CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 405/23, depositata in cancelleria in data 2/2/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Con ricorso in opposizione depositato in data 28.01.2019, il GiuseppeDepoli (d’ora in poi, anche “il contribuente”) ha impugnato l’avviso diaccertamento n. T9D013D07089/2018, notificatogli in data26.11.2018 dall’Agenzia delle Entrate con cui quest’ultima, ai sensidell’art. 41 bis, D.P.R. 600/1973, per il periodo d’imposta 2013, avevaaccertato un maggior reddito di capitale per € 179.254,52, sulpresupposto di una distribuzione di “utili occulti”, liquidando in €76.615,00 la maggiore Irpef accertata, in € 3.889,88 la maggioreaddizionale regionale, in € 1.434,00 la maggiore addizionale accertata,comminando sanzioni per complessive euro 73.035,00, oltre adinteressi maturati e maturandi.Precisato che tale accertamento si fondava esclusivamentesull’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Napoli neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nel cui ambito sarebbe stato verificato unmaggior reddito di euro 974.400,00 (società all'epoca partecipata dalcontribuente con una quota del 30% ed indirettamente per il 10%tramite la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), sulla base dell’applicazione delprincipio di natura giurisprudenziale relativo alla ristretta baseazionaria, il predetto evidenziò che all’epoca della notifica del sopracitato avviso di accertamento né lui, né la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,erano più soci di Sifer e di non sapere alcunché in merito al rapportocon la [OSCURATO:SOCIETA]., società ritenuta mera “cartiera”.r.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’odierno contribuente ha quindi contestato l’applicazione della provapresuntiva siccome ritenuta assolta da parte dell’Ufficio sulla base delsopra citato principio, lamentando il vizio di eccesso di potere eviolazione e falsa applicazione dell'art. 38, co. 3, e 39, D.P.R.600/1973, dell’art. 45, D.P.R. 917/1986 nonché dell’art. 2697 c.c., peravere l’[OSCURATO:PERSONA] fatto ricorso persino a presunzioni“di terzo livello”, andando a “colpire” anche i soci di [OSCURATO:SOCIETA], società a sua volta socia della Sifer che avrebbe posto inessere la condotta incriminata.Da qui dunque, per il contribuente, anche la violazione anche dell’art.2727 c.c., in combinato disposto con gli artt. 38, co. 3, e 39, D.P.R.600/1973, contravvenendo al divieto di doppia presunzione.Il contribuente ha quindi richiamato diverse pronunce di legittimità edi merito, con riferimento al divieto di “presumptio de presumpto” eall’onere della prova da assolvere da parte dell’Ufficio mediante indizigravi, precisi e concordanti, nonché l’art. 45 D.P.R. 917/1986, in meritoalla necessità che la presunzione abbia formato oggetto di specificoaccertamento probatorio.Nel merito, il contribuente ha rimarcato il fatto di essere stato socionon amministratore di Sifer, e di non essersi mai occupato della stessané di avervi svolto attività lavorativa, oltre ad avere ceduto la suapartecipazione in Sifer in data 19.10.2017 Con riferimento allal’[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto che anch’essa, oltre a lui, avevasubito rilevanti danni dai rapporti con la Sifer, in quanto sarebbe stataprestatrice di garanzie bancarie in favore della detta Sifer, sarebbestata aggredita da parte degli Istituti di credito e, nello specifico, daMonte Paschi di Siena, con atto di precetto del 16.3.2016 per €428.084,00, da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], con ricorso perdecreto ingiuntivo e, a seguire, con iscrizione ipotecaria per €269.982,12 su immobili.r.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente deduce di avere anche documentalmente comprovatodi avere inviato - in epoca non sospetta e ben precedente rispetto allanotifica dell’avviso di accertamento de quo, per sé e per conto diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo legale -, diverse contestazioni allaSifer, producendo le pec del 31.7.2016 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e lesuccessive del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Ulteriore elemento indicativo della non avvenuta distribuzione degliasseriti utili extra contabili, è stato rappresentato dal contribuente conriferimento al proprio tenore di vita, essendo finanche peggiorato nelperiodo di riferimento, tanto da avere dovuto fare ricorso alla venditadi un suo immobile con atto notarile stipulato in data 18.07.2014.[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato come [OSCURATO:PERSONA] (societàcostituita nell’anno 2002 con una sua autonoma ed indipendenteparticolare rilievo, come risultante dal bilancio al 31.12.2013.Altra contestazione del Depoli ha poi riguardato l’affermazionedell’Ufficio a pag. 3 dell’avviso di accertamento relativamenteall’eventuale abuso di diritto, rilevando come tale riferimentogiurisprudenziale fosse del tutto inappropriato non potendoImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] essere considerata una società “schermo”.Per quanto concerne infine l’asserito costo fittizio dal quale è scaturitol’avviso di accertamento impugnato, il ricorrente ha evidenziato che,nel considerare inesistente l’operazione commerciale tra la Sifer e laEmi, l’Ufficio avesse omesso di considerare comunque le inesistenticonseguenze legate alle modalità di pagamento, per compensazione,in quanto nessuna somma di denaro era uscita dalla sfera della società.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Milano rigettò il ricorso.La CGT-2 della Lombardia, nel contraddittorio con l’ufficio, confermò lasentenza di primo grado.r.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoriadifensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. n. 600/73, all’art. 45d.P.R. n. 917/1986 e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., permotivazione apparente”, il contribuente si duole che il giudice di appelloavrebbe preferito dare rilevanza all’asserito accertamento di una frodecarosello nella quale sarebbe stata coinvolta la [OSCURATO:SOCIETA]. (partecipatadalla [OSCURATO:PERSONA], di cui il predetto è socio), e alla ristrettabase partecipativa, quali elementi cardini chiamati a sorreggerel’impugnata sentenza, dando per assolto, per la presunzione consentitadalla ristretta base azionaria, l’onere della prova a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], con suo ribaltamento postoindebitamente ed in aperta violazione dell’art. 2697 c.c., a carico delcontribuente, per poi ritenerlo non assolto sull’assunto che “non risultaaver fornito adeguate prove atte a dimostrare di non aver percepitosuddetto maggior reddito alla luce di quanto espresso più volte dallaSuprema Corte”.Deduce il Depoli che le sue difese erano sorrette da argomenti disignificativo rilievo, tra cui l’estraneità dello stesso all’amministrazionedella Sifer (eccezion fatta per l’approvazione dei bilanci annuali),l’incompatibilità delle sue condizioni finanziarie con la ritenutadistribuzione degli asseriti utili extracontabili, l’avvenuta cessione deller.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026quote detenute in Sifer e le contestazioni mosse, per sé e per laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA], alla Sifer, a mezzo legale.Non sarebbe revocabile in dubbio che i principali motivi di gravame sirisolvessero nella violazione dell’art. 2727 c.c. con riferimento allaprova presuntiva, e all’art. 2697 c.c., in merito alla correttaapplicazione dell’onere della prova e al suo arbitrario ed illegittimoribaltamento in capo al medesimo, in aperta violazione del divieto delladoppia presunzione “presumptio de presumpto”, sia con riferimentoalla distribuzione, in favore della [OSCURATO:PERSONA], del maggiorutile che sarebbe stato conseguito dalla Sifer dall’operazione ritenutain frode, sia con riferimento alla distribuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ai rispettivi soci, tra cui lo stesso Depoli.Con riferimento, poi, alla partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., deduce ilcontribuente che egli era estraneo all’amministrazione della società eche non vi erano elementi atti a suffragare l’ipotesi dell’Ufficio relativaall’avvenuta distribuzione degli asseriti utili occulti.Altra doglianza dell’odierno contribuente riguardava l’assolutaincompatibilità della pretesa tributaria basata sull’asserita inesistenzadella fattura dell’importo di € 974.400,00, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti di Sifer, con la relativa modalità di pagamento esclusivamentemediante compensazione con fatture attive emesse dalla predetta neiconfronti della sunnominata [OSCURATO:SOCIETA]In via ulteriormente subordinata, l’odierno contribuente ha contestatoanche la presunzione della distribuzione totalitaria da parte diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] ai suoi soci e quindi anche al predetto (socio al10%), senza pertanto considerare la necessità di rettificarepreventivamente la dichiarazione della società/socia e,successivamente, a cascata, quella del socio persona fisica, così dascomputare dall’imposta pretesa nei confronti dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] la quota, ipoteticamente di competenza di quest’ultimar.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026società, e non determinare, pertanto, un’evidente duplicazione ditassazione, con conseguente violazione dell’art. 67, comma II, D.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600.Le suddette doglianze non sarebbero state nemmeno prese in esamedal giudice d’appello, che sarebbe incorso nel vizio di omessapronuncia.Il contribuente, inoltre, censura la sentenza di appello per avereapplicato una doppia presunzione, asseritamente vietata, facendoespresso riferimento agli utili extra-contabili asseritamente accertatinei confronti della società, così non considerando che l’accertamentodei suddetti utili, sempre ammesso che vi siano stati - vista latempestiva e rituale contestazione di Sifer -, riguarda proprioquest’ultima società e non certo la [OSCURATO:PERSONA].Da ciò ne conseguirebbe che, non essendovi stato alcun accertamentonei confronti della suddetta società, il principio giurisprudenziale alquale ha fatto riferimento il giudice d’appello male si attaglierebbe alcaso di specie, non potendo valere nemmeno con riferimento alla quotadel 30% detenuta direttamente in Sifer dal contribuente.La sentenza impugnata avrebbe posto un onere a carico del Depoli cheegli non aveva, consistente nel dover vincere la presunzione legata allaristretta base azionaria, dimostrando la propria estraneità alla gestioneed alla conduzione societaria.Il giudice di appello, inoltre, non avrebbe preso in considerazione lecontestazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva mosso nei confronti diSifer, con distinte pec del 31.7.2016 e 22.11.2017, ben prima dellanotifica degli avvisi di accertamento notificati ai suoi soci.Inoltre, la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettatole doglianze del contribuente sarebbe apparente.La sentenza impugnata non si sarebbe conformata al principio,espresso da questa Suprema Corte, secondo cui “in tema dir.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli dicapitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima lapresunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la qualenon viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto notonon è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamenteaccertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della basesociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che,in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinché,però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che laristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base dellapresunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamentoprobatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico dellasocietà in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce ilpresupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”.Deduce, inoltre, il contribuente che il giudice d’appello non avrebbecompiuto alcun accertamento, con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine agli asseriti ricavi non contabilizzati.Con riferimento all’onere della prova posto a caricodell’amministrazione finanziaria, particolare rilevanza, per ilcontribuente, dovrebbe riconoscersi a quanto normativamentedisposto in forza del recente intervento legislativo di cui alla legge n.130 del 31.08.2022, attraverso il quale sarebbe stata introdotta,nell’ambito della giustizia tributaria, una disciplina specifica dell’oneredella prova, confluita nel nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992, prevedendosi un onere probatorio certamente più rigorosoa carico del fisco, che striderebbe con la doppia presunzione applicatanei confronti dell’odierno ricorrente.Inoltre, essendosi esclusa la sussistenza di una fattispecie di abuso deldiritto, la società intermedia (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) eraesistente ed operativa, sicché essa non avrebbe potuto esserer.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026considerata un mero schermo, diafano, attraverso il quale distribuiregli utili alle persone fisiche socie, in capo alle quali sarebbe, comunque,del tutto mancata la consapevolezza della partecipazione da parte diSifer S.p.A. a qualsivoglia frode.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Error in procedendo exart. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 36, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., per omesso esame e omessamotivazione”, il contribuente si duole che il giudice d’appello avrebbeomesso di prendere in esame il motivo di appello relativo alla dedottaimpossibilità della verificata [OSCURATO:SOCIETA]., di conseguire un maggioreutile d’impresa a seguito di fatturazioni incrociate per asseriteoperazioni inesistenti e regolate esclusivamente mediantecompensazione, senza quindi alcun passaggio di somme.2.1.I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possonoessere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282 – 01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dir.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026presunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), e dunque anche nel caso in cui icosti fittizi siano stati neutralizzati tramite compensazione da fatturedella ripresa degli utili presuntivamente distribuiti ai soci, che l’elisionedei costi abbia comunque determinato un maggior reddito imponibilein capo alla società, nel caso che ci occupa la [OSCURATO:SOCIETA]L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùr.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026rispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa (non essendo sufficiente, all’uopo, eventualirichieste di chiarimento inviate dal socio all’organo amministrativo dellasocietà, non seguite da atti concreti di rottura dell’affectio societatis).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale sintomo della particolare intensità dell’affectio tra i soci;l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unar.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026definitiva rottura dell’affectio societatis o della compagine socialeesistente in quel momento.Quanto al “ribaltamento” pro quota, in capo alle persone fisiche sociedi società partecipanti al capitale della società oggetto di accertamento,degli utili accertati, deve qui rilevarsi, sulla scia di alcuni precedentigiurisprudenziali di legittimità (Cass., n. 4861/2024; Cass., n.6266/2026), che, in caso di società a ristretta base che partecipa alcapitale sociale di una società a ristretta base partecipativa,l’accertamento svolto a carico della persona fisica socia della società asua volta socia non ha come suo presupposto l’emissione di un avvisodi accertamento nei confronti di quest’ultima società:l’amministrazione, che abbia accertato il conseguimento di utili nondichiarati in capo ad una società a ristretta base, può legittimamentenotificare l’avviso di accertamento per la ripresa fiscale degli utilipresuntivamente distribuiti a favore delle persone fisiche socie dellesocietà, anch’esse a ristretta base, che partecipano al capitale socialedella società oggetto del primo accertamento.La non necessità dell’emissione dell’avviso di accertamento neiconfronti della società a ristretta base partecipante (intermedia),infatti, deriva, sul piano del diritto positivo, dalla circostanza chenessuna norma obbliga l’amministrazione a procedere formalmente adun previo accertamento nei confronti della società; sul piano dell’analisieconomica del diritto, dalla considerazione che, secondo l’id quodplerumque accidit, le società a ristretta base partecipativa e di semplicestruttura organizzativa hanno come unico fine naturale quello dellaproduzione di utili allo scopo di distribuzione tra i soci (art. 2247 c.c.).Chiaramente, la scelta di esercitare la ripresa degli utili extracontabilidirettamente a carico delle persone fisiche socie non può ledere il dirittodi difesa di queste ultime, che potranno, sia in giudizio che in sedeprocedimentale, dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova cher.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’accertamento nei loro confronti è precluso in quanto sarebbe statoprecluso l’accertamento a carico della società da esse partecipata o chegli utili extracontabili prodotti dalla società oggetto di verifica fiscalenon sono stati distribuiti alla società da esse partecipata (e che dunquenon avrebbero potuto essere distribuiti ad esse), avendo avuto unadestinazione specifica.2.2.Il giudice di appello ha correttamente applicato i suindicati princìpialla fattispecie di causa: la società oggetto di accertamento, la SiferS.p.A., è una società a ristretta base, partecipata dal contribuente e daImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta società a ristretta basefamiliare partecipata dal contribuente e dalle sue figlie; dopo averaccertato la produzione di maggiori utili in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].,l’amministrazione ha emesso un avviso di accertamento in capo all’odierno contribuente imputandogli, oltre che gli utili prodotti dalla SiferS.p.A., direttamente, sempre pro quota, anche gli utilipresuntivamente distribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Esistevano, dunque, i presupposti giurisprudenziali per l’applicazionedella presunzione della distribuzione degli utili extracontabili,trattandosi di due società di capitali a ristretta base partecipativa.L’amministrazione, come detto, non aveva, dal canto suo, l’obbligo diemettere previamente l’avviso di accertamento nei confronti dellaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., e l’imputazione diretta degli utili pro quotaal contribuente non ha precluso a quest’ultimo di proporre difese inmerito al presupposto accertamento di fatto della presuntadistribuzione di utili extracontabili pro quota in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]Il contribuente, in sede di merito, non è riuscito, dal canto suo, secondol’insindacabile giudizio della CGT-2, a provare il fatto che gli utiliaccertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. non erano stati distribuiti né allaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. né a lui, per essere stata impressa ad essir.g. n. 18429/2023 a.c. 6/5/2026 13Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18429/2023Numero sezionale 3855/2026Numero di raccolta generale 20176/2026Data pubblicazione 16/06/2026una specifica destinazione che ne escludesse la distribuzione, proquota, a suo favore.3.Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 18429/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]