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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25548/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9799-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 9799/2022 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2023 CC - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 667/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 793/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 9799/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 6.10.2021 n. 667, la Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per il pagamento di contributi e sanzioni, per l’anno 2009, dovuti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme, ritenendo che il credito vantato dall’Inps fosse prescritto.

La Corte d’appello, da parte sua, ha ritenuto il gravame inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, pronunciandosi anche sul positivo decorso del termine quinquennale di prescrizione, con ordinanza 436 bis e 348 bis c.p.c.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivodi ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.342 e 434 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte territoriale aveva statuito sul difetto di specificità dei motivi d’appello del proprio atto di gravame.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, con l’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, con l’art. 17 del DPR n. 435/01 e con il D.P.C.M. del 10.6.10, pubblicato in G.U. n. 141 del 19.6.10, anche con riferimento agli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto, nel fissare il termine di decorrenza della prescrizione, dello slittamento dei termini per il versamento dei contributi, come fissati dall’art. 1 del D.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i contributi relativi all’anno 2009, perché aveva ritenuto che la contribuente non fosse annoverabile tra i soggetti destinatari del differimento del predetto termine per il versamento dei contributi al 6.7.10, perché fiscalmente non interessata all’applicazione degli studi di settore, trovandosi nel regime fiscale “dei minimi”.

Il primo motivo è fondato.

In via preliminare, il motivo è autosufficiente, avendo l’Istituto previdenziale riportato in ricorso, sia i passaggi salienti della sentenza di primo grado che i propri motivi di gravame, che la Corte d’appello ha ritenuto generici, perché a suo avviso non indicavano le parti del provvedimento che l’Inps intendeva appellare con le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e con l’indicazione degli elementi fondanti la censura proposta.

Sul merito della questione della specificità dei motivi d’appello, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 27199/17, 36481/22, cfr. Cass. n. 3115/18, secondo cui, l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.).

Nella specie, si verteva in tema di decorrenza della prescrizione, dimodoché il giudice era tenuto a valutare la questione di diritto sottoposta al suo vaglio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, anche a prescindere dall’allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare l’erroneità della pronuncia di primo grado: in buona sostanza, nella specie, l’onere di specificità dei motivi (per cui, la manifestazione volitiva dell’appellante deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità) va coordinato con il principio iura novit curia che, ai sensi dell’art.113 c.p.c., presiede alla soluzione delle questioni di diritto (Cass. nn. 7190/10, 11934/1995).

Dall’esame delle censure, l’Inps dopo aver ribadito i fatti che giustificavano la considerazione del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, in quanto a suo avviso il dies a quo andava calcolato da lla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza dei termini di versamento dei contributi stessi, ha deferito la quaestio iuris all’organo giudicante, il quale una volta acquisiti tutti gli elementi criticamente riproposti dall’Istituto previdenziale non poteva esonerarsi dal valutare gli stessi, come pure ha fatto (cfr. pp. 6 - 8 della sentenza impugnata), ma solo dopo aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello (cfr. infatti il dispositivo della sentenza impugnata) e, quindi, dopo essersi spogliato della potesta s iudicandi (cfr. Cass. sez. un. n. 2155/21, 27388/22 , 11675/20).

Il secondo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. N. 10273/21, 32683/22).

Nella specie, pertanto, ai fini di detto differimento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (v. anche Cass. N. 24668/22).

In accoglimento del primo e secondo motivodi ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9799-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 9799/2022 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 667/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 793/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9799/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 6.10.2021 n. 667, la Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per il pagamento di contributi e sanzioni, per l’anno 2009, dovuti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme, ritenendo che il credito vantato dall’Inps fosse prescritto. La Corte d’appello, da parte sua, ha ritenuto il gravame inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, pronunciandosi anche sul positivo decorso del termine quinquennale di prescrizione, con ordinanza 436 bis e 348 bis c.p.c. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivodi ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.342 e 434 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte territoriale aveva statuito sul difetto di specificità dei motivi d’appello del proprio atto di gravame. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, con l’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, con l’art. 17 del DPR n. 435/01 e con il D.P.C.M. del 10.6.10, pubblicato in G.U. n. 141 del 19.6.10, anche con riferimento agli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto, nel fissare il termine di decorrenza della prescrizione, dello slittamento dei termini per il versamento dei contributi, come fissati dall’art. 1 del D.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i contributi relativi all’anno 2009, perché aveva ritenuto che la contribuente non fosse annoverabile tra i soggetti destinatari del differimento del predetto termine per il versamento dei contributi al 6.7.10, perché fiscalmente non interessata all’applicazione degli studi di settore, trovandosi nel regime fiscale “dei minimi”. Il primo motivo è fondato. In via preliminare, il motivo è autosufficiente, avendo l’Istituto previdenziale riportato in ricorso, sia i passaggi salienti della sentenza di primo grado che i propri motivi di gravame, che la Corte d’appello ha ritenuto generici, perché a suo avviso non indicavano le parti del provvedimento che l’Inps intendeva appellare con le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e con l’indicazione degli elementi fondanti la censura proposta. Sul merito della questione della specificità dei motivi d’appello, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 27199/17, 36481/22, cfr. Cass. n. 3115/18, secondo cui, l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.). Nella specie, si verteva in tema di decorrenza della prescrizione, dimodoché il giudice era tenuto a valutare la questione di diritto sottoposta al suo vaglio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, anche a prescindere dall’allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare l’erroneità della pronuncia di primo grado: in buona sostanza, nella specie, l’onere di specificità dei motivi (per cui, la manifestazione volitiva dell’appellante deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità) va coordinato con il principio iura novit curia che, ai sensi dell’art.113 c.p.c., presiede alla soluzione delle questioni di diritto (Cass. nn. 7190/10, 11934/1995). Dall’esame delle censure, l’Inps dopo aver ribadito i fatti che giustificavano la considerazione del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, in quanto a suo avviso il dies a quo andava calcolato da lla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza dei termini di versamento dei contributi stessi, ha deferito la quaestio iuris all’organo giudicante, il quale una volta acquisiti tutti gli elementi criticamente riproposti dall’Istituto previdenziale non poteva esonerarsi dal valutare gli stessi, come pure ha fatto (cfr. pp. 6 - 8 della sentenza impugnata), ma solo dopo aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello (cfr. infatti il dispositivo della sentenza impugnata) e, quindi, dopo essersi spogliato della potesta s iudicandi (cfr. Cass. sez. un. n. 2155/21, 27388/22 , 11675/20). Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. N. 10273/21, 32683/22). Nella specie, pertanto, ai fini di detto differimento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (v. anche Cass. N. 24668/22). In accoglimento del primo e secondo motivodi ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
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