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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01937/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:IRESE; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui in data 5.10.2021 il Tribunale di Terri aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda con revoca della patente di guida.

L'odierno imputato, coinvolto in un sinistro in data 5.11.2017 in Terni in quanto aveva perso il controllo del ciclomotore Honda SH tg.

X7BFN da lui condotto e di proprietà di terzi schiantandosi sugli oleandri che delimitavano le due semicarreggiate, veniva trovato dalla [OSCURATO:PERSONA] in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche come risulta dall'esame alcolemico- tossicologico, da cui emergeva un tasso alcolemico pari a 2,645 g/l.

Sulla scorta delle risultanze istruttorie e segnatamente alla luce delle risultanze del prelievo ematico, entrambi i giudici di merito ritenevano provata l'ipotesi di reato contestata.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre. motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 356, 178 lett. c) cod.proc.pen. e 114 disp.att.

Cod.proc.pen. in relazione all'inutilizzabilità decili esami ematici a fini probatori.

Si assume l'inutilizzabilità degli esami ematici effettuati in ospedale subito dopo l'incidente a causa dell'omesso avviso all'imputato delle garanzie difensive.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e omessa motivazione sul punto.

Si assume che la Corte d'appello ben avrebbe potuto applicare l'istituto stante l'assenza di precedenti specifici ed il fatto che l'ultimo precedente risale al 2010.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione sul punto.

Si assume che la Corte d'appello si é limitata a dichiarare che la pena era stata determinata in maniera congrua così risultando la sentenza impugnata carente dal punto di vista motivazionale.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva e conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01).

Nella specie la Polizia municipale ha avvisato l'imputato di farsi assistere da un difensore ed il verbale risulta sottoscritto anche dall'imputato che ha dichiarato di non voler farsi assistere.

2. I restanti due motivi sono, invece, fondati atteso che, a fronte di specifici motivi di appello aventi ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche e la pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. la Corte territoriale non si é pronunciata.

La fondatezza di dette censure, in quanto afferenti ad un punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione nel caso di specie maturata in data 5.11.2022.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata perché il reato é estinto per prescrizione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. il 23.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:IRESE; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui in data 5.10.2021 il Tribunale di Terri aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda con revoca della patente di guida. L'odierno imputato, coinvolto in un sinistro in data 5.11.2017 in Terni in quanto aveva perso il controllo del ciclomotore Honda SH tg. X7BFN da lui condotto e di proprietà di terzi schiantandosi sugli oleandri che delimitavano le due semicarreggiate, veniva trovato dalla [OSCURATO:PERSONA] in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche come risulta dall'esame alcolemico- tossicologico, da cui emergeva un tasso alcolemico pari a 2,645 g/l. Sulla scorta delle risultanze istruttorie e segnatamente alla luce delle risultanze del prelievo ematico, entrambi i giudici di merito ritenevano provata l'ipotesi di reato contestata. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre. motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 356, 178 lett. c) cod.proc.pen. e 114 disp.att. Cod.proc.pen. in relazione all'inutilizzabilità decili esami ematici a fini probatori. Si assume l'inutilizzabilità degli esami ematici effettuati in ospedale subito dopo l'incidente a causa dell'omesso avviso all'imputato delle garanzie difensive. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e omessa motivazione sul punto. Si assume che la Corte d'appello ben avrebbe potuto applicare l'istituto stante l'assenza di precedenti specifici ed il fatto che l'ultimo precedente risale al 2010. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione sul punto. Si assume che la Corte d'appello si é limitata a dichiarare che la pena era stata determinata in maniera congrua così risultando la sentenza impugnata carente dal punto di vista motivazionale.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva e conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01). Nella specie la Polizia municipale ha avvisato l'imputato di farsi assistere da un difensore ed il verbale risulta sottoscritto anche dall'imputato che ha dichiarato di non voler farsi assistere. 2. I restanti due motivi sono, invece, fondati atteso che, a fronte di specifici motivi di appello aventi ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche e la pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. la Corte territoriale non si é pronunciata. La fondatezza di dette censure, in quanto afferenti ad un punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione nel caso di specie maturata in data 5.11.2022. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata perché il reato é estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. il 23.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
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