Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 32823/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 31 gennaio 2020 dal Tribunale di Siracusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce inosservanza dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione forense e violazione dell'art. 179, comma 1, cod. pen. in relazione al rigetto della istanza di rinvio della udienza del 25 giugno 2021 per adesione dei difensore alla astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA].

La Corte non ha tenuto conto della natura di legittimo impedimento della predetta adesione e non potendosi far valere la mera coincidenza temporale tra l'astensione e la decorrenza del termine per proporre conclusioni scritte, nella specie già depositate.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha correttamente trattato il processo all'udienza del 25 giugno 2021 pur in presenza di una istanza di rinvio del difensore dell'imputato per l'adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per quella data, ancorché tempestivamente formulata, essendosi il procedimento svolto con procedura cartolare ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 convertito in legge n. 176 del 2020 in relazione alla quale non era prevista la presenza dei difensore alla udienza per la quale è stato richiesto rinvio, in conformità all'orientamento già espresso da Sez.3, n.30330 del 25/6/2021 rv.281724 per situazioni analoghe innanzi alla Corte di cassazione, secondo cui In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione secondo la disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 31 gennaio 2020 dal Tribunale di Siracusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce inosservanza dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione forense e violazione dell'art. 179, comma 1, cod. pen. in relazione al rigetto della istanza di rinvio della udienza del 25 giugno 2021 per adesione dei difensore alla astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]. La Corte non ha tenuto conto della natura di legittimo impedimento della predetta adesione e non potendosi far valere la mera coincidenza temporale tra l'astensione e la decorrenza del termine per proporre conclusioni scritte, nella specie già depositate. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha correttamente trattato il processo all'udienza del 25 giugno 2021 pur in presenza di una istanza di rinvio del difensore dell'imputato per l'adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per quella data, ancorché tempestivamente formulata, essendosi il procedimento svolto con procedura cartolare ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 convertito in legge n. 176 del 2020 in relazione alla quale non era prevista la presenza dei difensore alla udienza per la quale è stato richiesto rinvio, in conformità all'orientamento già espresso da Sez.3, n.30330 del 25/6/2021 rv.281724 per situazioni analoghe innanzi alla Corte di cassazione, secondo cui In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione secondo la disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 32823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris