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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35353/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]95, C.RkvoNDP\.re_i.ALC- 1-2K-S>AG (-7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Al FS-(/) S 75,- -1/77/

I. i PA (IP -1/21-A/1. 2,/1 1-7,1177- 2 --v 31.11 v/ e--71 o S7 4/4 V C:11//9 [OSCURATO:PERSONA] Fano

1. [OSCURATO:PERSONA] della giustizia e la Casa circondariale di Sassari ricorrono avverso l'ordinanza del 24 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 9 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis.

Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria gli aveva negato l'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il diniego all'acquisto del lettore CD e dei CD musicali aveva leso interessi inerenti a beni essenziali della persona, che rappresentavano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo.

Il divieto di utilizzo di tali supporti, inoltre, non sarebbe stato proficuo sotto il profilo dell'incremento della tutela dell'ordine e della sicurezza e dalla maggior prevenzione di flussi comunicativi illeciti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale o organizzazioni criminali contrapposte.

2. I ricorrenti articolano due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e 87 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza, in violazione anche dell'art. 14.1 della Circolare dipartimentale, avrebbe omesso di considerare che l'uso dei CD e del relativo supporto per il loro ascolto era consentito solo laddove vi fossero stati reali e concreti motivi di studio e di lavoro.

2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 41 bis Ord. pen. e 2 Cost., perché il giudice di merito, sull'errato presupposto circa la sussistenza di una discriminazione a danno dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui al citato articolo, avrebbe garantito a Polverino un trattamento di vantaggio rispetto a quello previsto per tutti gli altri detenuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La questione, che si pone all'attenzione del Collegio, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen.

Giova evidenziare che tale ultimo regime speciale detentivo prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della Direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, al fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.

La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.

Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura.

L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile nella sua perentorietà.

Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza.

In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sui piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.

Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]95, C.RkvoNDP\.re_i.ALC- 1-2K-S>AG (-7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Al FS-(/) S 75,- -1/77/ I. i PA (IP -1/21-A/1. 2,/1 1-7,1177- 2 --v 31.11 v/ e--71 o S7 4/4 V C:11//9 [OSCURATO:PERSONA] Fano 1. [OSCURATO:PERSONA] della giustizia e la Casa circondariale di Sassari ricorrono avverso l'ordinanza del 24 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 9 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis. Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria gli aveva negato l'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il diniego all'acquisto del lettore CD e dei CD musicali aveva leso interessi inerenti a beni essenziali della persona, che rappresentavano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo. Il divieto di utilizzo di tali supporti, inoltre, non sarebbe stato proficuo sotto il profilo dell'incremento della tutela dell'ordine e della sicurezza e dalla maggior prevenzione di flussi comunicativi illeciti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale o organizzazioni criminali contrapposte. 2. I ricorrenti articolano due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e 87 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza, in violazione anche dell'art. 14.1 della Circolare dipartimentale, avrebbe omesso di considerare che l'uso dei CD e del relativo supporto per il loro ascolto era consentito solo laddove vi fossero stati reali e concreti motivi di studio e di lavoro. 2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 41 bis Ord. pen. e 2 Cost., perché il giudice di merito, sull'errato presupposto circa la sussistenza di una discriminazione a danno dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui al citato articolo, avrebbe garantito a Polverino un trattamento di vantaggio rispetto a quello previsto per tutti gli altri detenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La questione, che si pone all'attenzione del Collegio, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen. Giova evidenziare che tale ultimo regime speciale detentivo prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della Direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, al fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile nella sua perentorietà. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sui piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi
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