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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21770/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];91/RG 39579 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. peri. per resistenza e lesioni per erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile.

A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

La sentenza impugnata, invece, ha richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria e il referto di pronto soccorso volti a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione dei fatti sui quali le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M12• 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];91/RG 39579 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. peri. per resistenza e lesioni per erronea qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). La sentenza impugnata, invece, ha richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria e il referto di pronto soccorso volti a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione dei fatti sui quali le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M12• 2026
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