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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1986

Cassazione n. 45628/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 08/10/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il motivo di ricorso, che contesta il travisamento della prova in relazione agli artt. 474 cod. pen. è manifestamente infondato: è sufficiente infatti ribadire che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc.

Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane); rilevato che analoga sorte merita il secondo motivo del ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod., pen. dal momento che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 2890 del 15/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Cipriani, Rv. 257647 - 01) mentre, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non poter ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" valorizzando, piuttosto, elementi di natura oggettiva relativi alla complessiva gravità delle condotte che erano state realizzate "... in un contesto ben organizzato e ramificato che esclude la particolare tenuità del fatto e del danno ex art. 648 comma secondo cod. pen...."; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 08/10/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il motivo di ricorso, che contesta il travisamento della prova in relazione agli artt. 474 cod. pen. è manifestamente infondato: è sufficiente infatti ribadire che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane); rilevato che analoga sorte merita il secondo motivo del ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod., pen. dal momento che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 2890 del 15/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Cipriani, Rv. 257647 - 01) mentre, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non poter ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" valorizzando, piuttosto, elementi di natura oggettiva relativi alla complessiva gravità delle condotte che erano state realizzate "... in un contesto ben organizzato e ramificato che esclude la particolare tenuità del fatto e del danno ex art. 648 comma secondo cod. pen...."; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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