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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 28506/2026

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a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualechiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la rinuncia al ricorso depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], debitamentemunito di procura speciale rilasciata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesameconfermava l’applicazione della custodia cautelare in carcere, in relazione alreato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 .2.

Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il Tribunale ritenuto che il ricorrente avrebbe detenuto uncospicuo quantitativo di stupefacente nella propria abitazione, da ciòdesumendone l’inidoneità degli arresti domiciliari.Sostiene la difesa che, invero, sotto il profilo descrittivo della condotta ilreato è integrato dalla detenzione di stupefacente, a prescindere dal luogo oveciò avvenga.

Inoltre, il fatto che il ricorrente sia stato fermato nelle immediatevicinanze della sua abitazione, non consentirebbe di desumerne l’inidoneità degliarresti domiciliari.2.2.

Con il secondo motivo, si censura la motivazione nella parte in cui haritenuto che il domicilio dovesse necessariamente essere il luogo in cui ilricorrente custodiva lo stupefacente, nonostante la perquisizione locale avessedato esito negativo.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla valutazione del pericolo di recidiva, per omessa considerazione delpregresso positivo esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali, circostanzache dimostrerebbe l’affidabilità del ricorrente con riguardo al rispetto delleprescrizioni insite nella sottoposizione agli arresti domiciliari.3.Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione dellasopravvenuta rinuncia allo stesso debitamente formulata.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualechiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la rinuncia al ricorso depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], debitamentemunito di procura speciale rilasciata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesameconfermava l’applicazione della custodia cautelare in carcere, in relazione alreato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 .2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il Tribunale ritenuto che il ricorrente avrebbe detenuto uncospicuo quantitativo di stupefacente nella propria abitazione, da ciòdesumendone l’inidoneità degli arresti domiciliari.Sostiene la difesa che, invero, sotto il profilo descrittivo della condotta ilreato è integrato dalla detenzione di stupefacente, a prescindere dal luogo oveciò avvenga. Inoltre, il fatto che il ricorrente sia stato fermato nelle immediatevicinanze della sua abitazione, non consentirebbe di desumerne l’inidoneità degliarresti domiciliari.2.2. Con il secondo motivo, si censura la motivazione nella parte in cui haritenuto che il domicilio dovesse necessariamente essere il luogo in cui ilricorrente custodiva lo stupefacente, nonostante la perquisizione locale avessedato esito negativo.2.3. Con il terzo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla valutazione del pericolo di recidiva, per omessa considerazione delpregresso positivo esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali, circostanzache dimostrerebbe l’affidabilità del ricorrente con riguardo al rispetto delleprescrizioni insite nella sottoposizione agli arresti domiciliari.3.Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione dellasopravvenuta rinuncia allo stesso debitamente formulata.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris