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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02266/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legitti ità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltr , che il giudice di appello correttamente ha esaminato la posizione del ricorrente indicando analiticamente le prove documentali a carico di quest'ultimo e le ragioni per le quali non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (si vedano, in particolare, le pag. 3-4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d1eciso in Roma, ril 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA] cesco [OSCURATO:PERSONA]" p 'A tini t V-A'S-1 / D E POSITATA 1:\; [OSCURATO:PERSONA] 1 8 2t114 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legitti ità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltr , che il giudice di appello correttamente ha esaminato la posizione del ricorrente indicando analiticamente le prove documentali a carico di quest'ultimo e le ragioni per le quali non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (si vedano, in particolare, le pag. 3-4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d1eciso in Roma, ril 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA] cesco [OSCURATO:PERSONA]" p 'A tini t V-A'S-1 / D E POSITATA 1:\; [OSCURATO:PERSONA] 1 8 2t114 I
Sentenza Cassazione n. 02266/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris