsi carico delle spese di straordinaria amministrazione, nonché dell’anomalia dell’operazione, che vede locatore e conduttore con medesima compagine sociale. Ha, parimenti, ritenuto antieconomica la decisione della società contribuente di stipulare un contratto di finanziamento, corrispondendone gli interessi passivi, in costanza di un consistente credito nei confronti dei soci, ritenendo non provata la circostanza che i soci non potessero restituire tale finanziamento. Quanto al costo per sponsorizzazioni, la CTR ha ritenuto che la società contribuente avrebbe dovuto procedere a una autofatturazione ex art. 17, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le somme a debito, ritenendo non provato che nella specie ricorresse uno sconto per una campagna promozionale di lancio. Ha, poi, ritenuto non provata la circostanza che le sponsorizzazioni effettuate all’estero riguardassero eventi realizzatisi nel paese estero, ritenendo in ogni caso che la prestazione correlata agli eventi agonistici, consistenti l’oggetto principale del contratto, costituiscano eventi extraterritoriali. Ha, infine, rigettato la doglianza degli F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 ammortamenti pluriennali, dovendosi ripartire l’ammortamento Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 sull’intera durata del contratto pari a dodici anni. 5. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a cinque motivi, non numerati, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con un primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per illogicità della motivazione, procedendosi ad analitiche censure in relazione a ciascuno dei primi tre rilievi. Quanto al primo rilievo, relativo al canone di locazione indeducibile in quanto antieconomico («canone di affitto giudicato troppo caro»), si censura la sentenza per avere dedotto la natura antieconomica dal valore normale OMI, ritenendolo equiparato al canone di mercato, laddove tale elemento assume il valore di mero elemento indiziario, nonché in quanto il canone si sarebbe dovuto aggiornare secondo gli indici ISTAT, il che renderebbe incomprensibile una modulazione del canone al ribasso come indicato negli avvisi di accertamento; si censura, inoltre, assenza di motivazione in relazione alla natura onerosa delle clausole, in ragione della particolare natura del bene locato e incompletezza di motivazione in relazione ai rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA]. Sempre in relazione al primo rilievo, si contesta anche l’utilizzo del criterio dell’antieconomicità quale criterio preso a fondamento della fondatezza degli atti impositivi, in quanto impingerebbe sulla illegittima valutazione dell’Amministrazione finanziaria delle insindacabili scelte imprenditoriali, conferendo agli accertamenti impugnati natura elusiva. 1.2. Quanto al secondo rilievo, relativo alla indeducibilità degli interessi, si formula identica censura (non autonomamente numerata), non essendo stato evidenziato che il ricorso all’indebitamento risalirebbe all’anno 2005, ossia a un periodo successivo all’insorgenza del credito nei confronti dei soci in epoca F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 antecedente di circa quattro anni (2001), non essendo verosimile Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 che l’accensione di un finanziamento bancario presupponga la riscossione di crediti nei confronti di terzi. 1.3. Identico motivo (non autonomamente numerato) viene, poi, articolato in relazione al terzo rilievo, relativo a operazioni di cessione di prodotti in ambito eurounitario verso la Spagna, si deduce l’erronea ripartizione dell’onere della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha addossato al contribuente la prova che nella specie ricorresse uno sconto per sponsorizzazione squadra, laddove era l’avviso di accertamento sprovvisto di elementi di prova. 1.4. Con riferimento al quarto rilievo (non autonomamente numerato) viene formulata censura in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per nullità della sentenza, nonché per omesso esame di fatto decisivo. I ricorrenti censurano l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’omesso esame dei contratti, omettendosi di esaminare, in particolare, che i contratti di sponsorizzazione non riguardavano le singole gare ma l’attività agonistica. Sempre in relazione tale aspetto, il ricorrente censura la sentenza anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non potendosi tenere conto del luogo delle competizioni ma della nazionalità del soggetto sponsorizzato e del luogo di destinazione del messaggio pubblicitario. 1.5. Con il quinto motivo (non espressamente numerato), si deduce in relazione ai medesimi profili, nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto indeducibili gli ammortamenti in caso di locazioni prorogate, in quanto superiori a quelle fiscalmente ammesse, nonché violazione degli artt. 27, 28, 29 l. 27 luglio 1978, n. 392. Si evidenzia, in proposito, che il contratto di locazione non prevederebbe un rinnovo automatico alla prima scadenza e che la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 ripartizione degli ammortamenti in dodici anni sarebbe legata a una Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 circostanza meramente eventuale. 2. I motivi del ricorso sono inammissibili, dovendo il ricorso per cassazione essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; nel qual caso, l’impugnazione si rivela inammissibile ove si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass., Sez. U., 30 novembre 2011, n. 37552). 3. Si osserva, nella specie, come i motivi di ricorso siano privi di parametro normativo – con la sola eccezione del diffuso richiamo della nullità della sentenza – e siano articolati per ciascuno dei rilievi, quasi a comportare una riedizione dell’esame delle singole censure avverso gli specifici rilievi operati dall’Ufficio e oggetto di esame da parte del giudice di appello. Nel qual caso, i motivi di censura paiono riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito in relazione a ciascun profilo, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, determinando una inammissibile contrapposizione della valutazione dei ricorrenti al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359). 4. Ciò è, poi, reso ancora più evidente ove i ricorrenti si dolgono dell’interpretazione delle clausole negoziali operata dal giudice di F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 appello e dell’applicazione del principio di antieconomicità, Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 analiticamente illustrato nella sentenza impugnata, contrapponendo la propria interpretazione a quella contenuta nella sentenza impugnata, il che rende inammissibile anche la deduzione sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, in quanto attinente a omesso esame di deduzioni difensive, non sussumibile sotto il suddetto profilo di censura (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305). 5. Inammissibile è, infine, la deduzione di violazione dell’art. 7 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 27 – 29 l. n. 392/1978, non confrontandosi parte ricorrente con la motivazione della decisione impugnata, che ha ritenuto – quanto al primo aspetto (quarto rilievo) – non provata, tra le altre cose, la circostanza che gli eventi fossero legati a eventi realizzatisi nel paese di residenza dello sponsor e, quanto al secondo aspetto (quinto rilievo), ha ritenuto decisiva la circostanza del divieto di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, conformemente all’orientamento di questa Corte secondo cui la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza per i contratti a uso non abitativo costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale (Cass., Sez. U. 16 maggio 2013, n. 11830; Cass., Sez. III, 20 dicembre 2019, n. 34162). 6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15850/2015 Numero sezionale 913/2022 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di Numero di raccolta generale 8267/2022Data pubblicazione 14/03/2022 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 -
Sentenza Cassazione n. 08267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris