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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2017

Cassazione n. 18661/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34788/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di Summaga di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] RAINERIO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2456/2017 depositata il02/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] , in proprio, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di Summaga di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per otto mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c., contro la sentenza del 2 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Venezia, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Venezia, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della complessiva somma di € 112.433,61, oltre interessi moratori calcolati dalle singole scadenze al saldo, accertando il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. al maggior danno la rivalutazione monetaria ai sensi del secondo comma dell’articolo 1224 c.c. e regolando le spese di lite.

2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per due mezzi.

3. ― Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso principale contiene motivi che la stessa par te ricorrente così riassume.

Primo motivo di ricorso.

Violazione articolo 360 n. 3) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto art. 1988 c.c., 2697 c.c..

Violazione RD 1736/33 e in particolare dell'art. 58.

Sul duplice titolo esecutivo.

Sugli assegni protestati e non offerti al debitore in restituzione.

Sulla rinuncia alla promessa di pagamento e quindi all'art. 1988 c.c..

Violazione art. 360 n. 5).

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sulla terza linea di credito asserita emissione di assegni.

Secondo motivo di ricorso.

Sul terzo motivo di ricorso in appello.

Violazione articolo 360 n. 5).

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Totale omissione dell'esame delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda linea di credito.

Sulla inesistenza di una seconda linea di credito nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Terzo motivo di ricorso.

Ancora sul terzo motivo di ricorso in appello.

Violazione articolo 360 n. 3) Violazione delle norme sull'onere della prova.

Violazione art. 2697 c.c., violazione art. 1813 e ss., Violazione artt. 1823 e ss., artt. 1324 e 1321 c.c. artt. 2721 ss. sui limiti della testimonianza.

Violazione articolo 360 n. 5).

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, totale omissione dell'esame delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda linea di credito.

Violazione per un diverso profilo.

Sulla inesistenza di una seconda linea di credito nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Quarto motivo di ricorso.

Ancora sul terzo motivo di ricorso in appello.

Sugli assegni portati a terzi e inseriti nella seconda linea di credito.

Violazione articolo 360 n. 3).

Violazione delle norme sull'onere della prova.

Violazione art. 2697 c.c., Violazione artt. 2721 sui limiti della testimonianza.

Violazione R.D. 1736/1933 recante disposizioni sull'assegno.

Violazione obbligo di motivazione ex art. 132 c.p.c..

Violazione articolo 360 n. 5).

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Totale omissione dell'esame delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla dazione degli assegni a garanzia della prima linea di credito e non come pagamento della seconda inesistente linea di credito.

Quinto motivo di ricorso.

Art. 360 n. 3.

Violazione di legge.

Violazione art. 132 n. 4 c.p.c. motivazione assente in relazione ai fatti indicati dal sg [OSCURATO:PERSONA] e delle tesi giuridiche del sig [OSCURATO:PERSONA].

Inidoneità delle argomentazioni indicate dalla Corte per comprendere le ragioni di rigetto delle tesi del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Pedissequa riproposizione delle argomentazioni della appellante.

Omesso esame critico.

Art. 360 n. 5.

Omesso esame di un fatto controverso.

Totale omissione dei fatticontroversi.

Sesto motivo di ricorso.

Sul primo motivo di ricorso in appello di controparte.

Violazione articolo 360 n. 5).

Omesso esame cica un fatto decisivo della controversia.

Violazione articolo 360 n. 3).

Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.

Art. 183 comma 5 c.p.c.

Art. 105 c.p.c.

Omessa pronuncia su su un fatto controverso in relazione alla impugnazione per tardività della domanda formulata da [OSCURATO:SOCIETA] di condanna nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].

Sulla omessa valutazione della eccezione di assenza di motivazione nella impugnazione.

Omessa pronuncia del Giudice di Appello.

Contraddittorietà intrinseca tra motivo di appello e decisione.

Omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato.

Settimo motivo di ricorso.

Ancora sul primo motivo di ricorso in appello.

Violazione articolo 360 n. 5).

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Violazione articolo 360 n. 3).

Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.

Art. 183 comma 5 c.p.c.

Art. 105 c.p.c.

Art. 1292 e seguenti.

Sul contenuto del primo motivo di ricorso in appello.

Contraddittorietà intrinseca tra motivo di appello e decisione.

Insussistenza di elementi di diritto (e di fatto) idonei a fondare la condanna solidale richiesta con il primo motivo di appello.

Ottavo motivo di ricorso.

Sulla inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria.

Violazione articolo 360 n. 3).

Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.

Articolo 1224 c.c.

Articolo 633 e 645 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità di ciascuno dei motivi spiegati.

5.1. ― Il primo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. ha agito in giudizio in via monitoria assumendo di aver aperto nei confronti della parte intimata tre linee di credito, mentre quest’ultima, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha negato di essere debitrice in ragione della seconda e terza linea di credito, in buona sostanza mere duplicazioni della prima.

Il primo mezzo concerne appunto detta terza linea di credito.

Orbene, il motivo si fonda anzitutto sull’affermazione secondo cui la Corte avrebbe errato «nel sostenere che l’azione svolta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia un’azione cartolare, trattandosi chiaramente di un’azione causale»: chiaramente, a dire della parte ricorrente, per il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. aveva introdotto il giudizio con ricorso per decreto ingiuntivo «pur avendo già un titolo esecutivo (gli assegni protestati…).

Di fatto quindi [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato all’azione cartolare e alla promessa di pagamento contenuta negli assegni».

Si lamenta per conseguenza che, avendo spiegato l’azione causale, la società pretesa creditrice non aveva osservato la previsione concernente il deposito dell’assegno di cui all’articolo 58 della relativa legge.

A ciò è sufficiente replicare che l’inosservanza dell’articolo 58 della legge assegni, il quale prescrive la restituzione dell’assegno bancario in caso di esercizio dell’azione causale non è rilevabile d'ufficio, in difetto di eccezione dell’interessato (Cass. 20 febbraio 2009, n.4250; Cass. 19 aprile 2000, n. 5086; Cass. 2 maggio 1991, n. 4786): e, nel caso in esame, l’omessa restituzione degli assegni è stata eccepita per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente sua evidente inammissibilità, per novità della questione.

Si afferma successivamente che «la mancanza di una evidenza contabile della consegna di denaro per questa terza linea di credito costituisce anche prova del fatto che gli assegni non erano stati utilizzati come mezzi di pagamento (quali devono essere), ma come mezzi di garanzia»: si tratta, qui, di una di una censura in fatto, ripetuta anche nel contesto di altri motivi, che, oltre ad essere palesemente estranea al novero delle censure spendibili a mezzo dell’articolo 360 c.p.c., laddove mette in discussione il giudizio di merito operato dalla Corte d’appello, neppure si cimenta, al riguardo, con il ragionamento svolto in iure dal giudice di merito, il quale ha fatto piana applicazione della regola stabilita dall’articolo 1988 c.c., in forza del quale la promessa di pagamento, senz’altro rappresentata dall’assegno bancario, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere diprovare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria.

Nel corpo dello stesso motivo la parte ricorrente sviluppa un ulteriore censura, sostenendo che, anche a voler fare applicazione del congegno di inversione dell’onere probatorio previsto dall’articolo 1988 c.c., la prova dell’inesistenza del debito sarebbe stata fornita da una teste, dipendente della società pretesa creditrice, la quale, in relazione ai titoli in discorso, aveva affermato che «per quest’ultima posizione di £ 100.800.000 non ho trovato, nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA], un riscontro in ordine all’uscita della corrispondente somma dalle casse della stessa società».

Ma la censura è svolta nel disinteresse per il contenuto della sentenza impugnata, la quale, nel riferire del ragionamento svolto dal Tribunale, ha debitamente ricordato che il primo giudice aveva posto l’accento sulle dichiarazioni di detta teste, che aveva «dichiarato di non avere rinvenuto nella contabilità della società … alcun riscontro in ordine all’uscita della somma complessivamente portata da tali assegni», evidenziando altresì che la decisione del Tribunale aveva «ritenuto irrilevanti le considerazioni espresse dalla teste in ordine alla possibilità che a volte assegni relativi a finanziamenti a clienti fossero stati emessi dalla società senza correlativa annotazione dell’uscita nella contabilità della società, in quanto, all’epoca in cui la teste ha collocato i fatti, essa non era ancora alle dipendenze della società opposta».

Dopo di che la Corte d’appello ha riassunto il quarto motivo spiegato in proposito dalla pretesa creditrice, secondo cui il Tribunale aveva errato nel valutare la testimonianza menzionata, per accogliere infine il motivo, in applicazione del meccanismo di inversione dell’onere probatorio di cui all’articolo 1988 c.c., ed altresì evidenziando che la debitrice non aveva «dato prova delle sue generiche affermazioni in ordine alla duplicazione dei crediti erogati … Gli assegni peraltro erano stati regolarmente annotati nel libro giornale, ed il CTU ha riportato tale ricostruzione in tre tabelle allegate alla CTU, che il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione».

Qui la parte ricorrente replica che «nessuna registrazione regolare risulta nella contabilità» (pagina 24 del ricorso), ma non è dato sapere su che cosa una simile affermazione trovi fondamento, senza considerare non solo che il motivo non si fa carico di attaccare la restante parte della motivazione, riferita alla mancanza di prova della duplicazione dei crediti ed alle risultanze della CTU, ma anche che, ove la Corte d’appello avesse considerato esistente una registrazione in effetti inesistente, sarebbe incorsa in un errore di percezione non suscettibile di essere fatto valere con il ricorso per cassazione.

4.2. ― Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso riguarda la seconda linea di credito.

Vi si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe dato «contezza delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA]», il che «rende la sentenza evidentemente illegittima.

Ma non basta.

La Corte territoriale ha anche affermato che sarebbe “incontestata la riferibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio” … Mentre il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente contestato la riferibilità a sé di una seconda linea di credito».

Si tratta di un motivo di pieno merito, che non individua alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso che la Corte d’appello non avrebbe considerato, senza dire che la censura, laddove assume che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «ripetutamente contestato la riferibilità a sé di una seconda linea di credito» risulta anche privo di autosufficienza, giacché non spiega dove e come detta contestazione sarebbe stata svolta.

4.3. ― Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Sempre con riguardo alla menzionata seconda linea di credito, la Corte d’appello ha osservato che la creditrice aveva «prodotto in giudizio la scrittura denominata “estratto conto” recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], e costituisce la prova dell’avvenuta erogazione della somma in esso indicata, e che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]».

In proposito la parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato la disciplina sul conto corrente: ma è del tutto evidente che detta disciplina non ha nulla a che vedere con la controversia, dal momento che la Corte d’appello si riferisce ad una specifica scrittura privata, denominata «estratto conto», alla quale il giudice di merito ha attribuito efficacia probatoria sia perché sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], sia perché corroborata dalla testimonianza.

Si prosegue osservando che: «se si verificano i documenti allegati al decreto ingiuntivo da 3 a 12, ci si avvede che le cambiali rilasciate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] erano molte di più di quelle protestate riportate nella prima linea di credito»; si aggiunge poi che i rapporti di dare avere erano numerosi e che il giudice non avrebbe indagato la comune volontà delle parti.

Qui è sufficiente osservare che il motivo è incomprensibile: non è dato sapere di che cosa la parte ricorrente stia discorrendo e quale sia il contenuto dei documenti richiamati.

È del tutto incomprensibile a quale tematica di ermeneutica contrattuale, poi, la parte ricorrente abbia inteso riferirsi, visto che la sentenza impugnata non ne parla affatto.

Si sostiene ancora che la teste «nulla poteva sapere in merito al predetto conto corrente», dopo di che si contesta il significato attribuito alle dichiarazioni della teste: ed ancora una volta siamo ad una considerazione di pieno merito tutt’affatto estranea all’ambito di applicazione dell’articolo 360 c.p.c.

Tornando al documento denominato «estratto conto», si sostiene che «quel foglio era solo un brogliaccio dei rapporti di mutuo esistenti in quel momento e non un nuovo mutuo»: il che conferma ulteriormente l’eccentricità di detta peraltro immotivata valutazione di merito rispetto ai caratteri dell’impugnazione per cassazione, che è impugnazione a critica limitata, con la quale possono farsi valere censure esclusivamente riconducibili alle ipotesi elencate dall’articolo 360 c.p.c.

Anche in questo caso non vi è nel motivo alcuno specifico fatto storico che il ricorrente avrebbe omesso di considerare.

4.4. ― Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Si discorre ancora della seconda linea di credito.

In particolare il motivo si appunta contro la seguente affermazione della Corte d’appello: «La società appellante ha prodotto inoltre assegni relativi alla erogazione dell’importo di lire 31.834.435, che indicano come prenditore altro soggetto, risultati scoperti.

La circostanza che il signor [OSCURATO:PERSONA] abbia trasferito tali somme alla società [OSCURATO:PERSONA] snc non è rilevante, in quanto in presenza delle scritture che costituiscono la prova della erogazione, il trasferimento di esse dalla persona fisica del debitore alla società non è idoneo a determinare l’insussistenza del debito.

La CTU ha riconosciuto la corrispondenza tra le risultanze delle scritture contabili ed i documenti prodotti in giudizio dalla società [OSCURATO:SOCIETA]».

Si sostiene in proposito che il ragionamento della Corte territoriale sarebbe incomprensibile e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre detto che qui gli assegni erano stati consegnati a garanzia e non come pagamento: il che è esattamente quanto l’odierna parte ricorrente non è riuscita a dimostrare nel giudizio di merito, avendo la Corte d’appello ritenuto il contrario sulla base di un accertamento di merito ampiamente motivato non sindacabile in questa sede.

4.5. ― Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Si sostiene che i fatti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] a proprio favore non sarebbero stati mai riportati né esaminati e che le tesi giuridiche da esso introdotte neppure sarebbero state riportate e confutate: il motivo è però spiegato contro l’evidenza, giacché lasentenza narra dell’iniziale decreto ingiuntivo, riferisce dell’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], riassume la difesa svolta da [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà analiticamente conto della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, sintetizza il contenuto dei cinque motivi di appello ivi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. e passa poi ad esaminarli singolarmente, ponendo sinteticamente in relazione lo scrutinio dei motivi, ove necessario, con le tesi difensive spiegate dalla parte in quella sede appellata.

Ciò detto, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Orbene, nella sentenza impugnata non ricorre alcuno dei quattro casi di mancanza di motivazione così indicati.

Per il resto il motivo è totalmente versato in merito e volto a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’appello, in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass.12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).

Resta da dire che nel motivo non è indicato alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare.

4.6. ― Il sesto motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il ricorso non indica alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso non esaminato nella sentenza impugnata.

Si assume che la Corte «era chiamata a pronunciarsi sulla tardività della domanda formulata verso [OSCURATO:PERSONA] ma non lo ha fatto»: il che evidentemente non è, visto che la Corte d’appello ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], così evidentemente rigettando detta eccezione.

Il rigetto, del resto, non è stato implicito ma è stato motivato dalla considerazione che «l’annotazione della seconda linea di credito a nome della società, risultata soltanto nel corso del giudizio, ha precluso la possibilità per la società [OSCURATO:SOCIETA]. di formulare tale domanda anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] precedentemente all’udienza di precisazione delle conclusioni»: e cioè la Corte territoriale ha operato nella linea della rimessione in termini, osservando che la domanda era stata sì formulata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma ciò legittimamente, essendo emersa la circostanza concernente la posizione della società [OSCURATO:PERSONA] solo a seguito del suo intervento in giudizio.

Per il resto il motivo è privo di autosufficienza laddove riferisce di un’eccezione di giudicato che sarebbe stata formulata nella comparsa di costituzione in appello nonché di una difesa concernente la circostanza che nessun vero argomento diretto confutare la tardività della domanda fosse contenuta nell’atto d’appello.

Parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza è il motivo nella parte in cui sostiene che «le scritture contabili dove risulta l’annotazione di cui si discute sono di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non può in nessun caso lamentare un ritardo nella domanda.

Nemo venire contra factum proprio».

4.7. ― Il settimo motivo è inammissibile.

Nuovamente il ricorso non indica alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso non esaminato nella sentenza impugnata.

Dopodiché il motivo sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni della condanna solidale del [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] snc: nel che il ricorrente sembra dimenticare che nella società in nome collettivotutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni socialied il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 2291 c.c..

4.8. ― L’ottavo motivo è inammissibile.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tempestiva la domanda di maggior danno di cui al secondo comma dell’articolo 1224 c.c., proposta in sede di opposizione: Ma nel giudizio di opposizione a ingiunzione integra una consentita emendatio libelli la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione o il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. invocato secondo parametri fissi (Cass. 8 luglio 2010, n. 16155).

5. ― Il ricorso incidentale è tardivo (sentenza del 2 novembre 2017, ricorso incidentale notificato il 7 gennaio 2019) ed è dunque inefficace ai sensi dell’articolo 334 c.p.c..

6. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la parte ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34788/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di Summaga di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] RAINERIO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2456/2017 depositata il02/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] , in proprio, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di Summaga di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per otto mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c., contro la sentenza del 2 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Venezia, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Venezia, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della complessiva somma di € 112.433,61, oltre interessi moratori calcolati dalle singole scadenze al saldo, accertando il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. al maggior danno la rivalutazione monetaria ai sensi del secondo comma dell’articolo 1224 c.c. e regolando le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per due mezzi. 3. ― Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso principale contiene motivi che la stessa par te ricorrente così riassume. Primo motivo di ricorso. Violazione articolo 360 n. 3) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto art. 1988 c.c., 2697 c.c.. Violazione RD 1736/33 e in particolare dell'art. 58. Sul duplice titolo esecutivo. Sugli assegni protestati e non offerti al debitore in restituzione. Sulla rinuncia alla promessa di pagamento e quindi all'art. 1988 c.c.. Violazione art. 360 n. 5). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sulla terza linea di credito asserita emissione di assegni. Secondo motivo di ricorso. Sul terzo motivo di ricorso in appello. Violazione articolo 360 n. 5). Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Totale omissione dell'esame delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda linea di credito. Sulla inesistenza di una seconda linea di credito nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo di ricorso. Ancora sul terzo motivo di ricorso in appello. Violazione articolo 360 n. 3) Violazione delle norme sull'onere della prova. Violazione art. 2697 c.c., violazione art. 1813 e ss., Violazione artt. 1823 e ss., artt. 1324 e 1321 c.c. artt. 2721 ss. sui limiti della testimonianza. Violazione articolo 360 n. 5). Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, totale omissione dell'esame delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda linea di credito. Violazione per un diverso profilo. Sulla inesistenza di una seconda linea di credito nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quarto motivo di ricorso. Ancora sul terzo motivo di ricorso in appello. Sugli assegni portati a terzi e inseriti nella seconda linea di credito. Violazione articolo 360 n. 3). Violazione delle norme sull'onere della prova. Violazione art. 2697 c.c., Violazione artt. 2721 sui limiti della testimonianza. Violazione R.D. 1736/1933 recante disposizioni sull'assegno. Violazione obbligo di motivazione ex art. 132 c.p.c.. Violazione articolo 360 n. 5). Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Totale omissione dell'esame delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla dazione degli assegni a garanzia della prima linea di credito e non come pagamento della seconda inesistente linea di credito. Quinto motivo di ricorso. Art. 360 n. 3. Violazione di legge. Violazione art. 132 n. 4 c.p.c. motivazione assente in relazione ai fatti indicati dal sg [OSCURATO:PERSONA] e delle tesi giuridiche del sig [OSCURATO:PERSONA]. Inidoneità delle argomentazioni indicate dalla Corte per comprendere le ragioni di rigetto delle tesi del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Pedissequa riproposizione delle argomentazioni della appellante. Omesso esame critico. Art. 360 n. 5. Omesso esame di un fatto controverso. Totale omissione dei fatticontroversi. Sesto motivo di ricorso. Sul primo motivo di ricorso in appello di controparte. Violazione articolo 360 n. 5). Omesso esame cica un fatto decisivo della controversia. Violazione articolo 360 n. 3). Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Art. 183 comma 5 c.p.c. Art. 105 c.p.c. Omessa pronuncia su su un fatto controverso in relazione alla impugnazione per tardività della domanda formulata da [OSCURATO:SOCIETA] di condanna nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. Sulla omessa valutazione della eccezione di assenza di motivazione nella impugnazione. Omessa pronuncia del Giudice di Appello. Contraddittorietà intrinseca tra motivo di appello e decisione. Omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato. Settimo motivo di ricorso. Ancora sul primo motivo di ricorso in appello. Violazione articolo 360 n. 5). Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Violazione articolo 360 n. 3). Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Art. 183 comma 5 c.p.c. Art. 105 c.p.c. Art. 1292 e seguenti. Sul contenuto del primo motivo di ricorso in appello. Contraddittorietà intrinseca tra motivo di appello e decisione. Insussistenza di elementi di diritto (e di fatto) idonei a fondare la condanna solidale richiesta con il primo motivo di appello. Ottavo motivo di ricorso. Sulla inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. Violazione articolo 360 n. 3). Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto. Articolo 1224 c.c. Articolo 633 e 645 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità di ciascuno dei motivi spiegati. 5.1. ― Il primo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. ha agito in giudizio in via monitoria assumendo di aver aperto nei confronti della parte intimata tre linee di credito, mentre quest’ultima, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha negato di essere debitrice in ragione della seconda e terza linea di credito, in buona sostanza mere duplicazioni della prima. Il primo mezzo concerne appunto detta terza linea di credito. Orbene, il motivo si fonda anzitutto sull’affermazione secondo cui la Corte avrebbe errato «nel sostenere che l’azione svolta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia un’azione cartolare, trattandosi chiaramente di un’azione causale»: chiaramente, a dire della parte ricorrente, per il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. aveva introdotto il giudizio con ricorso per decreto ingiuntivo «pur avendo già un titolo esecutivo (gli assegni protestati…). Di fatto quindi [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato all’azione cartolare e alla promessa di pagamento contenuta negli assegni». Si lamenta per conseguenza che, avendo spiegato l’azione causale, la società pretesa creditrice non aveva osservato la previsione concernente il deposito dell’assegno di cui all’articolo 58 della relativa legge. A ciò è sufficiente replicare che l’inosservanza dell’articolo 58 della legge assegni, il quale prescrive la restituzione dell’assegno bancario in caso di esercizio dell’azione causale non è rilevabile d'ufficio, in difetto di eccezione dell’interessato (Cass. 20 febbraio 2009, n.4250; Cass. 19 aprile 2000, n. 5086; Cass. 2 maggio 1991, n. 4786): e, nel caso in esame, l’omessa restituzione degli assegni è stata eccepita per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente sua evidente inammissibilità, per novità della questione. Si afferma successivamente che «la mancanza di una evidenza contabile della consegna di denaro per questa terza linea di credito costituisce anche prova del fatto che gli assegni non erano stati utilizzati come mezzi di pagamento (quali devono essere), ma come mezzi di garanzia»: si tratta, qui, di una di una censura in fatto, ripetuta anche nel contesto di altri motivi, che, oltre ad essere palesemente estranea al novero delle censure spendibili a mezzo dell’articolo 360 c.p.c., laddove mette in discussione il giudizio di merito operato dalla Corte d’appello, neppure si cimenta, al riguardo, con il ragionamento svolto in iure dal giudice di merito, il quale ha fatto piana applicazione della regola stabilita dall’articolo 1988 c.c., in forza del quale la promessa di pagamento, senz’altro rappresentata dall’assegno bancario, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere diprovare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria. Nel corpo dello stesso motivo la parte ricorrente sviluppa un ulteriore censura, sostenendo che, anche a voler fare applicazione del congegno di inversione dell’onere probatorio previsto dall’articolo 1988 c.c., la prova dell’inesistenza del debito sarebbe stata fornita da una teste, dipendente della società pretesa creditrice, la quale, in relazione ai titoli in discorso, aveva affermato che «per quest’ultima posizione di £ 100.800.000 non ho trovato, nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA], un riscontro in ordine all’uscita della corrispondente somma dalle casse della stessa società». Ma la censura è svolta nel disinteresse per il contenuto della sentenza impugnata, la quale, nel riferire del ragionamento svolto dal Tribunale, ha debitamente ricordato che il primo giudice aveva posto l’accento sulle dichiarazioni di detta teste, che aveva «dichiarato di non avere rinvenuto nella contabilità della società … alcun riscontro in ordine all’uscita della somma complessivamente portata da tali assegni», evidenziando altresì che la decisione del Tribunale aveva «ritenuto irrilevanti le considerazioni espresse dalla teste in ordine alla possibilità che a volte assegni relativi a finanziamenti a clienti fossero stati emessi dalla società senza correlativa annotazione dell’uscita nella contabilità della società, in quanto, all’epoca in cui la teste ha collocato i fatti, essa non era ancora alle dipendenze della società opposta». Dopo di che la Corte d’appello ha riassunto il quarto motivo spiegato in proposito dalla pretesa creditrice, secondo cui il Tribunale aveva errato nel valutare la testimonianza menzionata, per accogliere infine il motivo, in applicazione del meccanismo di inversione dell’onere probatorio di cui all’articolo 1988 c.c., ed altresì evidenziando che la debitrice non aveva «dato prova delle sue generiche affermazioni in ordine alla duplicazione dei crediti erogati … Gli assegni peraltro erano stati regolarmente annotati nel libro giornale, ed il CTU ha riportato tale ricostruzione in tre tabelle allegate alla CTU, che il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione». Qui la parte ricorrente replica che «nessuna registrazione regolare risulta nella contabilità» (pagina 24 del ricorso), ma non è dato sapere su che cosa una simile affermazione trovi fondamento, senza considerare non solo che il motivo non si fa carico di attaccare la restante parte della motivazione, riferita alla mancanza di prova della duplicazione dei crediti ed alle risultanze della CTU, ma anche che, ove la Corte d’appello avesse considerato esistente una registrazione in effetti inesistente, sarebbe incorsa in un errore di percezione non suscettibile di essere fatto valere con il ricorso per cassazione. 4.2. ― Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso riguarda la seconda linea di credito. Vi si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe dato «contezza delle difese del sig. [OSCURATO:PERSONA]», il che «rende la sentenza evidentemente illegittima. Ma non basta. La Corte territoriale ha anche affermato che sarebbe “incontestata la riferibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio” … Mentre il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente contestato la riferibilità a sé di una seconda linea di credito». Si tratta di un motivo di pieno merito, che non individua alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso che la Corte d’appello non avrebbe considerato, senza dire che la censura, laddove assume che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «ripetutamente contestato la riferibilità a sé di una seconda linea di credito» risulta anche privo di autosufficienza, giacché non spiega dove e come detta contestazione sarebbe stata svolta. 4.3. ― Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Sempre con riguardo alla menzionata seconda linea di credito, la Corte d’appello ha osservato che la creditrice aveva «prodotto in giudizio la scrittura denominata “estratto conto” recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], e costituisce la prova dell’avvenuta erogazione della somma in esso indicata, e che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]». In proposito la parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato la disciplina sul conto corrente: ma è del tutto evidente che detta disciplina non ha nulla a che vedere con la controversia, dal momento che la Corte d’appello si riferisce ad una specifica scrittura privata, denominata «estratto conto», alla quale il giudice di merito ha attribuito efficacia probatoria sia perché sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], sia perché corroborata dalla testimonianza. Si prosegue osservando che: «se si verificano i documenti allegati al decreto ingiuntivo da 3 a 12, ci si avvede che le cambiali rilasciate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] erano molte di più di quelle protestate riportate nella prima linea di credito»; si aggiunge poi che i rapporti di dare avere erano numerosi e che il giudice non avrebbe indagato la comune volontà delle parti. Qui è sufficiente osservare che il motivo è incomprensibile: non è dato sapere di che cosa la parte ricorrente stia discorrendo e quale sia il contenuto dei documenti richiamati. È del tutto incomprensibile a quale tematica di ermeneutica contrattuale, poi, la parte ricorrente abbia inteso riferirsi, visto che la sentenza impugnata non ne parla affatto. Si sostiene ancora che la teste «nulla poteva sapere in merito al predetto conto corrente», dopo di che si contesta il significato attribuito alle dichiarazioni della teste: ed ancora una volta siamo ad una considerazione di pieno merito tutt’affatto estranea all’ambito di applicazione dell’articolo 360 c.p.c. Tornando al documento denominato «estratto conto», si sostiene che «quel foglio era solo un brogliaccio dei rapporti di mutuo esistenti in quel momento e non un nuovo mutuo»: il che conferma ulteriormente l’eccentricità di detta peraltro immotivata valutazione di merito rispetto ai caratteri dell’impugnazione per cassazione, che è impugnazione a critica limitata, con la quale possono farsi valere censure esclusivamente riconducibili alle ipotesi elencate dall’articolo 360 c.p.c. Anche in questo caso non vi è nel motivo alcuno specifico fatto storico che il ricorrente avrebbe omesso di considerare. 4.4. ― Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Si discorre ancora della seconda linea di credito. In particolare il motivo si appunta contro la seguente affermazione della Corte d’appello: «La società appellante ha prodotto inoltre assegni relativi alla erogazione dell’importo di lire 31.834.435, che indicano come prenditore altro soggetto, risultati scoperti. La circostanza che il signor [OSCURATO:PERSONA] abbia trasferito tali somme alla società [OSCURATO:PERSONA] snc non è rilevante, in quanto in presenza delle scritture che costituiscono la prova della erogazione, il trasferimento di esse dalla persona fisica del debitore alla società non è idoneo a determinare l’insussistenza del debito. La CTU ha riconosciuto la corrispondenza tra le risultanze delle scritture contabili ed i documenti prodotti in giudizio dalla società [OSCURATO:SOCIETA]». Si sostiene in proposito che il ragionamento della Corte territoriale sarebbe incomprensibile e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre detto che qui gli assegni erano stati consegnati a garanzia e non come pagamento: il che è esattamente quanto l’odierna parte ricorrente non è riuscita a dimostrare nel giudizio di merito, avendo la Corte d’appello ritenuto il contrario sulla base di un accertamento di merito ampiamente motivato non sindacabile in questa sede. 4.5. ― Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Si sostiene che i fatti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] a proprio favore non sarebbero stati mai riportati né esaminati e che le tesi giuridiche da esso introdotte neppure sarebbero state riportate e confutate: il motivo è però spiegato contro l’evidenza, giacché lasentenza narra dell’iniziale decreto ingiuntivo, riferisce dell’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], riassume la difesa svolta da [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà analiticamente conto della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, sintetizza il contenuto dei cinque motivi di appello ivi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. e passa poi ad esaminarli singolarmente, ponendo sinteticamente in relazione lo scrutinio dei motivi, ove necessario, con le tesi difensive spiegate dalla parte in quella sede appellata. Ciò detto, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Orbene, nella sentenza impugnata non ricorre alcuno dei quattro casi di mancanza di motivazione così indicati. Per il resto il motivo è totalmente versato in merito e volto a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’appello, in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass.12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368). Resta da dire che nel motivo non è indicato alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare. 4.6. ― Il sesto motivo è inammissibile. Anche in questo caso il ricorso non indica alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso non esaminato nella sentenza impugnata. Si assume che la Corte «era chiamata a pronunciarsi sulla tardività della domanda formulata verso [OSCURATO:PERSONA] ma non lo ha fatto»: il che evidentemente non è, visto che la Corte d’appello ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], così evidentemente rigettando detta eccezione. Il rigetto, del resto, non è stato implicito ma è stato motivato dalla considerazione che «l’annotazione della seconda linea di credito a nome della società, risultata soltanto nel corso del giudizio, ha precluso la possibilità per la società [OSCURATO:SOCIETA]. di formulare tale domanda anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] precedentemente all’udienza di precisazione delle conclusioni»: e cioè la Corte territoriale ha operato nella linea della rimessione in termini, osservando che la domanda era stata sì formulata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma ciò legittimamente, essendo emersa la circostanza concernente la posizione della società [OSCURATO:PERSONA] solo a seguito del suo intervento in giudizio. Per il resto il motivo è privo di autosufficienza laddove riferisce di un’eccezione di giudicato che sarebbe stata formulata nella comparsa di costituzione in appello nonché di una difesa concernente la circostanza che nessun vero argomento diretto confutare la tardività della domanda fosse contenuta nell’atto d’appello. Parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza è il motivo nella parte in cui sostiene che «le scritture contabili dove risulta l’annotazione di cui si discute sono di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non può in nessun caso lamentare un ritardo nella domanda. Nemo venire contra factum proprio». 4.7. ― Il settimo motivo è inammissibile. Nuovamente il ricorso non indica alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso non esaminato nella sentenza impugnata. Dopodiché il motivo sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni della condanna solidale del [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] snc: nel che il ricorrente sembra dimenticare che nella società in nome collettivotutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni socialied il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 2291 c.c.. 4.8. ― L’ottavo motivo è inammissibile. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tempestiva la domanda di maggior danno di cui al secondo comma dell’articolo 1224 c.c., proposta in sede di opposizione: Ma nel giudizio di opposizione a ingiunzione integra una consentita emendatio libelli la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione o il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. invocato secondo parametri fissi (Cass. 8 luglio 2010, n. 16155). 5. ― Il ricorso incidentale è tardivo (sentenza del 2 novembre 2017, ricorso incidentale notificato il 7 gennaio 2019) ed è dunque inefficace ai sensi dell’articolo 334 c.p.c.. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la parte ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,0
Sentenza Cassazione n. 18661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris