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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10179/2026

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ante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro688 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 499/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 11/06/2021 R.G.N. 1027/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31954/2021Numero di raccolta generale 10179/2026INPS impugna la sentenza n. 499/2021 della Corte d’appello diData pubblicazione 19/04/2026Salerno che ha confermato la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa Sociale avverso verbale di accertamento con cui erastato chiesto il pagamento di contributi agricoli per operai OTDassunti nel terzo e quarto trimestre del 2015.Propone un unico motivo di censura.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] lamenta “Violazione del combinato disposto degli artt. 1,commi 2 e 4, del D.L. n. 2/2006, convertito con modificazioninella Legge 11 marzo 2006, n. 81, 2, comma 49, della Legge 23dicembre 2009, n. 191 ed 1, comma 45 della legge 13 dicembre2010, n. 220, in relazione agli artt. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre1989, n. 389 e 20, comma 2, del D. L.vo n. 375/1993, per averela sentenza d’appello impugnata riconosciuto alla societàcooperativa agricola, oggetto di causa, il beneficio dellariduzione della contribuzione dovuta all’I.N.P.S., prevista per idatori di lavoro agricoli operanti in zone agricole svantaggiate,per lavoratori agricoli a tempo determinato denunciati nel terzoe nel quarto trimestre dell’anno 2015, nonostante sia statoaccertato che la retribuzione imponibile dichiarata e corrispostaera inferiore a quella dovuta alla stregua del predetto art. 1,comma 1, della legge n. 389/1989”.Numero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026La Corte ha così motivato.

Numero di raccolta generale 10179/2026Data pubblicazione 19/04/2026-L’art. 6, comma 9, del d.l. n. 338/1989 conv. nella legge n.389/1989 stabilisce che le riduzioni contributive previste dallostesso articolo “non spettano per i lavoratori che: a) non sianostati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano statidenunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quellieffettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quellepreviste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti conretribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.”.-Il Tribunale ha ritenuto che “non ha valore la mera denuncia didati non corrispondenti al vero (cui è equiparata la mancatadenuncia) quanto il reale adempimento delle situazionisottostanti…laddove la situazione accertata non puòsicuramente assimilarsi all’ipotesi in cui il datore si limiti adenunciare la retribuzione minima senza effettivamentecorrisponderla...essendo pacifico che i lavoratori della societàhanno effettivamente ricevuto l’integrazione relativo all’effettivotrattamento economico dei contratti di categoria nel mese diagosto 2016, dunque prima del verbale per cui è causa”.-L’impostazione è condivisibile, in quanto rispondente ad unainterpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa delprincipio di ragionevolezza.-Se è pienamente ragionevole che il legislatore sanzioniduramente con la perdita del beneficio contributivocomportamenti che si risolvano in un serio ed effettivoinadempimento degli obblighi retributivi datoriali (tale essendola ratio dell’art. 6, comma 9, de d.l. n. 388/1989 conv. nellalegge n. 389/1989), non altrettanto può ritenersi per minimediscrepanze, dovute a errori materiali di calcolo, prontamenterimediate dalla parte datoriale senza apprezzabile lesione deidiritti dei lavoratori.Numero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026-Sicché, dovendosi rinvenire nel sistema un paramNeutmreoro ddi rai ccolta generale 10179/2026Data pubblicazione 19/04/2026riferimento che valga a distinguere le ipotesi di inadempimentoretributivo datoriale, appare utile il richiamo alla figuradell’inadempimento di scarsa importanza di cui all’art. 1455 cod.civ. quale ipotesi da ritenere estranea all’operatività del gravemeccanismo sanzionatorio di cui all’art. 6 comma 9 cit.-Nella specie l’INPS non contesta: che in seguito ad unarichiesta avanzata dalla stessa società relativa ai modelli DMAGdel III e IV trimestre in quanto in sede di compilazione deglistessi per due lavoratori non erano state regolarmente inseritele giornate lavorative, pur avendo regolarmente indicato nelDMAG la retribuzione erogata da assoggettare a contribuzione,INPS ha avviato una verifica sulle retribuzioni erogate,constatando il mancato rispetto della legge n. 389/19899 inrelazione alla retribuzione oraria erogata ai dipendenti; che talediscrepanza era stata causata da un errore del consulente; che,comunicato detto errore, la società aveva prontamenteproceduto all’integrazione della retribuzione dovuta ai lavoratorinel mese di agosto 2016, prima dell’accertamento di cui sidiscorre, con successiva comunicazione all’INPS delle denunceDMAG rettificate.-Deve pertanto ritenersi che la parte datoriale abbia corrispostoin un primo momento la retribuzione in misura quasiimpercettibilmente inferiore a quanto previsto dallacontrattazione collettiva per un errore contabile nell’inserimentodel giusto parametro (calcolando €7,00463 orari anziché7,72615) peraltro rimediando autonomamente a tale svista concorresponsione del residuo nel mese di agosto dello stessoanno, così non arrecando alcun apprezzabile vulnus ai lavoratorie non incorrendo in inadempimento apprezzabile ai fini di cuiall’art. 6, comma 9, del d.l. n. 338/1989.Numero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 10179/2026Tanto premesso in ordine al percorso argomentativo dellaData pubblicazione 19/04/2026sentenza, le censure sono fondate.Va richiamato quanto affermato da Cass. n. 2112/2016 che si ècosì espressa in un caso di sgravi ex D.L. n. 838/1989, art. 6,comma 9, convertito con modificazioni nella legge n. 389/1989,norma che prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazionedegli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ailavoratori che non siano stati denunciati agli istitutiprevidenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornatedi lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioniinferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovverosiano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioniminime.

Nel precedente era stato accertato che l'Associazionetenuta al versamento aveva corrisposto la retribuzione ai propridipendenti in misura non inferiore a quella minima prevista dalcontratto collettivo, ma in ritardo rispetto alla scadenza,cui la retribuzione non veniva corrisposta.

Questa Corte ritenutoche «in tale situazione operi la decadenza prevista dalla L. n.389 del 1989, art. 6, comma 9 così come affermato dallasentenza impugnata.

Con riguardo all'attribuzione dei beneficiconseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravicontributivi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che illegislatore "subordinando i benefici alla erogazione ai dipendentidi un trattamento retributivo non inferiore a quello minimoprevisto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare allaretribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di unacontribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra leimprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. n. 18910del 2004).

In particolare, il collegamento avviene mediante laNumero registro generale 31954/2021configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistenteN umero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 10179/2026nella corresponsione della retribuzione minima fissata dalData pubblicazione 19/04/2026contratto collettivo applicabile nello specifico settore.

La verificadell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto.

Neconsegue che non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti adenunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazionecollettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr.Cass. n. 1748 del 2001); e, nell'ambito di un tale criterio dieffettività, rileva dunque l'ipotesi in cui la retribuzione,quantunque denunciata nella misura minima indispensabile perla fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta:ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nellacontroversia in esame, siccome il ritardo nel pagamento delleretribuzioni integra un inadempimento dell'obbligazionecontrattuale imposta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1218c.c. e incide, d'altra parte, sulla effettiva consistenza dellaretribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratovi unaesistenza libera e dignitosa, così come esattamente rilevato dalgiudice del merito" (Cass. n. 7647/2011)».La parte si era difesa denunciando carenze di liquidità dipese dafatto del terzo.

Sul punto la Corte ha affermato che «è darilevare, inoltre, che gli adempimenti da parte di un terzo nonpossono essere ritenuti idonei a incidere sull'applicazionedell'art. 6 c. 9 l. 389 del 1989, disciplinante materia sottrattaalla disponibilità delle parti, nella quale può assumere rilevanzaesimente esclusivamente un evento imprevedibile nonimputabile al datore di lavoro (Sez.

L, Sentenza n. 8240 del22/04/2015, Rv. 635158)».Ed ancora, in tema di sgravi ex art. 44, comma 1, della legge n.448/2001, Cass. n. 10429/2017 ha affermato che «non èsufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare laNumero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione coNlluemtetriov dai r,a ccolta generale 10179/2026Data pubblicazione 19/04/2026dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n.1748/2001; Cass. 1571/2013); e, nell'ambito di un tale criteriodi effettività, rileva l'ipotesi in cui la retribuzione, quantunquedenunciata, nella misura minima indispensabile per la fruizionedei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui vaassimilata la situazione accertata nella controversia in esame,in cui la Corte d'appello ha «incontrovertibilmente accertato»che la società ha corrisposto la 13a mensilità e le retribuzionispettanti ai lavoratori del settimo livello in misura inferiore aquelle previste dalla contrattazione collettiva.

Né rileva che ilpagamento sia intervenuto prima della notifica del verbaleispettivo, essendosi già conclamato l'inadempimento (in talsenso Cass. 3/2/2016, n. 2112, sia pur con riferimento aldisposto di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338,convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989 n. 389;v. pure Cass. 4/4/2011, n. 7647)».Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno indiversa composizione che provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro688 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 499/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 11/06/2021 R.G.N. 1027/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31954/2021Numero di raccolta generale 10179/2026INPS impugna la sentenza n. 499/2021 della Corte d’appello diData pubblicazione 19/04/2026Salerno che ha confermato la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa Sociale avverso verbale di accertamento con cui erastato chiesto il pagamento di contributi agricoli per operai OTDassunti nel terzo e quarto trimestre del 2015.Propone un unico motivo di censura.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] lamenta “Violazione del combinato disposto degli artt. 1,commi 2 e 4, del D.L. n. 2/2006, convertito con modificazioninella Legge 11 marzo 2006, n. 81, 2, comma 49, della Legge 23dicembre 2009, n. 191 ed 1, comma 45 della legge 13 dicembre2010, n. 220, in relazione agli artt. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre1989, n. 389 e 20, comma 2, del D. L.vo n. 375/1993, per averela sentenza d’appello impugnata riconosciuto alla societàcooperativa agricola, oggetto di causa, il beneficio dellariduzione della contribuzione dovuta all’I.N.P.S., prevista per idatori di lavoro agricoli operanti in zone agricole svantaggiate,per lavoratori agricoli a tempo determinato denunciati nel terzoe nel quarto trimestre dell’anno 2015, nonostante sia statoaccertato che la retribuzione imponibile dichiarata e corrispostaera inferiore a quella dovuta alla stregua del predetto art. 1,comma 1, della legge n. 389/1989”.Numero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026La Corte ha così motivato. Numero di raccolta generale 10179/2026Data pubblicazione 19/04/2026-L’art. 6, comma 9, del d.l. n. 338/1989 conv. nella legge n.389/1989 stabilisce che le riduzioni contributive previste dallostesso articolo “non spettano per i lavoratori che: a) non sianostati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano statidenunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quellieffettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quellepreviste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti conretribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.”.-Il Tribunale ha ritenuto che “non ha valore la mera denuncia didati non corrispondenti al vero (cui è equiparata la mancatadenuncia) quanto il reale adempimento delle situazionisottostanti…laddove la situazione accertata non puòsicuramente assimilarsi all’ipotesi in cui il datore si limiti adenunciare la retribuzione minima senza effettivamentecorrisponderla...essendo pacifico che i lavoratori della societàhanno effettivamente ricevuto l’integrazione relativo all’effettivotrattamento economico dei contratti di categoria nel mese diagosto 2016, dunque prima del verbale per cui è causa”.-L’impostazione è condivisibile, in quanto rispondente ad unainterpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa delprincipio di ragionevolezza.-Se è pienamente ragionevole che il legislatore sanzioniduramente con la perdita del beneficio contributivocomportamenti che si risolvano in un serio ed effettivoinadempimento degli obblighi retributivi datoriali (tale essendola ratio dell’art. 6, comma 9, de d.l. n. 388/1989 conv. nellalegge n. 389/1989), non altrettanto può ritenersi per minimediscrepanze, dovute a errori materiali di calcolo, prontamenterimediate dalla parte datoriale senza apprezzabile lesione deidiritti dei lavoratori.Numero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026-Sicché, dovendosi rinvenire nel sistema un paramNeutmreoro ddi rai ccolta generale 10179/2026Data pubblicazione 19/04/2026riferimento che valga a distinguere le ipotesi di inadempimentoretributivo datoriale, appare utile il richiamo alla figuradell’inadempimento di scarsa importanza di cui all’art. 1455 cod.civ. quale ipotesi da ritenere estranea all’operatività del gravemeccanismo sanzionatorio di cui all’art. 6 comma 9 cit.-Nella specie l’INPS non contesta: che in seguito ad unarichiesta avanzata dalla stessa società relativa ai modelli DMAGdel III e IV trimestre in quanto in sede di compilazione deglistessi per due lavoratori non erano state regolarmente inseritele giornate lavorative, pur avendo regolarmente indicato nelDMAG la retribuzione erogata da assoggettare a contribuzione,INPS ha avviato una verifica sulle retribuzioni erogate,constatando il mancato rispetto della legge n. 389/19899 inrelazione alla retribuzione oraria erogata ai dipendenti; che talediscrepanza era stata causata da un errore del consulente; che,comunicato detto errore, la società aveva prontamenteproceduto all’integrazione della retribuzione dovuta ai lavoratorinel mese di agosto 2016, prima dell’accertamento di cui sidiscorre, con successiva comunicazione all’INPS delle denunceDMAG rettificate.-Deve pertanto ritenersi che la parte datoriale abbia corrispostoin un primo momento la retribuzione in misura quasiimpercettibilmente inferiore a quanto previsto dallacontrattazione collettiva per un errore contabile nell’inserimentodel giusto parametro (calcolando €7,00463 orari anziché7,72615) peraltro rimediando autonomamente a tale svista concorresponsione del residuo nel mese di agosto dello stessoanno, così non arrecando alcun apprezzabile vulnus ai lavoratorie non incorrendo in inadempimento apprezzabile ai fini di cuiall’art. 6, comma 9, del d.l. n. 338/1989.Numero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 10179/2026Tanto premesso in ordine al percorso argomentativo dellaData pubblicazione 19/04/2026sentenza, le censure sono fondate.Va richiamato quanto affermato da Cass. n. 2112/2016 che si ècosì espressa in un caso di sgravi ex D.L. n. 838/1989, art. 6,comma 9, convertito con modificazioni nella legge n. 389/1989,norma che prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazionedegli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ailavoratori che non siano stati denunciati agli istitutiprevidenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornatedi lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioniinferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovverosiano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioniminime. Nel precedente era stato accertato che l'Associazionetenuta al versamento aveva corrisposto la retribuzione ai propridipendenti in misura non inferiore a quella minima prevista dalcontratto collettivo, ma in ritardo rispetto alla scadenza,cui la retribuzione non veniva corrisposta. Questa Corte ritenutoche «in tale situazione operi la decadenza prevista dalla L. n.389 del 1989, art. 6, comma 9 così come affermato dallasentenza impugnata. Con riguardo all'attribuzione dei beneficiconseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravicontributivi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che illegislatore "subordinando i benefici alla erogazione ai dipendentidi un trattamento retributivo non inferiore a quello minimoprevisto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare allaretribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di unacontribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra leimprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. n. 18910del 2004). In particolare, il collegamento avviene mediante laNumero registro generale 31954/2021configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistenteN umero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 10179/2026nella corresponsione della retribuzione minima fissata dalData pubblicazione 19/04/2026contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verificadell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto. Neconsegue che non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti adenunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazionecollettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr.Cass. n. 1748 del 2001); e, nell'ambito di un tale criterio dieffettività, rileva dunque l'ipotesi in cui la retribuzione,quantunque denunciata nella misura minima indispensabile perla fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta:ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nellacontroversia in esame, siccome il ritardo nel pagamento delleretribuzioni integra un inadempimento dell'obbligazionecontrattuale imposta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1218c.c. e incide, d'altra parte, sulla effettiva consistenza dellaretribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratovi unaesistenza libera e dignitosa, così come esattamente rilevato dalgiudice del merito" (Cass. n. 7647/2011)».La parte si era difesa denunciando carenze di liquidità dipese dafatto del terzo. Sul punto la Corte ha affermato che «è darilevare, inoltre, che gli adempimenti da parte di un terzo nonpossono essere ritenuti idonei a incidere sull'applicazionedell'art. 6 c. 9 l. 389 del 1989, disciplinante materia sottrattaalla disponibilità delle parti, nella quale può assumere rilevanzaesimente esclusivamente un evento imprevedibile nonimputabile al datore di lavoro (Sez. L, Sentenza n. 8240 del22/04/2015, Rv. 635158)».Ed ancora, in tema di sgravi ex art. 44, comma 1, della legge n.448/2001, Cass. n. 10429/2017 ha affermato che «non èsufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare laNumero registro generale 31954/2021Numero sezionale 688/2026suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione coNlluemtetriov dai r,a ccolta generale 10179/2026Data pubblicazione 19/04/2026dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n.1748/2001; Cass. 1571/2013); e, nell'ambito di un tale criteriodi effettività, rileva l'ipotesi in cui la retribuzione, quantunquedenunciata, nella misura minima indispensabile per la fruizionedei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui vaassimilata la situazione accertata nella controversia in esame,in cui la Corte d'appello ha «incontrovertibilmente accertato»che la società ha corrisposto la 13a mensilità e le retribuzionispettanti ai lavoratori del settimo livello in misura inferiore aquelle previste dalla contrattazione collettiva. Né rileva che ilpagamento sia intervenuto prima della notifica del verbaleispettivo, essendosi già conclamato l'inadempimento (in talsenso Cass. 3/2/2016, n. 2112, sia pur con riferimento aldisposto di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338,convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989 n. 389;v. pure Cass. 4/4/2011, n. 7647)».Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno indiversa composizione che provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 10179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris