CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA COO-L V-0-1,0) sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]/1000.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7Y1 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che ill ricorsi; attingelia sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato sub A), di cui all'art. 416,comma primo e secondo, cod. pen., al capo B (art. 81, secondo comma, 110, cod. pen., 12, comma 3, lett. d), e 3-ter, lett. b) d. Igs. n. 286 del 1998, capo C (artt. 110, 81, comma secondo, 48, 479 61 n. 2 cod. pen.) nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 4.020.000 di multa ciascuno. 2. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2.1. Rilevato, invero, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti e che, dunque, la doglianza proposta con entrambi i ricorsi (omesso riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con prevalenza) non può essere devoluta in questa sede. 2.2.Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. 3. Ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensor