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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 16489/2026

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to,-ricorrente-controManoni Pierina, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1878/2025depositata il 26.3.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026Pierina Manoni evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministerodell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, per sentirdichiarare l’acquisto in proprio favore, per maturata usucapione ordinaria,della proprietà di un immobile sito in Roma, via Pescaglia n. 6, scala D,foglio 812, particella 303, esponendo di averlo posseduto pacificamente edininterrottamente dagli anni ’80 dello scorso secolo per oltre un ventennio,e di averlo continuato a possedere malgrado l’avvenuta devoluzionedell’appartamento allo Stato, in seguito al decesso dell’originarioproprietario, [OSCURATO:PERSONA], occorso nel 1992.Si costituiva in giudizio, anche per l’Agenzia del Demanio, il Ministerodell’Economia e delle Finanze, deducendo, in particolare, il mancatoperfezionamento del ventennio utile ad usucapire, posto che l’attrice nonaveva mai notificato all’Agenzia del Demanio la situazione possessoria inessere, in violazione dell’art. 1, comma 260° della L. n. 296/2006.Con atto di intervento volontario si costituiva il Condominio di Roma, viaPescaglia n. 6, concludendo per il rigetto della domanda attorea elamentando la morosità della Manoni.Rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia edelle Finanze in favore della sola Agenzia del Demanio, con la sentenzan.23051/2019, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea,escludendo l’applicabilità retroattiva dell’art. 1, comma 260° dellaL.n.296/2006 e considerando irrilevante, ai fini del decorso del temponecessario ad usucapire, la mancata comunicazione all’Agenzia delDemanio del possesso sull’immobile, poiché l’attività possessoria erainiziata anteriormente all’entrata in vigore della prefata norma.L’Agenzia del Demanio interponeva appello avverso tale sentenza.Nella resistenza della Manoni, con la sentenza n. 1878/2025 del20/26.3.2025, la Corte d'Appello di Roma confermava la pronuncia diprime cure, stante il carattere non retroattivo della disciplina invocatadall’appellante e la conseguente inidoneità della stessa a rendereNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026clandestino il possesso dell’appellata.

Invero, sosteneva il Giudice diseconde cure che, avendo introdotto un nuovo modo di acquisto delpossesso relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui loStato sia divenuto titolare ai sensi dell’art. 586 c.c., l’art. 1, comma 260L.n. 296/2006 avrebbe dovuto trovare esclusiva applicazione allesituazioni di fatto insorte in seguito alla sua entrata in vigore.Avverso la predetta sentenza l’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso aquesta Corte, affidato ad un unico motivo, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, la sola resistente ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con un’unica doglianza, articolata in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 260° della L. n. 296/2006, nonché degli articoli 1158 e 1163c.c..

La Corte distrettuale avrebbe, per un verso, confermato la pronunciadi prime cure nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il dies a quodel possesso dell’originaria attrice fosse da collocarsi nel 1992 e, per altroverso, escluso l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1, comma 260° dellaL. n. 296/2006, benché alla data della sua entrata in vigore il termineventennale necessario ad usucapire non fosse ancora decorso.L'unico motivo fatto valere dalla ricorrente, attiene al fatto chel'impugnata sentenza pur avendo riconosciuto che il possesso adusucapionem dell'immobile di Roma, via Pescaglia n. 6, scala D, interno19, foglio 812, particella 303, da parte di [OSCURATO:PERSONA], era iniziato nel1992, dopo la morte del precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA], inquanto in precedenza l'immobile era detenuto dalla Manoni in locazione, eche quindi l'usucapione ordinaria ventennale non era ancora maturata alladata dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 260° della L. n. 296/2006,ha escluso l'applicabilità di tale disposizione, ritenendo che la Manoni nonNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026fosse gravata dall'onere di notificare all'Agenzia del Demanio di essere inpossesso di tale immobile con la specificazione dei dati catastali e dellaconsistenza, e che pertanto in assenza di tale notificazione, il suopossesso successivo all'entrata in vigore della legge non potesseconsiderarsi clandestino e quindi inidoneo a fare maturare in suo favorel'usucapione.A tale decisione l'impugnata sentenza é pervenuta richiamando lagiurisprudenza di questa Corte formatasi sul quadro normativo anterioreall'entrata in vigore della L. n. 296/2006, secondo la quale la mancataconoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto conseguimentodell'acquisto del bene immobile ex art. 586 c.c. non impediva il decorso diun possesso non clandestino a favore del terzo occupante per il periodoanteriore a tale conoscenza (Cass. n. 14655/2013; Cass. n. 1549/2010),tanto più che l'Agenzia del Demanio, in ragione del mancato pagamentoprolungato delle imposte sull'immobile, si sarebbe dovuta avvedere dellacondizione di abbandono dell'immobile e della mancanza di eredi diBenvenuto Ferrari, ed escludendo che la Manoni avesse l'onere diprocedere alla comunicazione prescritta dall'art. 1 comma 260° dellaL.n.296/2006 per la natura non retroattiva di tale disposizione, nonavente carattere d'interpretazione autentica della disciplina previgente, equindi inidonea a trasformare in clandestino il possesso, che la Manoniaveva iniziato ad esercitare in modo pubblico molti anni prima dell'entratain vigore della citata legge.Il motivo è fondato alla luce dell'interpretazione dell'art. 1 comma 260°della L.n. 296/2006 fornita da questa Corte.Il comma 260 della L. n. 296/2006 recita testualmente: "Allo scopo didevolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, ilMinistro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministrodell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri perNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i benigiacenti o vacanti nel territorio dello Stato.

Al possesso esercitato sugliimmobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizionedell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivitàcorrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichiall'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante oderivante da eredità giacenti.

Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia deldemanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente aldiritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificatidescrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali."Nei primi arresti di questa Corte sull'applicabilità dell'art. 1 comma 260°della L. n. 296/2006 (Cass. n. 1549/2010; Cass. n. 14655/2013) è stataesclusa l'applicazione della norma, ratione temporis, essendo l'usucapioneinvocata già maturata al momento dell'entrata in vigore della legge, ma asoluzione opposta si è pervenuti in un caso in cui, come nella specie, iltermine ventennale dell'usucapione non era ancora maturato primadell'entrata in vigore della L.n.296/2006 (Cass. 27.12.2024 n. 34567).Partendo dal dato normativo, i primi due provvedimenti hanno avutooccasione di affermare che il comma in questione ha introdottonell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem,relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato siadivenuto titolare ex art. 586 c.c., allo scopo di consentirgli l'effettivoesercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzipossessori.In tal senso, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita ilpossesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima nonsussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinareall'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario perl'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possessoacquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art.Numero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/20261163 c.c. - secondo cui il possesso violento o clandestino non giova perl'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o laclandestinità - alle fattispecie in cui non sia stato effettuato il suddettoadempimento.Traendo dunque le fila del discorso, è evidente che la norma ha inciso sulpossesso ad usucapionem.

Essa non ha ovviamente effetto retroattivo, nelsenso che non si può applicare alle fattispecie già esaurite, in cui iltermine per l'usucapione era già maturato, ma certamente ha effetto perle situazioni in itinere, nelle quali il termine utile affinché maturil'usucapione era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore dellaL.n. 296/2006.La tesi contraria, seguita dalla sentenza impugnata, condurrebbe aconseguenze aberranti, estranee all'intenzione del legislatore, giacchéfarebbe decorrere la concreta applicazione della norma solo per ledomande di usucapione proposte dopo l'entrata in vigore della legge.Del resto, secondo le regole generali, il principio di irretroattività dellalegge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civileimplica la presenza di diritti quesiti, ossia ormai consolidati - come l'ipotesidi un termine di usucapione già perfetto - mentre va ammessal'applicabilità della norma sopravvenuta, che non è retroattiva, agli effettinon ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quandola nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonomaconsiderazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazionecon l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati (Cass. n. 34567/2024;Cass. n. 9972/2008).l'inversione dell'onere della prova.

Mentre, sulla scorta dellagiurisprudenza formatasi antecedentemente alla L. n. 296/2006,richiamata dalla sentenza impugnata, l'inerzia dell'Amministrazione nonpoteva ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilitàNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del beneoggetto del possesso esercitato da terzi, dal 2007 in poi, proprio persopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure, èstata posta a carico del privato la dimostrazione dell'esercizio pubblico, inmodo pacifico e non clandestino, mediante un unico modo consentito,ossia tramite la comunicazione del suo possesso all'Agenzia del Demanio.La forma scelta dalla legge è stata insomma quella di creare unapresunzione legale di possesso clandestino, in grado di sovrapporsi alpossesso ordinario dall'entrata in vigore della L. n. 296/2006 fino almomento della comunicazione all'Agenzia del Demanio, in deroga alleregole generali secondo le quali per stabilire la natura pubblica, oclandestina del possesso, deve aversi riguardo solo al momento iniziale diesercizio del possesso.Sulle spese del giudizio, anche di quelle di legittimità provvederà, in baseall'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella Corted'Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia del Demanio, cassa l'impugnatasentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.5.2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to,-ricorrente-controManoni Pierina, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1878/2025depositata il 26.3.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026Pierina Manoni evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministerodell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, per sentirdichiarare l’acquisto in proprio favore, per maturata usucapione ordinaria,della proprietà di un immobile sito in Roma, via Pescaglia n. 6, scala D,foglio 812, particella 303, esponendo di averlo posseduto pacificamente edininterrottamente dagli anni ’80 dello scorso secolo per oltre un ventennio,e di averlo continuato a possedere malgrado l’avvenuta devoluzionedell’appartamento allo Stato, in seguito al decesso dell’originarioproprietario, [OSCURATO:PERSONA], occorso nel 1992.Si costituiva in giudizio, anche per l’Agenzia del Demanio, il Ministerodell’Economia e delle Finanze, deducendo, in particolare, il mancatoperfezionamento del ventennio utile ad usucapire, posto che l’attrice nonaveva mai notificato all’Agenzia del Demanio la situazione possessoria inessere, in violazione dell’art. 1, comma 260° della L. n. 296/2006.Con atto di intervento volontario si costituiva il Condominio di Roma, viaPescaglia n. 6, concludendo per il rigetto della domanda attorea elamentando la morosità della Manoni.Rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia edelle Finanze in favore della sola Agenzia del Demanio, con la sentenzan.23051/2019, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea,escludendo l’applicabilità retroattiva dell’art. 1, comma 260° dellaL.n.296/2006 e considerando irrilevante, ai fini del decorso del temponecessario ad usucapire, la mancata comunicazione all’Agenzia delDemanio del possesso sull’immobile, poiché l’attività possessoria erainiziata anteriormente all’entrata in vigore della prefata norma.L’Agenzia del Demanio interponeva appello avverso tale sentenza.Nella resistenza della Manoni, con la sentenza n. 1878/2025 del20/26.3.2025, la Corte d'Appello di Roma confermava la pronuncia diprime cure, stante il carattere non retroattivo della disciplina invocatadall’appellante e la conseguente inidoneità della stessa a rendereNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026clandestino il possesso dell’appellata. Invero, sosteneva il Giudice diseconde cure che, avendo introdotto un nuovo modo di acquisto delpossesso relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui loStato sia divenuto titolare ai sensi dell’art. 586 c.c., l’art. 1, comma 260L.n. 296/2006 avrebbe dovuto trovare esclusiva applicazione allesituazioni di fatto insorte in seguito alla sua entrata in vigore.Avverso la predetta sentenza l’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso aquesta Corte, affidato ad un unico motivo, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, la sola resistente ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con un’unica doglianza, articolata in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 260° della L. n. 296/2006, nonché degli articoli 1158 e 1163c.c.. La Corte distrettuale avrebbe, per un verso, confermato la pronunciadi prime cure nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il dies a quodel possesso dell’originaria attrice fosse da collocarsi nel 1992 e, per altroverso, escluso l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1, comma 260° dellaL. n. 296/2006, benché alla data della sua entrata in vigore il termineventennale necessario ad usucapire non fosse ancora decorso.L'unico motivo fatto valere dalla ricorrente, attiene al fatto chel'impugnata sentenza pur avendo riconosciuto che il possesso adusucapionem dell'immobile di Roma, via Pescaglia n. 6, scala D, interno19, foglio 812, particella 303, da parte di [OSCURATO:PERSONA], era iniziato nel1992, dopo la morte del precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA], inquanto in precedenza l'immobile era detenuto dalla Manoni in locazione, eche quindi l'usucapione ordinaria ventennale non era ancora maturata alladata dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 260° della L. n. 296/2006,ha escluso l'applicabilità di tale disposizione, ritenendo che la Manoni nonNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026fosse gravata dall'onere di notificare all'Agenzia del Demanio di essere inpossesso di tale immobile con la specificazione dei dati catastali e dellaconsistenza, e che pertanto in assenza di tale notificazione, il suopossesso successivo all'entrata in vigore della legge non potesseconsiderarsi clandestino e quindi inidoneo a fare maturare in suo favorel'usucapione.A tale decisione l'impugnata sentenza é pervenuta richiamando lagiurisprudenza di questa Corte formatasi sul quadro normativo anterioreall'entrata in vigore della L. n. 296/2006, secondo la quale la mancataconoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto conseguimentodell'acquisto del bene immobile ex art. 586 c.c. non impediva il decorso diun possesso non clandestino a favore del terzo occupante per il periodoanteriore a tale conoscenza (Cass. n. 14655/2013; Cass. n. 1549/2010),tanto più che l'Agenzia del Demanio, in ragione del mancato pagamentoprolungato delle imposte sull'immobile, si sarebbe dovuta avvedere dellacondizione di abbandono dell'immobile e della mancanza di eredi diBenvenuto Ferrari, ed escludendo che la Manoni avesse l'onere diprocedere alla comunicazione prescritta dall'art. 1 comma 260° dellaL.n.296/2006 per la natura non retroattiva di tale disposizione, nonavente carattere d'interpretazione autentica della disciplina previgente, equindi inidonea a trasformare in clandestino il possesso, che la Manoniaveva iniziato ad esercitare in modo pubblico molti anni prima dell'entratain vigore della citata legge.Il motivo è fondato alla luce dell'interpretazione dell'art. 1 comma 260°della L.n. 296/2006 fornita da questa Corte.Il comma 260 della L. n. 296/2006 recita testualmente: "Allo scopo didevolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, ilMinistro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministrodell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri perNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i benigiacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugliimmobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizionedell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivitàcorrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichiall'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante oderivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia deldemanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente aldiritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificatidescrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali."Nei primi arresti di questa Corte sull'applicabilità dell'art. 1 comma 260°della L. n. 296/2006 (Cass. n. 1549/2010; Cass. n. 14655/2013) è stataesclusa l'applicazione della norma, ratione temporis, essendo l'usucapioneinvocata già maturata al momento dell'entrata in vigore della legge, ma asoluzione opposta si è pervenuti in un caso in cui, come nella specie, iltermine ventennale dell'usucapione non era ancora maturato primadell'entrata in vigore della L.n.296/2006 (Cass. 27.12.2024 n. 34567).Partendo dal dato normativo, i primi due provvedimenti hanno avutooccasione di affermare che il comma in questione ha introdottonell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem,relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato siadivenuto titolare ex art. 586 c.c., allo scopo di consentirgli l'effettivoesercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzipossessori.In tal senso, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita ilpossesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima nonsussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinareall'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario perl'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possessoacquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art.Numero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/20261163 c.c. - secondo cui il possesso violento o clandestino non giova perl'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o laclandestinità - alle fattispecie in cui non sia stato effettuato il suddettoadempimento.Traendo dunque le fila del discorso, è evidente che la norma ha inciso sulpossesso ad usucapionem. Essa non ha ovviamente effetto retroattivo, nelsenso che non si può applicare alle fattispecie già esaurite, in cui iltermine per l'usucapione era già maturato, ma certamente ha effetto perle situazioni in itinere, nelle quali il termine utile affinché maturil'usucapione era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore dellaL.n. 296/2006.La tesi contraria, seguita dalla sentenza impugnata, condurrebbe aconseguenze aberranti, estranee all'intenzione del legislatore, giacchéfarebbe decorrere la concreta applicazione della norma solo per ledomande di usucapione proposte dopo l'entrata in vigore della legge.Del resto, secondo le regole generali, il principio di irretroattività dellalegge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civileimplica la presenza di diritti quesiti, ossia ormai consolidati - come l'ipotesidi un termine di usucapione già perfetto - mentre va ammessal'applicabilità della norma sopravvenuta, che non è retroattiva, agli effettinon ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quandola nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonomaconsiderazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazionecon l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati (Cass. n. 34567/2024;Cass. n. 9972/2008).l'inversione dell'onere della prova. Mentre, sulla scorta dellagiurisprudenza formatasi antecedentemente alla L. n. 296/2006,richiamata dalla sentenza impugnata, l'inerzia dell'Amministrazione nonpoteva ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilitàNumero registro generale 21631/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 16489/2026Data pubblicazione 27/05/2026per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del beneoggetto del possesso esercitato da terzi, dal 2007 in poi, proprio persopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure, èstata posta a carico del privato la dimostrazione dell'esercizio pubblico, inmodo pacifico e non clandestino, mediante un unico modo consentito,ossia tramite la comunicazione del suo possesso all'Agenzia del Demanio.La forma scelta dalla legge è stata insomma quella di creare unapresunzione legale di possesso clandestino, in grado di sovrapporsi alpossesso ordinario dall'entrata in vigore della L. n. 296/2006 fino almomento della comunicazione all'Agenzia del Demanio, in deroga alleregole generali secondo le quali per stabilire la natura pubblica, oclandestina del possesso, deve aversi riguardo solo al momento iniziale diesercizio del possesso.Sulle spese del giudizio, anche di quelle di legittimità provvederà, in baseall'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella Corted'Appello di Roma in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia del Demanio, cassa l'impugnatasentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.5.2026Il PresidenteMauro Mocci