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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26896/2026

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PPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi chesono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi chesono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris