CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado dell’Emilia-Romagna n. 277/1/2024 del 26/10/2023, depositatain data 28/03/2024, non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio contestava:(i) costi ritenuti non inerenti e insufficientemente documentati relativi arapporti con [OSCURATO:SOCIETA].; (ii) la riqualificazione dei rapporti tra ilConsorzio e la consorziata Onda soc. coop., ritenuti non un appaltogenuino di servizi ma una somministrazione di manodopera. Da ciòl’Ufficio faceva discendere, tra l’altro, l’indetraibilità dell’IVA sulle fatturee il recupero ai fini IRAP (considerando i relativi oneri come costi delpersonale).La CTP di Modena accoglieva parzialmente i ricorsi del Consorzioannullando gli accertamenti limitatamente ai rapporti con Onda, erigettato nel resto (compresa la parte su [OSCURATO:SOCIETA]), con regolazionedelle spese.Appellavano entrambe le parti.La Corte di secondo grado accoglieva parzialmente l’appellodell’Agenzia delle Entrate, respingendo l’appello incidentale delcontribuente e riformando la sentenza impugnata nei limiti indicati indispositivo, condannando il contribuente alle spese complessive dientrambi i gradi.La sentenza di appello ha ritenuto legittima la ricostruzionedell’Ufficio sulla non genuinità dell’appalto, valorizzando indizi quali lamancanza di mezzi/organizzazione in capo a Onda, ladirezione/organizzazione di fatto del personale e l’assenza di rischiod’impresa, elementi considerati decisivi per distinguere l’appalto dallamera somministrazione di manodopera. In presenza di fatture ritenute“giuridicamente inesistenti” (perché documentano un’operazione conCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026natura diversa da quella effettiva), viene escluso il diritto alla detrazioneIVA. Per [OSCURATO:SOCIETA]. viene confermato il recupero dei costi perdescrizioni ritenute generiche e per carenza di prova specifica delleprestazioni.Ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a nove motivi di impugnazione illustrati da memoria; resiste concontroricorso l’Amministrazione finanziaria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 29 del d. Lgs. n. 276 del 2003(in combinato con l’art. 1655 c.c. e con gli artt. 18 e 29 del medesimodecreto), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato unanozione “classica” di appalto non adeguata agli appalti a prevalenteimpiego di manodopera (cd. labour intensive), per i quali non sarebbedecisiva la disponibilità di mezzi materiali, ma la concreta gestione delpersonale. Con lo stesso motivo lamenta altresì un vizio riconducibileall’art. 112 c.p.c., perché la decisione avrebbe valorizzato, a fondamentodella riqualificazione, profili (in particolare l’eterodirezione) noncontenuti nella motivazione degli avvisi di accertamento, determinandoun’inammissibile integrazione postuma delle ragioni dell’atto impositivo.Con il secondo motivo, ancora ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,si deduce la falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 39, comma 1, lett.d), d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che gli elementi indiziari utilizzatidall’Ufficio e ritenuti decisivi dalla sentenza impugnata sarebbero prividei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e comunquecompatibili con un appalto labour intensive; aggiunge inoltre laviolazione dell’art. 2722 c.c., assumendo che non sarebbe consentitoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026sovvertire per presunzioni la qualificazione negoziale risultante daicontratti.Con il terzo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972e delle disposizioni della direttiva IVA 2006/112/CE, invocando ilprincipio di neutralità: anche ove si ritenesse nullo l’appalto eriqualificabile il rapporto in somministrazione di manodopera, laprestazione resterebbe imponibile e l’IVA assolta dovrebbe rimaneredetraibile, in assenza di contestazioni di frode; prospetta altresì uncontrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.Le ridette censure possono esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connesse tra loro e incentrate tutte sulla riqualificazionedel rapporto contrattuale de quo.Va premesso che la CTR ha accertato in fatto che “l’Ufficio poi hafornito elementi relativi alla dirigenza del personale, che di fatto eranodirette da [OSCURATO:PERSONA] quale esperto di logistica aziendale eprogettazione da oltre trent’anni, supervisore del lavoro e nondipendente della società Onda. Quest’ultima, peraltro, non disponevadei mezzi materiali per eseguire le commesse”.In diritto, a fronte di tale accertamento, trova applicazione lagiurisprudenza costante di questa Corte che ritiene indetraibile l’ivarelativa (Cass. n. 22233/2024) nel caso di somministrazione irregolaredi manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, in cuil'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornituradedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuitoil corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causalel'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto dicertezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a finireddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costosostenuto per la sua produzione. La giurisprudenza di questa Corte diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026cassazione (Cass. n. 18808 del 2017; Cass. n. 28953 del 2018), ha datempo chiarito che, pur dopo la riforma di cui al d. Lgs. n. 276 del 2003,il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato daquello di appalto, incorre infatti in nullità, che conforma anche la sortedel contratto tra lavoratore e somministratore. Ne deriva che lafatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore nonlegittima la detrazione dell'IVA ad esse relativa e l’accertamento rilevaanche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3,del d. Lgs. 446 del 1997 (Cass. n. 7440/2022; Cass. n. 34876/2021;Cass. n. 12807/2020). Affinché possa configurarsi un genuino appaltodi opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. Lgs. n. 276 del2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad altaintensità di manodopera come quello in oggetto (c.d. labour intensive,come espressamente scrive la sentenza impugnata), che all’appaltatoresia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, daconseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione dellavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo suipropri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua delrischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecitadi manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo siainteramente affidato al formale committente, restando irrilevante chemanchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta delpersonale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, èfrequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il qualeseleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore dilavoro (così Cass. n. 12551/2020; Cass. n. 15557/2019; v. anche Cass.n. 12807/2020). Ciò che conta (Cass. n. 12551/2020), quindi, è il realeassoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti,con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischiod'impresa.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’accertamento in fatto operato dal giudice di appello, comeriferito in esordio di trattazione del motivo, è sotto questo aspettopuntuale oltre che non più rivedibile in questa sede di Legittimità.Sul punto, quanto poi all’onere della prova, questa Cortecostantemente ritiene che in ordine alla corretta applicazione delleregole sulla prova presuntiva, compete al Giudice di Legittimitànell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecieconcreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizioè soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbiafatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o(cfr. Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007). Peraltro, per l'utilizzodegli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessipermette di acquisire una prova presuntiva, che, qualora anche unica,può ritenersi sufficiente, anche nel processo tributario, a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertati dalla amministrazione (Cass., n.1575/2007; cfr. anche Cass. n. 23153/2018), quando manca taleconvergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi perla costituzione della prova. Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche diragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.Ne deriva che l’Ufficio finanziario adempie al proprio onereprobatorio deducendo e provando la sussistenza di elementi indiziari, afronte dei quali scatta l’onere di provare il contrario in capo alCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026contribuente. Nel presente caso, la Corte di secondo grado si è allineataa tali principi, ai quali ha dato attuazione, accertando in fatto come“…dall’analisi dei contratti prodotti dalla parte e dai riscontri oggettiviemersi, sia in capo all’appellante che in capo alla Onda, è stato legittimoricondurre tutti i soggetti fra i predetti nell’ambito di un unico modusoperandi caratterizzato da presenza di contratto di appalto “a monte”,stipulato dal Consorzio con un soggetto giuridico terzo (cliente) ed uncontratto di affidamento lavori sulla fornitura di servizi rispetto alcontratto principale, stipulato dallo stesso Consorzio per la Onda, inesecuzione del quale a quest’ultima veniva affidata l’esecuzioneintegrale dei servizi dei soggetti giuridici terzi apportando, però, alcommittente (in un contesto privo di organizzazione di mezzi e, quindi,del connesso rischio d’impresa) unicamente la forza-lavoro, ovvero unamera somministrazione di manodopera. Pertanto, il dato oggettivoemerso, ad oggi non efficacemente smentito, è che l’appaltatore si sialimitato a fornire il solo fattore umano, inviando soltanto i propridipendenti, senza organizzare l’esecuzione dei lavori e soprattutto senzaaver assunto il correlato rischio d’impresa”.Quindi, avendo valutato come fornita la prova dellaintermediazione illecita, stante la nullità dei contratti, correttamente siè conseguentemente ritenuto da parte del giudice del merito nonconfigurabile un rapporto di appalto tra la committente interposta, conl'impossibilità di detrarre l'Iva da parte della società contribuente. Ildiritto di detrazione scaturisce infatti dall'effettiva realizzazione dellaprestazione di servizi; sicché mancando tale effettiva prestazione nonsorge il diritto alla detrazione (CGUE, sent. 27 giugno 2018 cause C-459 - 460/17, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 35).Con riguardo poi all’asserita omessa pronuncia, il motivo che ladeduce è inammissibile in quanto – a fronte di un completoaccertamento in fatto e di una disamina di tutte le questioni ad essaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026sottoposte operato dalla sentenza di appello – nel concreto esso sollecitaquesta Corte a un riesame del merito, non consentito in questa sede diLegittimità.Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denunciala violazione dell’art. 6 del d. Lgs. n. 471/1997, censurando la tesisecondo cui la disposizione non opererebbe in caso di operazioni “fuoricampo IVA”, mentre la norma, secondo il ricorrente, si applicherebbeespressamente anche alle operazioni non soggette, facendo salva ladetrazione (escluse le ipotesi di frode).Il motivo è infondato.In primo luogo, va ricordato che l’accertata illegittimità di cui soprasi è trattato rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativiex art. 5, comma 3, del d. Lgs. 446/1997 (Cfr. Cass. n. 7440/2022;Cass. n. 34876/2021; Cass. n. 12807/2020).Secondariamente, per ciò che concerne poi il diritto unionale èstato anche affermato che, benché in generale il principio di neutralitàfiscale osti a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti(proprio in forza di CGUE, 28 maggio 1998, causa C-3/97, Goodwin eUnstead), al principio fa eccezione il caso in cui per le caratteristicheparticolari dell'oggetto della cessione o della prestazione sia esclusaqualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito(CGUE, in causa C-3/97, cit., punto 12). Ed è questo il caso, giacché ildivieto di dissociazione tra imputazione formale del rapporto di lavoro eutilizzazione effettiva del rapporto comporta che, di là dalle ipotesi disomministrazione regolare, la fornitura di mere prestazioni di lavoro èesclusa dal circuito economico (nello stesso senso, ex multis, Cass. n.34727/2019; Cass. n. 12808/2020; Cass. n. 12551/2020; Cass. n.34876/2021; Cass. n. 7440/2022). Questo orientamento è stato ribaditoanche da Cass. sez. 5, n. 20613 del 2024 (secondo cui la fatturazionedelle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026detrazione dell'IVA ad esse relativa, né la maggior IRAP dovuta,scaturente dall’esclusione della deduzione, quali componenti negativi,per le spese del personale) anche alla luce della giurisprudenza dellaCGUE, sentenze 11 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA], nella causaC-94/19 e C-114/22 del 25 maggio 2023. Quest’ultima sentenza è stataapplicata dalla Corte di cassazione attraverso l’affermazione del principiodi diritto secondo il quale ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazionedell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto dicessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, inapplicazione della giurisprudenza della Corte unionale (CGUE, sentenzaC-114/22 del 25 maggio 2023), il soggetto passivo non è privato deldiritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullitàsulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono glielementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del dirittounionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stataeffettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasionedell’imposta o da un abuso di diritto.In tema di somministrazione irregolare di manodopera schermatada un contratto di appalto di servizi, l’orientamento sopra richiamato(tra tutte Cass. n. 31720/2018) è stato, da ultimo, confermato da (Cass.n. 22233/2024) con riferimento quindi alla legittimità dei recuperi ai finiIres, Irap e Iva (discostandosene in punto di recupero delle ritenute diacconto) puntualizzando, nell’evidenziare la complessiva “caraturaillecita” del contratto intercorrente tra l’apparente appaltante el’apparente appaltatore, che in caso di somministrazione irregolare,schermata da un contratto di appalto di servizi, l’operazione economicarappresentata da quest’ultimo in realtà non ha avuto obiettivamenteluogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosaequivale a dire che è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti incontratto ad opera dell’apparente appaltatore, a fronte, e però anche inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026ragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti ilpagamento del corrispettivo ad opera dell’apparente appaltante.In conclusione, l’inesistenza in sé della prestazione renderadicalmente privo di giustificazione l’esborso dell’apparente appaltante,che, pertanto, “in difetto di certezza oltreché di inerenza, non puògiovarsene né per detrarre l’IVA né, a fini reddituali, per computarlo indiminuzione sul reddito quale costo sostenuto (ma in realtà nonsostenuto come esposto in fattura) per la sua produzione” (punto 5.1.).Tale principio consente di concludere che – diversamente daquanto argomentato in ricorso – l’inesistenza giuridica del contratto diappalto (che cela invero una somministrazione di manodopera vietata)produce, sia quanto ai costi ai fini dell’imposizione diretta, sia quantoall’iva, i medesimi effetti di indeducibilità e indetraibilità che si realizzanonei casi di frode, come avviene nella fattispecie che ci occupa.Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura lasentenza di appello per violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 7, comma5-bis, d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione al recupero dei costi fatturatida [OSCURATO:SOCIETA].: si assume che la sentenza avrebbe negato ladeducibilità per carenza di prova nonostante contratti e documentazioneextracontabile (rapporti periodici, criteri di calcolo e corrispettivi)ritenuti idonei dalla giurisprudenza di Legittimità, e si lamenta unmalgoverno dell’onere probatorio.Il motivo è infondato.La pronuncia di appello ha ritenuto che “nella fattispecie, al di làdei meri chiarimenti e del riferimento ai due contratti del 01.06.2013 edel 01.01.2016, non è stata fornita alcuna prova certa o idoneaargomentazione in ordine alla tipologia dei servizi forniti dalla IN.Caricos.r.l., di cui, peraltro, era rappresentante legale il medesimorappresentante legale del Consorzio e, pertanto, i recuperi vannoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026confermati”, con ciò escludendo che la contribuente abbia dato prova –quanto ai costi oggetto di rilievo – della loro certezza.In diritto, l’affermazione – anche con riguardo al governo deiprincipi in tema di onere probatorio – risulta corretta.Secondo la giurisprudenza di legittimità, i costi sostenutidall’imprenditore sono deducibili qualora posseggano i requisiti: (a)dicompetenza, quanto al tempo; (b) di certezza, quanto all’esistenza;(c)di oggettiva determinabilità, quanto all’ammontare; (d) di inerenzaall’attività d’impresa. È stato, altresì, precisato che grava sulcontribuente l’onere di provare non solo l’indefettibile requisitodell’inerenza, ma anche l’effettiva sussistenza dei costi e il loro precisoammontare, attraverso una documentazione di supporto dalla qualepossa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della spesa, nonessendo sufficiente addurne l’avvenuta contabilizzazione (cfr. Cass. n.7214/2015, Cass. n. 30799/2017, Cass. n. 22940/2018, Cass. n.23293/2022, Cass. n. 7718/2025). Ai surriferiti princìpi di diritto si èuniformata la Corte regionale, la quale, a fronte del recupero da partedell’Ufficio di “costi fatturati dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. (euro155.881,00 per il 2015 e 191.735,56 per il 2016), in quanto daidocumenti è risultata una descrizione generica, vaga ed indeterminatadell'oggetto e quindi della prestazione fatturata” ha premesso –applicando i superiori principi di Legittimità - che “…il requisito dellacertezza deve essere inteso in un’accezione giuridica, nel senso che lacomponente reddituale, per essere considerata fiscalmente certa, deveessere fondata sull’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici, siapure in via non definitiva”.Ciò posto, il giudice dell’appello ha ritenuto in fatto che “…Nellafattispecie, al di là dei meri chiarimenti e del riferimento ai due contrattidel 01.06.2013 e del 01.01.2016, non è stata fornita alcuna prova certao idonea argomentazione in ordine alla tipologia dei servizi forniti dallaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026IN.[OSCURATO:SOCIETA]., di cui, peraltro, era rappresentante legale il medesimorappresentante legale del Consorzio e, pertanto, i recuperi vannoconfermati”.Né rileva, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, l’art. 7comma 5-bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto (Cass. n.20816/2024) tale disposizione, introdotta dall'art. 6 della L. n. 130 del2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, siapplica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, datadi entrata in vigore della legge predetta.Con il sesto motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) denunciaviolazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 52 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 2909c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare ungiudicato interno su una autonoma ratio decidendi della sentenza diprimo grado concernente la liceità dell’operatività consortile e lafunzione del Consorzio (quale collettore/mandatario), che non sarebbestata specificamente impugnata dall’Ufficio.Il motivo è infondato.Invero, l’affermazione della sentenza alla quale si fa riferimento –diretta a descrivere l’attività del Consorzio in base allo statuto – noncostituisce ratio decidendi della pronuncia, ma mero obiter dictum la cuifunzione è quella di illustrare la situazione di fatto oggetto del giudizio,non di esprimere la ragione giuridica fondamentale, il principio di dirittoe il nucleo logico-giuridico derivante dall’accertamento del fatto edell’applicazione ad esso della regula iuris che sta alla base delladecisione.Come tale, detta affermazione è quindi inidonea a costituire cosagiudicata.Con il settimo motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) si deducela nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degliartt. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026nonché dell’art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111Cost.: lamenta parte ricorrente che la decisione sia costruita suaffermazioni apodittiche (“ha provato/non ha provato”), contravisamenti degli atti, confusione tra inesistenzaoggettiva/soggettiva/giuridica e senza esplicitare un percorso logicocontrollabile.Quanto alla censura motivazionale, il motivo è infondato, avendo– come già illustrato in precedenza – la sentenza reso motivazione il cuicontenuto si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass.Sez. Un. n. 8053/2014). Con riferimento all’asserita violazione dell’art.7 c. 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, valgono le considerazioni giàillustrate in precedenza.Quanto al profilo ulteriore, il motivo può esaminarsicongiuntamente con l’ottavo motivo il quale (art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.) censura la pronuncia di appello per violazione dell’art. 115 c.p.c.,sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato comeprovato (o non contestato) il fatto che i rapporti fossero appalti labourintensive, con conseguente mancata applicazione dei criteri distintivipropri di tale tipologia contrattuale e con il nono motivo (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.) il quale lamenta l’omesso esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti, indicando, tra gli altri, laqualificazione labour intensive e molteplici elementi documentali(dichiarazioni, attestati formativi, DUVRI, polizze, ecc.) che, se valutati,avrebbero condotto a diversa decisione.Le ridette residue censure si rivelano inammissibili.Come è noto, (Cass. n. 24434/2016) in tema di valutazione dellerisultanze probatorie in base al principio del libero convincimento delgiudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sededi ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla letturaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 23468/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 20159/2026Data pubblicazione 16/06/2026della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile insede di Legittimità, come si postula in ricorso.Inoltre, la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. n. 66774/2022); il che non avviene presentecaso.Nel concreto, le doglianze di cui si è detto risultano quindi censuredi merito, dirette a sollecitare una rivisitazione del merito dellacontroversia, il che non è consentito a questa Corte.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro18.000,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14