CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, l'imputata assume violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come ha correttamente posto in rilievo la decisione impugnata, la relativa doglianza è stata spiegata tardivamente, solo con l'atto di appello; Considerato, quanto al secondo motivo, che la ricorrente lamenta violazione dell'art. 671 cod. pen. per omesso riconoscimento del reato continuato; Rilevato che la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile sicché può essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente carenza di interesse a formulare la stessa in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 618 del 17/02/1992, Morresi, Rv. 189841 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso