CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 25672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari con cui veniva rigettata la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, sono assolutamente generiche, facendo riferimento ad una applicabilità de plano dell'art. 148 cod. pen. sulla base di un'infermità mentale che si assume trascurata e che comunque non viene documentata in questa sede (in violazione del principio di autosufficienza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.