CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11863/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata, per non avere adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, risulta formulato in termini del tutto generici, fermo restando che in appello erano state dedotte censure afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., temi che hanno formato oggetto di idonea valutazione da parte della Corte; Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta l'eccessività della pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 385 comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che il provvedimento impugnato ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce dei plurimi precedenti penali del ricorrente e della durata dell'allontanamento, essendo stato inoltre rilevato che non è possibile stabilire le modalità con cui l'imputato si era ripresentato e che sul punto il ricorso non contiene deduzioni critiche ma si limita ad affermazioni assertive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis