CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 1960
Cassazione n. 08587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzadi condanna emessa , all’esito di giudizio abbreviato , dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (rispettivamente contestati ai capi 3 e 5), posti in essere ai danni della società “[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa sociale”, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa il 21.7.2017, con accertamento dello stato di insolvenza in data 9.7.2018. Secondo la contestazione mossa al ricorrente, lo stesso, nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione della società, aveva concorso a stipulare, in data 1.2.2010, un contratto di locazione di un immobile sito in Gravina di Puglia, per un canone pari a 30.000 euro, ritenuto svantaggioso per la società perché eccessivamente onerosorispetto al valore del bene, risultatoper di più di proprietà di altri due membri del consiglio di amministrazione. La stessa cooperativa, inoltre, dal 2011 al 2017, avevacorrisposto ad alcuni consiglieri, specificamente indicati nel capo di imputazione, somme per diverse decine di migliaia di euro, senza adeguata giustificazione. Tali condotte, secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, dovevano essere ascritte anche all’odierno ricorrente ed avrebbero inciso sulla situazione economico-finanziaria della società e concorso a determinarne la decozione. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo 3), relativo alla sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile sito in Gravina di Puglia. Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Bari avrebbe contraddittoriamente affermato che l’[OSCURATO:PERSONA] non potesse non avvedersi del carattere distrattivo dell’operazione, dovendo essere a conoscenza che l’immobile locato fosse di proprietà di altri due membri del consiglio di amministrazione,ma, in un passaggio successivo, avrebbe dato atto che il contratto di locazione era stato stipulato con una società formalmente intestata ad altri soggettie, dunque , non riconducile in apparenza agli altrimembri del consiglio. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi della motivazione con riferimento al capo 5), relativo alla elargizione di compensi ingiustificati ai dipendenti consiglieri dal 2011 al 2017. La Corte territoriale, ignorando una serie di dati probatori (tra cui la relazione di un consulente della difesa,il contenuto del verbale assembleare del 20.1.2011 e la delimitazione temporale della carica dell’[OSCURATO:PERSONA]), non avrebbe considerato che icompensi, come emerge dal contenuto della delibera, erano motivati con un previsto obbligo di collaborazione dei dipendenti-consiglieri con il responsabile della cooperativa; che nessun compenso aveva mai riguardato la posizione dell’odierno ricorrente, come viceversa erroneamente affermato dalla Corte di appello, in contrasto con il contenuto della delibera e della stessa sentenza di primo grado; che l’entità degli importi era divenuta significativa in un periodo successivo rispetto alle dimissioni del ricorrente dal Consiglio di amministrazione, avvenuta appena quattro mesi dopo l’approvazione della delibera, di talché non poteva essere addebitata all’[OSCURATO:PERSONA] la decisione di continuare a versare ed estendere tali elargizioni. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione per aver la Corte di appello di Bari ritenuto irrilevante la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] , diversamente da quanto indicato dal giudice di primo grado,non avesse in realtà preso parte ad una successiva delibera (del 29.5.2015),valorizzata per desumere la consapevolezza dell’effetto pregiudizievole dell’operazione di cui al capo 5) in capo all’imputato. 2.4. Con il quarto motivo viene denunciato vizio di motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo, per aver la Corte di appello acriticamente condiviso la motivazione del giudice di primo grado circa la sussistenza del dolo del ricorrente, pur dando atto,in più punti della sentenza, che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rendersi conto del carattere distrattivo delle operazioni usando l’ordinaria diligenza, così implicitamente prospettando la possibilità che lo stesso potesse versare in una condizione colposa e non in dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, emergendo dalla sentenza impugnata una serie di aporie su aspetti fondamentali della decisione. 2. I quattro motivi di ricorso, sebbene formalmente diretti a contestare distinti passaggi della sentenza, possono essere trattati congiuntamente , p oic hé attengono tutti alvizio di motivazione del provvedimento impugnato , nella parte in cui ha ritenuto provata la consapevole e volontaria partecipazione dell’odierno ricorrente alla realizzazione delle due condotte distrattive in contestazione. 2.1. Giova ricordare che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501). Poiché non ogni atto di disposizione patrimoniale rivelatosi svantaggioso può essere considerato integrativo di una condotta distrattiva,ma solo quello che, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, abbia l’attitudine a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie (si veda, Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 287059 –01), ènecessario che il soggetto agente abbia la consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un effettivo danno ai creditori, anche se non occorre che vi sia l'intenzione di causarlo ( Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo,Rv. 261739 – 01 ). Come in qualsiasi ipotesi di accertamento dell’elemento soggettivo, la sua sussistenza può essere ricavata anche in modo indiretto, valorizzando i c.d. "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, «nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa»(Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). E’ di immediata evidenza che , quanto più un’operazione sia palesemente pregiudizievole per la società o priva di una sua razionale giustificazione,tanto più sarà ragionevole ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio , preordinata a depauperare il patrimonio sociale in modo da porre in pericolo le ragioni creditorie, ancor più se l’operazione, svantaggiosa per l’impresa fallita, si appalesi invece vantaggiosa per lo stesso imprenditore o per soggetti a lui collegati. Per contro, oltre all’irrilevanza delle scelte imprenditoriali rivelatesi solo ex post dannose per la società,ma inizialmente connotate da una propria razionalità, non possono essere considerate indicative della “fraudolenza” neanche quelle condotte negligenti o imprudenti che,essendo comunque inquadrabili nella cornice degli scopi e degli interessi della società, potrebbero al più configurare il meno grave reato di bancarotta semplice. Gli stessi principi valgono ovviamente anche nel caso di delibere approvate dal consiglio di amministrazione di una società, rispetto al quale si pone tuttavia un problema ulteriore, costituito dall’eventualità che alcuni consiglieri potrebbero perseguire scopi extrasociali illeciti ignorati (in modo incolpevole o meno) dagli altri, ai quali, dunque,non può evidentemente essere addebitata una condotta fraudolenta, in assenza della dimostrazione della conoscenza del carattere pregiudizievole dell’operazione, eventualmente tratta dalla presenza di “indici di allarme” così manifesti da non poter essere ignorati. 2.2. Fatte tali precisazioni di carattere generale, deve rilevarsi che il dolo dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato desunto dai giudici territoriali dal fatto che lo stesso, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della cooperativa, avessepartecipato all’approvazione di entrambe le deliberesopra indicate , conoscendo (o dovendo conoscere)il carattere distrattivo delle operazioni, nonché il fatto che l’immobile locato fossein realtà di proprietà di altri due membri del consiglio e vi era, quindi , una situazione palese di conflitto di interessi. La conclusione cui perviene la Corte di appello di Bari poggia, tuttavia, su premesse contraddittorie e sull’omessa valutazione di una serie di circostanze significative puntualmente evidenziate con l’atto di appelloe su cui non vi è stata risposta. 2.3. Iniziando dall’operazione relativa alla locazione dell’immobile sito in Gravina di Puglia, entrambi i giudici di merito danno atto che, almeno su un piano astratto, la locazione rispondeva effettivamente alle finalità assistenziali proprie della cooperativa, dal momento che lo stesso avrebbe dovuto essere adibito all’accoglienza di donne in difficoltà con figli. Senonché il canone pattuito sarebbe stato eccessivo rispetto al valore di mercato dell’immobile, tanto più che lo stesso aveva richiesto interventi di ristrutturazione, per oltre 240.000 euro, eppure non era stato mai realmente utilizzato.Il bene era risultato infine di proprietà di altri due membri del consiglio di amministrazione, il che rendeva ragionevole la conclusione che il contratto fosse stato stipulato solo per locupletare i proprietari del bene.Tutte tali circostanze non potevano essere ignorate dall’[OSCURATO:PERSONA],nella sua veste di membro del consiglio di amministrazione all’epoca della stipula del contratto. Dalla lettura complessiva della sentenza emerge tuttavia: -che il canone pattuito per la locazione dell’immobile era di 30.000 euro annui, rispetto ad un valore di mercato,stimato con “perizia”, di 24.829 euro (p. 5 della sentenzaimpugnata), con una discrasia, dunque, di 5.000 euro annui, che appare piuttosto contenuta per ritenere che l ’incongruenza dell’operazione dovesseritenersi lampante (e, ancor più a monte , che l a mera stipula del contratto di locazione potesserealmente porre in pericolo l a solvibilità della cooperativa e dunque le ragioni creditorie); -nessun rilievo viene inoltre dato alla circostanza che, al momento della stipula del contratto di locazione (febbraio 2010), la società non attraversava in realtà una situazione di crisi , sicché la locazione di un immobile per il perseguimento delle finalità assistenziali della cooperativa, a condizioni non macroscopicamente svantaggiose, non poteva essere considerata di per sé sospetta rispetto alla fisiologia della sua attività. In sentenza (pp. 2 e 3), infatti,si dà atto che la cooperativa aveva avuto un momento di transitoria di difficoltà nel 2008,determinato, tra l’altro , non da una contrazione dell’attività, ma da ritardati pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, al quale si era tuttavia sopperito con il deliberato versamento di somme a copertura delle perdite. Solo dal 2013, come accertato dal commissario liquidatore, le perdite si erano ripresentate ed era stato deliberato un nuovo stato di crisi. Tenuto conto di tale premessa ed in assenza di ulteriori considerazioni di segno contrario, si rivela difficilmente comprensibile il passaggio della sentenza in cui la Corte ha ritenuto “apparente” e irrilevante la revoca dello stato di crisi nel 2008 e provata la consapevolezza, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della situazione di crisi finanziaria della societànel 2010, che avrebbe imposto una gestione oltremodo prudente; -dopo la stipula del contratto di locazione (febbraio 2010), risulta accertato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse dimesso dal consiglio di amministrazione nel mese di maggio 2011, sicché nessun addebito poteva essere a lui mosso né in ordine alle ingenti spese ( queste sì certamente significative , per oltre 240.000 euro) deliberate nel mese di ottobre 2012 per procedere alla ristrutturazione dell’immobile mai utilizzato, né in ordine allo stesso mancato utilizzo del bene; - circa la conoscenza della proprietà dell’immobile, decisamente negata dall’imputato nei suoi motivi di appello , la Corte territoriale (a p. 6) rileva contraddittoriamente che «La sentenza impugnata ha puntualmente richiamato elementi istruttori (verbali, documentazione contabile, corrispondenza interna) da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente a conoscenza della riconducibilità della società locatrice ai membri del Consiglio, o comunque che tale circostanza fosse agevolmente conoscibile con l’ordinaria diligenza imposta dal ruolo ricoperto», così indebitamente parificando la conoscenza effettiva alla violazione di un onere di diligenza nell’informarsi; - i n altro passaggio (p. 5) si precisa poi che il contratto di locazione dell’immobile era stato stipulato dalla cooperativa con una società, la EFFEPI Costruzioni, «formalmente intestata a soggetti terzi, ma nella sostanza riconducibile a membri del Consiglio di Amministrazione» e che la proprietà dell’immobile avrebbe potuto trarsi da una visura catastale che sarebbe stato necessario acquisire (p. 9), così di fatto ribadendo che il dato della riconducibilità dell’immobile ai membri del consiglio di amministrazione non era con certezza conosciuto dall’[OSCURATO:PERSONA],ma che lo stesso avrebbe potuto conoscerlo se fosse stato diligente, con ciò nuovamente confondendo i piani del dolo e della colpa alla base della condotta dell’imputato. 2.4. Parimenti viziata è la motivazione della sentenza relativa ai contributi elargiti ai “dipendenti-consiglieri” della cooperativa, integrativa della condotta distrattiva riportata al capo 5). La Corte di appello di Bari ha ritenuto che il riconoscimento di contributi, dal 2011 al 2017,nei confronti di una serie di membri del consiglio di amministrazione, “tra cui l’[OSCURATO:PERSONA]”, non trovas se alcuna giustifica zione e che, ai fini dell’aggravamento del dissesto, fosse stata significativa anche la «mancata adozione di misure correttive» e «l’assenza di un piano di risanamento», concludendo che le condotte complessive dell’imputato «rappresentarono manifestazioni concrete di una gestione imprudente e dannosa che contribuì ad aggravare la crisi in attoe a rendere irreversibile il dissesto» (p. 7 della sentenza). Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che: - contrariamente a quanto indicato n ella sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] non figura tra i percettori dei contributi, né sulla base della contestazione (ove si fa espresso riferimento ai dipendenti-consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Angelotti), né per quanto ricostruito dalla sentenza di primo grado; -rispetto ad elargizioni protrattesi per sette anni, dal 2011 al 2017, è illogico non valutare, come aveva chiesto di fare l’appellante, quale fosse la previsione iniziale dell’entità ed estensione di tali elargizioni nel brevissimo periodo in cui l’[OSCURATO:PERSONA] era stato ancora membro del consiglio di amministrazione (fino a maggio 2011),rispetto a quelle erogate nei sei anni successivi, durante i quali il ricorrente non faceva più parte dei vertici della società; -nessuna valutazione risulta inoltre effettuata tra quella che era l ’iniziale giustificazione di tali emolumenti aggiuntivi (ovvero un obbligo di collaborazione aggiuntivo previsto nella stessa delibera, come riportato in ricorso)e la successiva verifica che in realtà nessuna effettiva prestazione aggiuntiva era stata poi riscontrata, circostanza quest’ultima non necessariamente addebitabile a chi aveva partecipato solo alla deliberazione iniziale; -analogamente non spiegabile, sulla base della lettura del provvedimento impugnato, è l’addebito al ricorrente della mancata adozione di rimedi correttivi e piani di risanamento, tenuto conto delle sue dimissioni dalla carica nel primo semestre del 2011, ovvero due anni prima che si verificassero le perdite come accertate dal commissario liquidatore; -incongruo, ai fini della dimostrazione dell’elemento del dolo richiesto, è infine qualsiasi riferimento ad una gestione “imprudente” da parte del ricorrente, che al più potrebbe giustificare una diversa qualificazione della condotta a luiascritta. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, affinché si proceda ad un nuovo giudizio sui punti, precedentemente evidenziati, in cui la motivazione della sentenza presenta profili di contraddittorietà rispetto alle emergenze processuali ed intrinseche illogicità, ten endo in particolare conto dei principi richiamati in materia di accertamento del dolo del reato