CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 aprile 1968 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 12 novembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 10 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 novembre 2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione G) e H), perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, C) e D), confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la mancanza di pregio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è privo di specificità. La Corte d'appello, nel rilevare che era corretto il diniego delle attenuanti generiche, effettuato dal giudice di primo grado, ha fatto propria la motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva negato le menzionate circostanze in ragione sia della non intervenuta ammissione dei fatti sia "della straordinaria ripetitività delle condotte illecite - interrottesi solo con l'arresto dell'imputato, avvenuto il 15 ottobre 2012 quando fu eseguita la misura cautelare della custodia in carcere anche per reati oggetto del presente processo - che dimostra l'assenza del benché minimo scrupolo". In tal modo il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al Fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 20:11, Rv. 249163). 1.2 Riguardo al secondo motivo deve rilevarsi che con l'atto d'appello il ricorrente si è limitato a chiedere l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., "in quanto non appariva di per sé palese che il danno potesse arrecare un nocumento sensibile". La domanda era, quindi, del tutto generica e, a fronte di tale genericità, il ricorrente non può dolersi della mancata motivazione da parte della Corte territoriale. Difatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le doglianze, formulate in maniera generica con l'atto di appello e, dunque, originariamente inammissibili, possono non essere prese in considerazione dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700). 2. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 1° luglio 2022 I